N. 209 SENTENZA 23 maggio - 2 giugno 1994

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Corte  dei  conti  -  Regione  siciliana - Procura generale presso la
 Corte dei conti - Formulazione di  richieste  di  atti,  documenti  e
 informazioni   all'Assemblea  regionale  siciliana,  e  per  essa  al
 presidente della commissione  di  indagine  sul  sistema  informativo
 automatizzato  e  al segretariato generale, in relazione ad attivita'
 amministrative  di  competenza  dell'Assemblea  medesima   -   Natura
 giuridica di "autorita' amministrativa" della commissione - Spettanza
 allo Stato
 
 (Note  alla  procura  generale  della  sezione giurisdizionale per la
 regione siciliana della Corte dei conti 25 novembre  1993,  prot.  n.
 73801/3826 e n. 73801/3827).
 
 (Statuto regione Sicilia, art. 4).
(GU n.24 del 8-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana notificato
 il 30 dicembre 1993, depositato in Cancelleria il 3 gennaio 1994, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito delle  note  della  Procura
 generale della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della
 Corte  dei  conti  nn.  73801/3826  e 73801/3827 del 25 ottobre 1993,
 contenenti richieste di  atti  e  documenti  riguardanti  l'attivita'
 interna  dell'Assemblea  regionale siciliana, ed iscritto al n. 1 del
 registro conflitti 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e  Federico  Sorrentino  per  la
 Regione  siciliana  e  l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato  la  Regione
 siciliana  ha  sollevato conflitto di attribuzione, per lesione delle
 competenze assegnate alla ricorrente dagli artt. 4 e 20 dello Statuto
 speciale per la Regione siciliana (in connessione con gli  artt.  13,
 19 e 22 del regolamento interno dell'Assemblea regionale e con l'art.
 74  del  regio  decreto 12 luglio 1934, n. 1214), nei confronti della
 Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la  Regione  siciliana,
 avendo   la   Procura  generale  di  quest'ultima  inviato  due  note
 contenenti richieste di documenti e di atti  riguardanti  l'Assemblea
 regionale siciliana.
    Piu'  precisamente,  mentre con la nota del 25 ottobre 1993 (prot.
 n. 73801/3826) la predetta Procura si e' rivolta al Presidente  della
 Commissione  d'indagine  sul  sistema informativo automatizzato della
 Assemblea regionale chiedendo gli atti,  i  documenti  e  i  processi
 verbali  ritenuti  fondamentali  per  l'attivita'  di  indagine della
 commissione, con la seconda nota, sempre del 25 ottobre  1993  (prot.
 n.  73801/3827),  la  stessa  procura  si  e'  rivolta  al segretario
 generale dell'Assemblea regionale siciliana richiedendo: a) documenti
 riguardanti un referendario della predetta Assemblea, b) un prospetto
 dei  contratti  stipulati  dalla  stessa  Assemblea  in   regime   di
 trattativa  privata,  c)  una  relazione  sui rapporti d'impiego o di
 servizio intercorrenti fra l'Assemblea medesima e soggetti  reclutati
 ad personam e, poi, confermati definitivamente con concorsi interni o
 contratti  a  tempo  indeterminato, d) le generalita' del funzionario
 preposto al ruolo di economo nell'ultimo quinquennio, e) una  sintesi
 espositiva  dell'attivita'  esecutiva  della  delibera  n.  19  del 7
 novembre 1989 del Consiglio di  presidenza  dell'Assemblea  regionale
 siciliana.
    Sotto  un primo profilo, posto che l'art. 4 dello Statuto speciale
 affida al regolamento interno dell'Assemblea regionale  siciliana  la
 determinazione   delle   disposizioni   relative   al   funzionamento
 dell'organo legislativo regionale e  posto  che  l'art.  13  di  tale
 regolamento  assegna  la  gestione dei fondi della predetta Assemblea
 alla  responsabilita'  del  Collegio  dei  questori,  pur  sotto   la
 vigilanza del consiglio di presidenza e ferma restando l'approvazione
 definitiva  della  gestione  dei  fondi  medesimi da parte del plenum
 dell'Assemblea stessa, le impugnate richieste  di  documenti  rivolte
 dalla  Corte  dei conti costituirebbero una evidente interferenza con
 le competenze appena  delineate  e  con  l'autonomia  statutariamente
 riconosciuta  all'Assemblea regionale siciliana. In particolare, poi,
 considerato che  la  nota  indicata  per  seconda  rivela  il  chiaro
 intendimento  di  acquisire documenti al fine di valutare l'esistenza
 di un eventuale danno erariale, la ricorrente osserva che le relative
 richieste interferirebbero con i poteri determinati dall'art. 19  del
 regolamento  interno,  ai sensi del quale, in caso di danno erariale,
 il  compito  di  dichiarare  la  responsabilita'  amministrativa  del
 dipendente,  di  liquidare  il danno e di intimare il pagamento della
 somma  liquidata  e'  affidato  al ricordato collegio dei questori su
 richiesta  del  Presidente  dell'Assemblea  regionale.   Quest'ultimo
 procedimento, precisa la ricorrente, sarebbe sostitutivo di qualsiasi
 altro  procedimento  vo'lto ad accertare la responsabilita' per danno
 erariale, compreso quello della Corte dei conti.
    In secondo luogo, le impugnate richieste  della  Corte  dei  conti
 sarebbero lesive delle competenze regionali in quanto sarebbero state
 esercitate  in  violazione  dell'art.  74 del testo unico delle leggi
 sulla Corte dei conti, contenuto nel regio decreto 12 luglio 1934, n.
 1214. Quest'ultimo articolo  stabilisce  che  il  pubblico  ministero
 presso  la  Corte  dei  conti  puo'  chiedere in comunicazione atti e
 documenti in possesso di "autorita'  amministrative  e  giudiziarie".
 Secondo  la  ricorrente,  le  note  della  Corte  dei  conti, oltre a
 formulare richieste generiche e non analitiche, sono  indirizzate  ad
 autorita'  che,  come ha riconosciuto la stessa Corte costituzionale,
 in alcun caso sarebbero  definibili  come  "amministrative",  essendo
 imputate  le  funzioni  amministrative regionali soltanto alla Giunta
 regionale.
    Infine, la ricorrente considera  le  note  impugnate  come  lesive
 delle  proprie  competenze  in  quanto  verrebbero  a configurare una
 inammissibile ipotesi di inchiesta permanente e generale  aperta  dal
 giudice  contabile  sull'operato  dell'Assemblea regionale siciliana,
 non prevista dalle leggi disciplinanti l'attivita'  della  Corte  dei
 conti  e  non  ammessa  dall'art.  103  della  Costituzione. Infatti,
 trattandosi di generiche richieste di documenti  e  di  informazioni,
 svincolate  da  specifiche  contestazioni di responsabilita', le note
 impugnate ove riconosciute legittime configurerebbero  in  capo  alla
 Corte  di  conti una vera e propria attivita' di controllo generale e
 permanente, che non potrebbe essere  giustificata  dalla  tendenziale
 espansivita'   dei  controlli  contabili,  esigendo  quest'ultima  la
 necessaria opera d'interposizione del legislatore.
    Oltre  alla  proposizione  delle  censure  indicate,  la   Regione
 siciliana  chiede  altresi'  la  sospensione  degli atti impugnati ai
 sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri per chiedere il rigetto del ricorso.
    Premesso che il potere istruttorio previsto dall'art. 74 del regio
 decreto  n.  1214  del  1934 puo' venir esercitato, come ha precisato
 questa Corte, indipendentemente e anche prima della citazione  e  del
 giudizio,  l'Avvocatura  dello Stato osserva che le regioni a statuto
 speciale possono ben essere destinatarie delle richieste di documenti
 o informazioni previste dal predetto articolo. Secondo la resistente,
 infatti, non e'  sostenibile  che  i  procedimenti  disciplinati  dal
 regolamento   interno   dell'Assemblea   regionale   possano   essere
 considerati sostitutivi di quello previsto dal  citato  art.  74,  in
 quanto, non avendo competenza le regioni in materia di giurisdizione,
 la  riserva  di  regolamento  stabilita  dall'art.  4  dello  Statuto
 speciale non puo' esser interpretata nel senso di escludere il potere
 di controllo giurisdizionale contabile della Corte dei conti.
    Inoltre, l'Avvocatura dello Stato  nega  che  gli  atti  impugnati
 costituiscano  un  esercizio  illegittimo  del  potere  previsto  dal
 ricordato art. 74, dal momento che, anche  se  l'Assemblea  regionale
 siciliana  non  puo'  essere  qualificata come organo amministrativo,
 tuttavia essa, al fine di  provvedere  alla  propria  organizzazione,
 esercita  alcune  funzioni  amministrative,  fra  le  quali rientrano
 sicuramente quelle relative ai rapporti di impiego, sottoponibili  al
 controllo giurisdizionale dello Stato. Sotto questo profilo, conclude
 la  resistente,  anche l'Assemblea regionale siciliana va considerata
 come "autorita' amministrativa", ai sensi del ricordato art. 74.
    Infine, l'Avvocatura dello Stato osserva  che,  a  differenza  del
 caso esaminato con la sentenza n. 104 del 1989, le note impugnate non
 configurano   un'inammissibile  ipotesi  di  inchiesta  permanente  e
 generale. Al contrario, le richieste avanzate dalla Corte  dei  conti
 si  basano  su  una  circostanziata denuncia sporta da un funzionario
 dell'Assemblea regionale e  da  un  sindacalista  e  sono  vo'lte  ad
 acquisire  riscontri  documentali riguardanti alcuni episodi inerenti
 alla gestione amministrativa e contabile dell'Assemblea stessa.
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza  la  Regione   siciliana   ha
 depositato  una memoria con la quale, oltre a ribadire argomentazioni
 gia' ampiamente svolte nel ricorso, ha precisato alcune  conclusioni.
 In particolare, la ricorrente afferma che essa non intende contestare
 in   linea   di   principio   l'esercizio  di  qualsivoglia  funzione
 giurisdizionale nei confronti  di  atti  o  di  comportamenti  tenuti
 nell'ambito  dell'Assemblea regionale a causa dell'autonomia politica
 garantita a quest'ultima. Al contrario, la ricorrente assume  che  la
 Corte  dei  conti abbia agito nel caso di specie al di la' dei limiti
 che l'art. 74 del regio decreto n. 1214 del 1934  pone  all'esercizio
 del suo potere istruttorio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  conflitto  di  attribuzione  nei confronti dello Stato,
 sollevato con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione siciliana
 a tutela dell'autonomia garantita all'Assemblea regionale dagli artt.
 4 e 20  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione  siciliana  (legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), sorge a seguito dell'adozione
 da  parte  del  Procuratore  generale  della  Corte  dei conti per la
 Regione siciliana due note, emesse in data 25 ottobre  1993,  con  le
 quali,  ai  sensi  dell'art.  74 del regio decreto 12 luglio 1934, n.
 1214 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  sulla  Corte  dei
 conti),  si chiedono, rispettivamente al presidente della commissione
 d'indagine  sul  sistema  informativo  automatizzato   dell'Assemblea
 regionale e al segretario generale della stessa Assemblea, i seguenti
 atti  e  dati: a) gli atti, i documenti e i processi verbali ritenuti
 fondamentali nell'attivita' di indagine  condotta  dalla  commissione
 d'indagine  sopra indicata; b) i documenti riguardanti un determinato
 referendario dell'Assemblea regionale  siciliana,  un  prospetto  dei
 contratti  stipulati  dalla  stessa Assemblea in regime di trattativa
 privata,  una  relazione  sui  rapporti  di  impiego  o  di  servizio
 intercorrenti  tra  l'Assemblea  medesima  e  i soggetti reclutati ad
 personam e poi confermati definitivamente con concorsi interni o  con
 contratti  a  tempo  indeterminato,  le  generalita'  del funzionario
 preposto al ruolo di economo nell'ultimo quinquennio e,  infine,  una
 sintesi   espositiva  dell'attivita'  esecutiva  della  delibera  del
 Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana 7 novembre
 1989, n. 19.
    2. - Il ricorso non e' fondato.
    E' stato ripetutamente affermato da questa Corte  che  "l'analogia
 tra   le  attribuzioni  delle  assemblee  regionali  e  quelle  delle
 assemblee parlamentari non significa identita' e non  toglie  che  le
 prime si svolgano a livello di autonomia, anche se costituzionalmente
 garantita,  le  seconde,  invece,  a livello di sovranita'. E deroghe
 alla  giurisdizione  -  sempre  di  stretta  interpretazione  -  sono
 ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi
 del  potere  sovrano  dello  Stato,  e  percio'  situati  ai  vertici
 dell'ordinamento,  in  posizione  di  assoluta  indipendenza   e   di
 reciproca  parita'"  (v.  sent. n. 110 del 1970, nonche' sent. n. 129
 del 1981). Sulla base di questo principio generale, la stessa  Corte,
 mentre  ha  riconosciuto che i dipendenti della Camera dei deputati e
 del  Senato,  oltreche'  della  Presidenza  della  Repubblica,   sono
 sottratti  alla  giurisdizione  contabile  della  Corte dei conti (v.
 sent. n. 129 del 1981), ha ritenuto, invece, che i  dipendenti  delle
 assemblee  legislative  regionali  sono soggetti tanto al giudizio di
 conto (v. sent. n. 110 del 1970), quanto a quello di  responsabilita'
 (v.  sentt.  nn.  995  e  421 del 1988, 211 del 1972, 68 del 1971) di
 spettanza della Corte dei conti.
    Del resto, non  e'  neppure  senza  significato  che  in  un'altra
 decisione questa Corte abbia affermato che l'esclusione dalle materie
 di  competenza  delle regioni, finanche di quelle a statuto speciale,
 di qualsiasi funzione giurisdizionale comporta  che,  come  non  sono
 ammissibili  leggi regionali disciplinanti sotto qualsivoglia aspetto
 la  giurisdizione,  cosi'  sarebbero  costituzionalmente  illegittime
 norme  delle  regioni  vo'lte  a  sottrarre alla giurisdizione atti o
 comportamenti imputabili a funzionari regionali (v. sent. n. 115  del
 1972).
    In  ragione  dei  principi costituzionali ora indicati, che questa
 Corte ribadisce ancora una volta, la riserva di regolamento stabilita
 dall'art. 4 dello Statuto speciale a favore dell'Assemblea  regionale
 siciliana  non  puo'  ricomprendere  il  potere  di  prevedere con il
 predetto  regolamento   procedimenti   vo'lti   all'accertamento   di
 eventuali  responsabilita'  contabili  dei  dipendenti dell'Assemblea
 stessa, aventi l'effetto di sostituire o di escludere il giudizio  di
 responsabilita'   della  Corte  dei  conti  cui  sono  ordinariamente
 soggetti i dipendenti pubblici.
    3. - La Regione ricorrente, nella sua memoria di udienza,  precisa
 di  non  contestare l'appartenenza alla Corte dei conti del potere di
 richiedere documenti o informazioni  utili  ai  fini  istruttori  del
 giudizio  contabile,  ma  ritiene  che nel caso tale potere sia stato
 esercitato   illegittimamente,   essendo    stato    indirizzato    a
 un'autorita',  come  l'Assemblea  regionale  siciliana,  che non puo'
 essere qualificata in alcun modo come "amministrativa".  Anche  sotto
 questo profilo, il ricorso non e' fondato.
    Ai  sensi  dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
 il Procuratore generale presso la Corte dei conti, nell'ambito  delle
 istruttorie  di  propria  competenza, "puo' chiedere in comunicazione
 atti  e  documenti  in  possesso  di   autorita'   amministrative   e
 giudiziarie  e  puo' inoltre disporre accertamenti diretti". Esclusi,
 per le ragioni indicate nel punto precedente della  motivazione,  gli
 "organi  costituzionali"  - quali la Camera, il Senato, la Presidenza
 della Repubblica e la Corte  costituzionale  -,  oggetto  del  potere
 disciplinato  dal  ricordato  art.  74  sono  soltanto  le "autorita'
 amministrative e  giudiziarie",  non  anche  quelle  legislative.  La
 formula  usata  dall'articolo  appena  citato va interpretata tenendo
 conto che essa e' stata originariamente adottata  prima  dell'entrata
 in   vigore   della  Costituzione  e,  pertanto,  entro  un  contesto
 ordinamentale che non conosceva organi "non costituzionali", come  ad
 esempio   i  consigli  regionali,  attributari  tanto  di  competenze
 amministrative, quanto di  competenze  legislative.  Questo  problema
 intepretativo  rileva  anche  nel  caso di specie, poiche', pur se lo
 Statuto speciale per la Regione siciliana (art.  20)  attribuisce  in
 via  generale  le  "funzioni  amministrative"  alla Giunta regionale,
 tuttavia  residuano  in  capo   all'Assemblea   regionale   siciliana
 ulteriori  funzioni  specificamente  amministrative,  collegate  alla
 assunzione  e  alla  gestione  del  personale   dipendente,   nonche'
 all'organizzazione degli uffici dell'Assemblea medesima.
    In realta', l'esclusione delle funzioni legislative, qualsiasi sia
 il  soggetto  o  l'organo  che  le eserciti, dagli oggetti del potere
 istruttorio  connesso  alla  giurisdizione  contabile   ha   la   sua
 giustificazione  costituzionale nel carattere primario delle predette
 funzioni, carattere dal quale deriva la stessa soggezione del giudice
 (soltanto) alle leggi, tanto se statali, quanto  se  regionali  (art.
 101  della  Costituzione;  v.  anche sent. n. 285 del 1990). Sotto il
 profilo  indicato,  in  relazione  a  organi  "non   costituzionali",
 ancorche'  di  rilievo  costituzionale  -  come l'Assemblea regionale
 siciliana o, in genere, i consigli regionali -, che  non  godono,  in
 quanto   tali,   di   un'eccezionale  esenzione  dalla  giurisdizione
 ordinaria o amministrativa, la nozione di "autorita'  amministrativa"
 contenuta  nell'art.  74  del  regio  decreto  n.  1214  del  1934 va
 decifrata nel  senso  che,  mentre  ricomprende  le  attivita'  delle
 assemblee  regionali  di  carattere  amministrativo (vale a dire, nel
 caso della Assemblea siciliana, le attivita' di organizzazione  degli
 uffici  e quelle attinenti al personale dipendente), esclude, invece,
 dal proprio ambito  le  attivita'  inerenti  allo  svolgimento  delle
 funzioni  legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio
 di  queste  ultime  (attivita'  ispettive,  commissioni  d'inchiesta,
 poteri di controllo politico, etc.).
    4.  -  Alla luce dei principi espressi, non puo' sussistere dubbio
 sulla spettanza alla Procura generale della Corte dei  conti  per  la
 Regione  siciliana del potere di formulare le richieste dei documenti
 e delle informazioni contenuti nelle note indirizzate  al  segretario
 generale  dell'Assemblea  regionale  siciliana  e al Presidente della
 commissione  di  indagine  sul  sistema   informativo   automatizzato
 dell'Assemblea stessa.
    Riguardo    alla   nota   indirizzata   al   segretario   generale
 dell'Assemblea regionale siciliana, le richieste avanzate  concernono
 con  tutta  evidenza  rapporti  d'impiego  del  personale dipendente,
 circoscritti ora da riferimenti personali, ora  dalla  tipologia  del
 rapporto  d'impiego  o  dell'atto  costitutivo del rapporto medesimo.
 Trattandosi  di  atti  collegati   allo   svolgimento   di   funzioni
 specificamente  amministrative ed essendo le richieste indirizzate al
 funzionario istituzionalmente preposto allo svolgimento di quel  tipo
 di  funzioni,  nessun  ostacolo  puo' essere legittimamente frapposto
 dall'Assemblea  regionale  siciliana  nel  dar  corso  alle  predette
 richieste.
   Analoga  conclusione  deve  esser  raggiunta in relazione alla nota
 indirizzata al Presidente della commissione  d'indagine  sul  sistema
 informativo  dell'Assemblea  regionale  siciliana.  Per  la  verita',
 dall'esame della deliberazione istitutiva non  risulta  espressamente
 definita   la   natura  della  commissione  destinataria  della  nota
 impugnata, ne' risultano richiamati articoli di  legge  o  norme  del
 regolamento  assembleare  a  giustificazione  dell'istituzione  della
 commissione stessa. E, in effetti, quest'ultima non rientra in alcuna
 delle fattispecie previste dal predetto  regolamento,  essendo  stata
 istituita,  in  data  22  marzo  1993, mediante una deliberazione del
 Consiglio di Presidenza ed avendo una composizione mista  formata  da
 tre  deputati  regionali  e  quattro  esperti  esterni  all'Assemblea
 regionale, aventi il compito di valutare da un punto di vista tecnico
 le scelte  operate  riguardo  al  sistema  informativo  della  stessa
 Assemblea.   Si   deve   concludere,  pertanto,  che,  nonostante  la
 denominazione ("Commissione d'indagine"),  quella  in  esame  non  ha
 nulla a che fare con le commissioni speciali dell'Assemblea regionale
 previste  dagli  artt.  29,  29-bis  e 29-ter del regolamento interno
 dell'Assemblea medesima, ma e' piuttosto  una  commissione  istituita
 extra-ordinem,   avente   il  compito  di  coadiuvare  il  Presidente
 dell'Assemblea con pareri tecnici in vista  del  miglior  svolgimento
 della  funzione  tipicamente  amministrativa del Presidente stesso in
 ordine all'organizzazione degli uffici e dei  servizi  dell'Assemblea
 regionale siciliana e all'esercizio dei connessi controlli.
    In   considerazione  della  natura  giuridica  della  "commissione
 d'indagine" esaminata e  delle  sue  attivita',  non  vi  puo'  esser
 dubbio,  dunque, che, alla luce dei principi precedentemente esposti,
 essa rientri fra le "autorita' amministrative" alle quali la  Procura
 generale  presso  la Corte dei conti puo' richiedere atti e documenti
 ai sensi dell'art. 74 del regio decreto n. 1214 del 1934.
    5. - Ne', infine, puo' ritenersi che l'appena citato art.  74  sia
 stato  violato  a  causa  di  una presunta ipoteticita' e genericita'
 delle richieste formulate dal pubblico ministero presso la Corte  dei
 conti.  Infatti,  a differenza del caso deciso con la sentenza n. 104
 del 1989, la Procura generale ha attivato i  suoi  poteri  d'indagine
 basandosi,  non  gia'  su  mere  ipotesi  o  supposizioni,  ma su una
 denuncia sporta  da  determinate  persone  in  relazione  a  presunte
 irregolarita'  nella  gestione amministrativa e contabile concernente
 l'istituzione  del  sistema  informativo   dell'Assemblea   regionale
 siciliana.  Inoltre,  sempre  a  differenza  del caso precedentemente
 ricordato, le note impugnate sono vo'lte  ad  acquisire  documenti  o
 informazioni  di  carattere  specifico  ovvero  atti  che,  anche  in
 considerazione   dell'oggetto   circoscritto   dell'indagine    della
 commissione  destinataria, sono precisamente determinabili. Per l'uno
 e per l'altro aspetto, pertanto, le richieste in  esame  non  possono
 essere  definite  "generiche"  e,  quindi,  tali  da  configurare  un
 improprio   potere   di   controllo   generalizzato   e    permanente
 sull'attivita' amministrativa dell'Assemblea regionale siciliana.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo Stato, e per esso alla Procura generale
 presso la Corte dei conti, di formulare, ai sensi  dell'art.  74  del
 regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, richieste di atti, documenti e
 informazioni   all'Assemblea  regionale  siciliana,  e  per  essa  al
 Presidente  della  commissione  d'indagine  sul  sistema  informativo
 automatizzato  e  al  segretario  generale, in relazione ad attivita'
 amministrative di competenza dell'Assemblea medesima.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0651