N. 202 ORDINANZA 12 - 26 maggio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilita' del giudice del dibattimento, che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata, a partecipare al giudizio - Richiamo alla sentenza della Corte n. 186/1992 dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilita'. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).(GU n.23 del 1-6-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Ouarch Abdel Ilah, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che il Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a partecipare al giudizio"; Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui dispositivo e' stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio"; che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile in quanto gia' decisa con la predetta sentenza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0612