N. 197 SENTENZA 12 - 26 maggio 1994

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari - Stato giuridico  dei  vicebrigadieri  e  dei  militari  di
 truppa  della  Guardia  di  finanza - Sanzione della cessazione dalla
 ferma volontaria e dalla rafferma  -  Applicazione  senza  preventivo
 diretto  deferimento  a  commissione  di  disciplina  - Richiamo alla
 sentenza n. 17/1991  della  Corte  -  Irrazionalita'  della  norma  -
 Contrasto   con   il   principio   di  uguaglianza  -  Illegittimita'
 costituzionale
 
 (Legge 3 agosto 1961, n. 833, art. 45, primo comma, primo periodo)
 
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.    Francesco
 GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  45, primo
 comma, della legge  3  agosto  1961,  n.  833  (Stato  giuridico  dei
 vicebrigadieri  e  dei  militari  di truppa della Guardia di finanza)
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  3  giugno  1993  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  il  Veneto,  sul  ricorso proposto da
 Michele Novello contro il Ministero della difesa, iscritta al n.  632
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio  del  23  marzo  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
                           Ritenuto in fatto
    Investito  del  ricorso  proposto  dal  finanziere di mare Michele
 Novello contro il Ministero della difesa per ottenere  l'annullamento
 del   provvedimento  di  collocamento  in  congedo  e  di  cessazione
 autoritativa della ferma volontaria per motivi disciplinari  disposta
 dal  Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  il Tribunale
 amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto  1961,
 n.  833  (Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa
 della Guardia di finanza), nella parte  in  cui  non  prescrive  come
 obbligatorio  il  deferimento  alla  Commissione  di  disciplina  del
 militare cui sia da infliggere la  sanzione  della  cessazione  della
 ferma volontaria o della rafferma per motivi disciplinari.
    La  disposizione denunciata prevede che il Comandante di Corpo, di
 zona o delle scuole della Guardia di finanza, qualora ritenga che  al
 militare  sia  da  infliggere quale sanzione disciplinare di stato la
 cessazione  della  ferma  volontaria  o  della  rafferma,  ne  faccia
 proposta  al  Comandante  generale,  il  quale puo' anche disporre il
 deferimento alla Commissione di disciplina.
    Il giudice rimettente osserva che, in questo caso,  il  Comandante
 generale ha facolta' di provvedere direttamente, senza la garanzia di
 un  procedimento  disciplinare,  che  e' invece prevista dallo stesso
 art. 45 per il militare il quale abbia  commesso  un'infrazione  piu'
 grave,  passibile  della  perdita  del grado, che ha analoghi effetti
 quanto al permanere del
 rapporto di servizio. Il Tribunale amministrativo  regionale  ritiene
 che  la  stessa garanzia dovrebbe essere prevista per chi, pur avendo
 commesso un'infrazione meno grave, sia passibile di una sanzione  non
 meno  drastica  che,  con la cessazione della ferma volontaria, porta
 all'espulsione.
    Ad avviso del giudice rimettente la disciplina cosi' descritta  e'
 in  contrasto  con  i  principi  di  eguaglianza e di ragionevolezza,
 stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, e con l'imparzialita' ed il
 buon  andamento  dell'amministrazione,  voluti  dall'art.  97   della
 Costituzione.  Lo  stesso giudice ricorda che, con sentenza n. 17 del
 1991, e' gia' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una
 disposizione di  analogo  contenuto,  prevista  dall'art.  66,  primo
 comma,  della  legge  31  luglio  1954,  n.  599, per i sottufficiali
 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
                        Considerato in diritto
    1. - La questione di legittimita' costituzionale concerne la norma
 che  consente di disporre per motivi disciplinari la cessazione della
 ferma volontaria o della rafferma dei vicebrigadieri e  dei  militari
 della  Guardia  di finanza con provvedimento del Comandante generale,
 senza previo deferimento  alla  Commissione  di  disciplina,  con  le
 garanzie del relativo procedimento.
    Il  Tribunale  amministrativo  regionale per il Veneto ritiene che
 l'art. 45, primo comma, della legge 3  agosto  1961,  n.  833,  nella
 parte   in   cui   consente  al  Comandante  generale  di  provvedere
 all'espulsione dal Corpo anche senza un giudizio della Commissione di
 disciplina, violi il principio di eguaglianza, sia  irragionevole  ed
 in  contrasto  con i principi di imparzialita' e buon andamento della
 pubblica amministrazione.
    2. - La questione e' fondata.
    Nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale di una disposizione
 di analogo contenuto, prevista  per  i  sottufficiali  dell'Esercito,
 della Marina e dell'Aeronautica (art. 66, primo comma, della legge 31
 luglio  1954,  n. 599), la Corte ha gia' ritenuto (sentenza n. 17 del
 1991) che nei due casi (perdita del grado o  cessazione  della  ferma
 volontaria  per  motivi disciplinari) cio' che incide definitivamente
 ed in modo grave sul militare e' la comune risoluzione  del  rapporto
 di  servizio  ed  il  collocamento  in  congedo.  Eppure  solo chi ha
 commesso l'illecito che puo' dar luogo alla perdita del grado  ha  la
 garanzia  di  un procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina,
 che consente di farsi assistere da un difensore.  Per  le  infrazioni
 passibili  di  cessazione  della  ferma  rientra  invece  nel  potere
 discrezionale  del  Comandante  generale,  che  irroga  la  sanzione,
 investire  o  meno la Commissione. Questa situazione e' stata appunto
 considerata in contrasto con il principio di eguaglianza,  anche  nel
 suo aspetto di razionalita'. Inoltre, secondo le valutazioni espresse
 dalla  Corte  con  la  sentenza  richiamata,  non  sussistono ragioni
 particolari dell'ordinamento militare che  inducano  a  ritenere  non
 applicabile  la  garanzia  di  un  giusto  procedimento disciplinare,
 modulato  secondo  le  regole  proprie   di   quell'ordinamento.   La
 necessita'  di  esperire  questo  procedimento  risponde anche ad una
 esigenza  di  imparzialita'  e  di  buon  andamento  della   pubblica
 amministrazione,  se  e'  in  questione  la  risoluzione  anticipata,
 rispetto al normale termine di scadenza,  del  rapporto  di  servizio
 basato sulla ferma volontaria o sulla rafferma.
    La   disposizione   denunciata   e'   pertanto  costituzionalmente
 illegittima  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  necessita'   di
 deferimento alla Commissione di disciplina.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, primo comma,
 primo periodo, della legge 3 agosto 1961, n. 833 (Stato giuridico dei
 vicebrigadieri  e  dei  militari di truppa della Guardia di finanza),
 nella parte in cui non prevede il diretto deferimento  a  Commissione
 di  disciplina  qualora  in  base  alle  risultanze  di  accertamenti
 disciplinari il Comandante di Corpo o di zona o delle scuole  ritenga
 che  al militare sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla
 ferma volontaria o dalla rafferma, indicata alla lettera b) dell'art.
 43 della stessa legge.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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