N. 199 SENTENZA 12 - 26 maggio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Divorzio -  Ex coniuge non titolare di assegno di divorzio -  Diritto
 ad  ottenere  una  percentuale  sulla  indennita'  di  fine  rapporto
 percepita dall'altro coniuge -  Esclusione  -  Difetto  di  rilevanza
 della questione - Inammissibilita'.
 
 (Legge  1›  dicembre 1970, n. 898, art. 12- bis, introdotto dall'art.
 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici:  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato  GRANATA,
 prof.   Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare
 MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12-  bis  della
 legge  1›  dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
 del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n.
 74  (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei  casi  di  scioglimento  di
 matrimonio),  promosso  con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla
 Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile vertente tra  Maier
 Teresa  e  Chiusi Virginio, iscritta al n. 407 del registro ordinanze
 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  35,
 prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 9  febbraio  1994  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso di un giudizio tra Maier Teresa ed il suo ex coniuge
 per le conseguenze patrimoniali della cessazione degli effetti civili
 del matrimonio, la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza emessa in
 data   19  gennaio  1993,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3   della   Costituzione,
 dell'art.  12-  bis  della legge 1› dicembre 1970, n. 898 (Disciplina
 dei casi di scioglimento del  matrimonio),  introdotto  dall'art.  16
 della  legge  6  marzo  1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei
 casi di scioglimento di matrimonio) nella parte in  cui  esclude  dal
 diritto  a  fruire della percentuale sull'indennita' di fine rapporto
 l' ex coniuge non titolare di assegno di divorzio.
    In punto di fatto il giudice a quo premette che  il  Tribunale  di
 Bolzano,  adito  in primo grado, aveva dichiarato la cessazione degli
 effetti civili del matrimonio  e  respinto  le  richieste  economiche
 della  Maier  tendenti  ad  ottenere:  un  assegno  di  divorzio,  lo
 scioglimento della comunione legale, nonche' la corresponsione del 40
 per cento dell'indennita' totale di fine rapporto di lavoro percepita
 dal marito.
    Dall'enunciato dell'art. 12- bis  della  legge  n.  74  del  1987,
 osserva la Corte d'Appello di Trento, emerge uno stretto parallelismo
 tra  la  fruizione dell'assegno di divorzio ed il diritto ad ottenere
 una percentuale sull'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro
 coniuge: da cio' consegue, sempre  secondo  il  giudice  a  quo,  una
 irragionevole  disparita' di trattamento tra coloro che sono titolari
 di assegno e coloro che non lo  sono.  Mentre  infatti  l'assegno  di
 divorzio   assolve  esclusivamente  ad  una  funzione  assistenziale,
 connessa all'esigenza di solidarieta'  sociale  che  deve  sussistere
 anche  fra  ex  coniugi,  l'indennita'  di  fine rapporto, invece, ha
 natura compensativa: la sua ratio risiede infatti nel  riconoscimento
 del  contributo  che  ciascun  coniuge  ha  dato  alla formazione del
 patrimonio familiare attraverso il proprio lavoro, l'assistenza e  la
 collaborazione.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che,  nel
 contestare  i  rilievi  esposti  dalla  Corte  d'Appello  di  Trento,
 evidenzia come nella sentenza n. 23 del  1991  di  questa  Corte  sia
 stata  negata  all'indennita'  di fine rapporto natura esclusivamente
 compensativa, convergendo in detto istituto  anche  aspetti  di  tipo
 assistenziale.
    Con  la  legge  n. 74 del 1987, prosegue la difesa erariale, si e'
 inteso tutelare maggiormente i soggetti economicamente  piu'  deboli,
 approntando  una  serie  di  strumenti  giuridici quali l'adeguamento
 automatico dell'assegno di divorzio, piu' ampie garanzie rispetto  ad
 eventuali    inadempienze,    un    trattamento    pensionistico   di
 reversibilita'   e   l'attribuzione   di   una   quota    percentuale
 dell'indennita' di liquidazione.
    Poiche'  tutte  queste  misure  si  basano  sulla stessa ratio, e'
 coerente  e  razionale,  e   rientra   nella   discrezionalita'   del
 legislatore,  porre  a  base  di  ulteriori  agevolazioni  proprio la
 corresponsione dell'assegno divorzile, in quanto,  qualora  l'assegno
 sia  stato  negato,  e'  evidente  che  gia'  in  radice  mancavano i
 presupposti della situazione di bisogno cui sono subordinate tutte le
 misure descritte, ed, in particolare, quella della attribuzione della
 quota ex art. 12- bis della legge n. 898 del 1970.
    Non esiste, quindi,  la  dedotta  disparita'  di  trattamento,  ma
 soltanto   atteggiamenti   diversi   in   riferimento   a  situazioni
 individuali diverse cui il sistema legislativo  assicura,  nella  sua
 complessa articolazione, piena tutela.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  Corte  d'Appello  di  Trento  ha  sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  dell'art. 12- bis della legge 1› dicembre 1970, n. 898
 (Disciplina dei casi  di  scioglimento  del  matrimonio),  introdotto
 dall'art.  16  della  legge  6  marzo  1987, n. 74 (Nuove norme sulla
 disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) nella parte in cui
 esclude dal diritto a fruire  della  percentuale  sull'indennita'  di
 fine  rapporto  l'  ex  coniuge  che  non  sia titolare di assegno di
 divorzio.
    2.  -  Deve  preliminarmente  valutarsi  se   la   questione   sia
 ammissibile.
    Come risulta dall'ordinanza di rimessione, la parte soccombente in
 primo  grado  aveva  riproposto  in sede di impugnazione tre distinte
 domande tendenti ad ottenere: a)  la  corresponsione  di  un  assegno
 divorzile  a  carico  dell' ex marito; b) la condanna di quest'ultimo
 alla corresponsione del 40 per cento dell'indennita' di fine rapporto
 di lavoro da questi percepita; c)  lo  scioglimento  della  comunione
 legale con le relative conseguenze.
    La Corte d'Appello, senza pronunciarsi sulla prima domanda e senza
 alcuna  altra indicazione sulla sorte processuale o sostanziale della
 richiesta di un assegno divorzile (che - secondo la normativa vigente
 -  e'  autonoma  rispetto  alla  domanda  relativa  al  diritto  alla
 percentuale  del trattamento di fine rapporto, mentre quest'ultima e'
 condizionata alla concessione dell'assegno), ha ritenuto di sollevare
 la  questione  di  legittimita'  costituzionale   sulla   norma   che
 disciplina l'oggetto della seconda domanda.
    3. - Appare evidente che l'approfondimento e la soluzione da parte
 di  questa  Corte  di  tale  questione  sarebbero del tutto superflui
 qualora  il  giudice  a  quo  ritenesse,  nel  corso   del   giudizio
 principale,  di  dover  accogliere  il gravame circa la prima domanda
 relativa alla concessione dell'assegno di divorzio, poiche'  da  tale
 decisione  discenderebbe  l'accoglimento della domanda riguardante il
 trattamento di fine rapporto.
    E' noto che i requisiti dell'attualita' e della rilevanza  di  una
 questione  di  costituzionalita'  devono  essere  valutati allo stato
 degli atti e dell'iter decisionale, non sulla base di un'eventuale  e
 teorica  applicabilita'  della  norma  nel  caso  in  cui il giudice,
 respingendo  una  prima  domanda  risolutiva  del  problema,  intenda
 passare  all'esame  di  una  seconda  domanda, il cui accoglimento e'
 dalla legge condizionato al rigetto della precedente.
    4. - Dalla motivazione dell'ordinanza non puo' evincersi quindi la
 rilevanza nel giudizio a quo della questione sottoposta all'esame  di
 questa  Corte,  non  avendo il giudice rimettente fornito sufficienti
 indicazioni per valutare se nel momento in  cui  detta  questione  e'
 stata  sollevata  fosse sussistente il presupposto legale (e cioe' la
 non  titolarita'  dell'assegno  divorzile)  necessario  per   rendere
 rilevante la questione stessa.
    Pertanto,  coerentemente  alla  costante  giurisprudenza di questa
 Corte (da ultimo, ordinanze n. 139  del  1994  e  n.  384  del  1993;
 sentenza n. 346 del 1993), la questione non puo' essere esaminata nel
 merito.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 12- bis della legge 1› dicembre 1970,  n.  898  (Disciplina
 dei  casi  di  scioglimento  del matrimonio), introdotto dall'art. 16
 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei
 casi  di  scioglimento  di  matrimonio),  sollevata,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'Appello  di  Trento  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 12 maggio 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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