N. 203 ORDINANZA 12 - 26 maggio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo   penale   -  Omessa  previsione  della  incompatibilita'  a
 partecipare alla successiva udienza preliminare del g.i.p.  presso il
 tribunale che abbia ordinato al p.m. la formulazione dell'imputazione
 coatta - Questione gia' dichiarata non fondata della Corte  (sentenza
 n.  401/1991  e  ordinanza  n.  124/1992)  e manifestamente infondata
 (sentenza  n.  501/1991  e  ordinanza  n.    162/1992)  -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 34).
 
 (Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).
 
(GU n.23 del 1-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
 prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.    Cesare
 MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott.
 Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34  del  codice
 di  procedura  penale,  promosso con ordinanza emessa il 20 settembre
 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il  Tribunale  di
 Roma  nel  procedimento penale a carico di Maraffi Carlo, iscritta al
 n. 750 del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  53, prima serie speciale, dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  13  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77,  25
 e  101  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 34 del codice di procedura penale, "nella parte in cui  non
 prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare
 il  g.i.p.  presso  il  Tribunale  che  abbia  ordinato  al  p.m.  la
 formulazione dell'imputazione coatta";
      che, secondo il giudice  a  quo,  respingendo  la  richiesta  di
 archiviazione ed ordinando di formulare l'imputazione, il giudice per
 le  indagini  preliminari  compie  una valutazione non formale, ma di
 contenuto,  dei  risultati  delle  indagini   preliminari   e   della
 sussistenza  delle  condizioni per assoggettare l'imputato a giudizio
 di merito; sicche' demandare la funzione di udienza preliminare  allo
 stesso  soggetto  che,  di  fatto,  ha dato impulso all'azione penale
 "dibattendo  la  contraria  opinione  del  p.m.",  contrasta  con   i
 suindicati  precetti  costituzionali  "sotto  i diversi profili della
 separazione tra funzioni requirenti e giudicanti e  dell'indipendenza
 del giudice come certezza di imparzialita' e terzieta'";
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la
 questione sia dichiarata non fondata.
    Considerato  che  la  questione, in riferimento agli artt. 76 e 77
 della Costituzione, e' stata  gia'  dichiarata  non  fondata  con  la
 sentenza  n.  401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza
 n. 502 del 1991; e, in riferimento sia ai suddetti parametri sia agli
 artt. 25 e 101 della Costituzione, e' stata  dichiarata  non  fondata
 con  la  sentenza  n.  124  del  1992  e manifestamente infondata con
 l'ordinanza n. 162 del 1992;
      che l'ordinanza in esame non propone  argomentazioni  o  profili
 nuovi;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34  del  codice   di   procedura   penale,
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  76,  77,  25  e  101  della
 Costituzione, dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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