N. 212 SENTENZA 23 maggio - 2 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Turismo - Regione siciliana - Accordi con la Repubblica di Tunisia  -
 Omessa  la preventiva informativa al Governo per la necessaria intesa
 - Stipulazione con  ente  non  omologo  alla  regione  -  Materia  di
 competenza  statale  -  Richiamo alle sentenze nn. 204 e 290 del 1993
 della Corte - Lesioni della sfera di attribuzioni dello Stato  -  Non
 spettanza  alla  regione  il  potere  di stipula - Annullamento della
 dichiarazione di intenti sottoscritta a Palermo  il  20  maggio  1993
 dall'assessore al turismo
 
 (Dichiarazione  di  intenti  sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993
 dall'assessore al turismo  pro-tempore della regione  Sicilia  e  dal
 sig.  Mohamad  Jegham,  Ministro del turismo e dell'artigianato della
 Repubblica di Tunisia)
(GU n.24 del 8-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,  dott.
    Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato l'8 gennaio 1994, depositato in Cancelleria il 18
 successivo, per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della
 "dichiarazione  di  intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993
 dall'Assessore regionale al turismo della  Regione  Siciliana  e  dal
 Ministro  del  turismo e dell'artigianato della Repubblica di Tunisia
 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1994;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con ricorso notificato l'8 gennaio 1994 e depositato il successivo
 18  gennaio  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha proposto
 conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana,  per
 far  dichiarare  che  non  spetta ad essa stipulare un accordo con la
 Repubblica di Tunisia in materia di turismo,  senza  avere  informato
 preventivamente  il  Governo per acquisirne la necessaria intesa o il
 consenso. Di conseguenza  il  ricorrente  chiede  che  sia  annullata
 l'adesione della Regione alla "dichiarazione di intenti" sottoscritta
 a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal
 Ministro  del  turismo  della  Repubblica  di  Tunisia.  Questo  atto
 invaderebbe competenze riservate allo Stato in  materia  di  politica
 estera  e  di  stipulazione di accordi con altri Stati. La lesione si
 manifesterebbe sia in aspetti attinenti alla procedura ed alla forma,
 che nel contenuto dell'atto.
    Quanto al primo aspetto, il Governo e' venuto a  conoscenza  della
 sottoscrizione  dell'accordo solo a seguito di informazioni richieste
 alla Regione e da questa trasmesse con nota datata 3  novembre  1993,
 pervenuta  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 novembre
 successivo. Inoltre la "dichiarazione di intenti" sarebbe stata posta
 in essere dalla Regione con un ente non omologo e sottoscritta da  un
 assessore, organo a cio' non abilitato.
    Quanto   al   contenuto,   la   dichiarazione   di  intenti  muove
 espressamente "nell'ambito dei rapporti di  amicizia  e  cooperazione
 tra  la  Repubblica  di  Tunisia  e  la  Repubblica  Italiana"  ed e'
 orientata a promuovere ed incoraggiare gli scambi turistici, le borse
 di studio, l'apertura di rappresentanze in questo settore, i contatti
 tra  operatori  turistici, l'integrazione delle stazioni portuali nei
 circuiti delle crociere  e  lo  sviluppo  del  turismo  nautico,  con
 aspetti  che  il  Governo  ritiene  vengano ad incidere nella materia
 dell'immigrazione. La dichiarazione di intenti  toccherebbe,  quindi,
 competenze riservate in via esclusiva allo Stato.
                        Considerato in diritto
    1.   -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  proponendo
 conflitto di attribuzione nei confronti della Regione  Siciliana,  ha
 chiesto  l'annullamento della "dichiarazione di intenti" sottoscritta
 a Palermo il 20 maggio 1993 dall'Assessore regionale al turismo e dal
 Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia, in  quanto:  a)  e'
 stata negoziata e sottoscritta senza informare previamente il Governo
 e  senza  averne ottenuto la necessaria intesa, accordo o assenso; b)
 e' stata stipulata con un ente non omologo alla Regione, superando  i
 limiti  propri  degli  "atti  di  mero rilievo internazionale"; c) e'
 stata sottoscritta da un organo regionale, l'Assessore al turismo,  a
 cio' non abilitato; d) toccherebbe una materia di competenza statale.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha piu' volte affermato che la
 sottoscrizione di accordi con organi  o  enti  esteri  senza  che  la
 Regione  abbia  preventivamente informato il Governo, quindi senza la
 necessaria intesa o assenso, e' di per  se'  lesiva  della  sfera  di
 attribuzioni statali (sentenze n. 204 e 290 del 1993).
    La   "dichiarazione   di   intenti"   in  questione,  sottoscritta
 dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana senza la preventiva
 intesa o assenso del Governo, e' lesiva della sfera  di  attribuzioni
 dello    Stato,   indipendentemente   da   ogni   valutazione   della
 riconducibilita' delle materie trattate dalla "dichiarazione"  stessa
 alla sfera di attribuzioni regionali.
    La  "dichiarazione  di  intenti"  deve essere pertanto, per quanto
 concerne gli atti posti in essere dalla Regione Siciliana, annullata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spetta alla Regione  il  potere  di  stipulare  la
 "dichiarazione  di  intenti" sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993
 dall'Assessore al turismo della Regione Siciliana, e  di  conseguenza
 annulla tale atto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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