N. 202 ORDINANZA 12 - 26 maggio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Omessa previsione dell'incompatibilita' del giudice
 del dibattimento, che abbia rigettato la richiesta di applicazione di
 pena  concordata,  a partecipare al giudizio - Richiamo alla sentenza
 della   Corte   n.   186/1992   dichiarativa   della   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo comma, del c.p.p. - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).
 
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato  GRANATA,
 prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
 MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.
 Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 16 settembre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale
 a  carico  di  Ouarch  Abdel  Ilah,  iscritta  al n. 694 del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio del  13  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27
 della Costituzione,  dell'art.  34,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
 del giudice del dibattimento che  abbia  rigettato  la  richiesta  di
 applicazione   della  pena  ex  art.  444  c.p.p.  a  partecipare  al
 giudizio";
    Considerato che  con  la  sentenza  n.  186  del  1992  -  il  cui
 dispositivo  e'  stato  corretto  con l'ordinanza n. 313 dello stesso
 anno - questa Corte ha  dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma, del codice di procedura penale, nella
 parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del   giudice   del
 dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
 concordata  di  cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al
 giudizio";
      che  pertanto  la  questione  e' manifestamente inammissibile in
 quanto gia' decisa con la predetta sentenza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,  del  codice
 di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo,
 nella  parte  impugnata,  con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata
 dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0612