N. 324 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 aprile 1994
N. 324 Ordinanza emessa il 19 aprile 1994 dal tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Leoni Angelo ed altri Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di disoccupazione ordinaria per i lavoratori agricoli - Previsione con norma dichiarata interpretativa che ai lavoratori agricoli aventi diritto a trattamenti speciali di disoccupazione l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire ottocento giornaliere - Ingiustificata deroga al principio della rivalutabilita' dell'indennita' giornaliera affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 497/1988) - Incidenza sulla garanzia previdenziale. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventitreesimo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.24 del 8-6-1994 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato all'udienza del 19 aprile 1994, ascoltato il relatore dott. Alessandro Iacobini, la seguente ordinanza nella controversia previdenziale intentata in grado di appello dall'I.N.P.S. (avv. I. Pierdominici) nei confronti di: Leoni Angelo, Modesti Siro, Poduti Luciano, Magrini Adolfo, Cambi o Gianni, Moscatelli Guglielmina e Bartocci Pietro (avv. S. Manfroci), e avverso la sentenza del pretore di Camerino in data 29 novembre 1993 con cui l'istituto appellante veniva condannato a corrispondere ai ricorrenti la differenza tra quanto erogato a titolo di indennita' ordinaria di disoccupazione e quanto dovuto, allo stesso titolo, sulla base del 15% della retribuzione. FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in cancelleria il 24 settembre 1993 gli attuali appellati adivano il pretore di Camerino, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la rivalutazione del trattamento ordinario di disoccupazione - come da Corte costituzionale n. 491/1988 e legge n. 169/1991 - avverso la contraria determinazione dell'I.N.P.S. che, costituendosi in giudizio, eccepiva l'avvenuta decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992 (conv. in legge n. 438/1992) e comunque resisteva alla domanda allegando che al lavoratore agricolo gia' beneficiario del trattamento speciale di disoccupazione (come nella fattispecie) non spettava alcuna forma di adeguamento del trattamento ordinario. Riuniti i ricorsi il pretore, con sentenza del 29 novembre 1993, accoglieva i medesimi rigettando l'eccezione di decadenza (atteso che i ricorsi amministrativi risultavano essere stati introdotti il 3 agosto 1993) e affermando che il regime previdenziale per la disoccupazione agricola non poneva affatto regole di incompatibilita' tra rivalutazione del trattamento ordinario e trattamento speciale in capo allo stesso assicurato, relativamente a periodi temporali diversi ancorche' nello stesso anno. Avverso la decisione svolgeva appello l'istituto prevdenziale che, in buona sostanza, si doleva della decisione impugnata sotto il profilo del mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza. Si costituivano gli appellati che resistevano al gravame e ne chiedevano il rigetto. Nelle more sopravveniva la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 11, ventitreesimo comma, recava interpretazione autentica dell'art. 7, quarto comma, del d.l. n. 86/1988 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 160/1988), nel senso che "ai lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale e' dovuta nella misura fissa di lire 800 giornaliere". Su tale ius superveniens fa leva, in sede di discussione, la difesa dell'appellante ai fini dell'accoglimento del gravame. Ritiene, peraltro, il collegio, che la norma or richiamata esibisca profili di illegittimita' costituzionale che ne impongono la denuncia al giudice delle leggi. Dubbi, per vero, potrebbero gia' nutrirsi sull'effettiva natura della norma menzionata che, ad onta del letterale tenore adoperato, pare introdurre di fatto una nuova disciplina, e cio' per la ragione che il presupposto fondamentale della norma di interpretazione autentica (idest il contrasto ermeneutico ovvero la non chiara portata del disposto normativo interpretato) non ricorre certo nella materia oggetto della norma denunciata, apparendo, viceversa, del tutto pacifico l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto e cui ha aderito il primo giudice. Manifesto sarebbe, allora, l'eccesso di potere del legislatore. Parimenti ricorre, peraltro, il sospetto di incostituzionalita' ove la norma in questione sia da intendersi come meramente ricognitiva dell'effettiva portata dell'art. 7, quarto comma, del d.l. n. 86/1988, poiche' per il tramite di essa si introdurrebbe una disciplina nuova del trattamento di disoccupazione dei lavoratori agricoli rispetto all'ormai affermato principio della rivalutabilita' dell'indennita' giornaliera pari a lire 800, gia' ritenuto da Corte costituzionale n. 497/1988. A cospetto di cio' deve il tribunale rilevare che la disciplina in questione collide sia con l'art. 3 della Costituzione (per l'irrazionale e ingiustificata disparita' di trattamento che si verrebbe a costituire a cospetto del trattamento di altre categorie di lavoratori) sia con l'art. 38 cpv. della Costituzione, apparendo in tal caso tutt'altro che garantita l'adeguatezza dei mezzi previdenziali di cui al parametro costituzionale, se si considera l'esiguita' in se' del trattamento riconosciuto ai lavoratori agricoli, nonche' l'obiettiva carenza di tutela in genere riservata a tale settore lavorativo. Non puo', in contrario, affermarsi che la disciplina in questione sia frutto di scelta discrezionale e insindacabile del legislatore (anche perche' dettata da esigenze di bilancio), atteso che nessuna regola di ragionevolezza appare seguita in una scelta di tal fatta che finisce per privare un settore del lavoro obiettivamente poco fortunato di mezzi appena adeguati alle esigenze previdenziali. Indubbia, appare, altresi' la rilevanza della questione sulla fattispecie dedotta in giudizio, attese le ragioni di fatto dianzi esposte.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di egittimita' costituzionale dell'art. 11, ventitreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina all'esito degli adempimenti di cui sopra la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la sospensione del procedimento fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita' e assegno alle parti termine di mesi quattro dalla pubblicazione del provvedimento della Corte costituzionale per la riassunzione del procedimento. Camerino, addi' 19 aprile 1994 Il presidente: IACOBONI 94C0618