N. 226 ORDINANZA 26 maggio - 8 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Locazione  -  Immobili  ad  uso  abitativo  -  Locatore  in  stato di
 necessita' - Mancata previsione del diritto a recedere  dal  rapporto
 alla  scadenza  convenzionale ovvero nel corso della proroga legale -
 Questione gia' esaminata dalla Corte (confronta sentenza n.  323/1993
 e  ordinanze  nn.  354,  394  e  469  del  1993, 59 e 149 del 1994) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2- bis,  convertito  in
 legge 8 agosto 1992, n. 359, con modificazioni).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 42).
 
(GU n.25 del 15-6-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 11, comma 2-
 bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per  il
 risanamento   della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, con la legge  8  agosto  1992,  n.  359  promossi  con
 ordinanze  emesse il 24 settembre 1993 dal Pretore di Verona ed il 10
 maggio, 2 marzo, 16 giugno e 20 luglio 1993 dal Pretore  di  Venezia,
 rispettivamente  iscritte al n. 717 del registro ordinanze 1993 ed ai
 nn. 13, 14, 60 e 61 del registro ordinanze 1994  e  pubblicate  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  50, prima serie speciale,
 dell'anno 1993 e nn. 6 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti l'atto di costituzione della Confedilizia nonche'  gli  atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 aprile 1994 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre  1993  (R.O.  n.
 717  del  1993) nel corso di un procedimento per convalida di licenza
 per finita locazione promosso da Camilla Pozzani ed Alfredo Berlendis
 nei confronti di Mario Kozina, il Pretore di Verona ha sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3, 24 e 42 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale   dell'art.   11,   comma   2-bis,   del
 decreto-legge   11  luglio  1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per  il
 risanamento  della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,   con
 modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui
 non  prevede  per  il  locatore  che  abbia la necessita' di disporre
 dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o dei  familiari  il
 diritto  di  recedere dal rapporto alla scadenza convenzionale ovvero
 nel corso della proroga legale;
      che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso  e
 con   scadenza  successiva  all'entrata  in  vigore  della  legge  di
 conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per  due
 anni,  nel  caso in cui "le parti non concordino sulla determinazione
 del canone";
      che  il giudice rimettente ricorda che la Corte, con la sentenza
 n. 323 del 1993, ha dichiarato non fondata la medesima  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  perche'  la  disposizione  denunciata,
 interpretata secondo un criterio sistematico  ed  in  conformita'  ai
 principi   enunciati  dalla  legislazione  di  settore,  consente  di
 ritenere che la proroga puo'  essere  impedita  quando  ricorrano  le
 specifiche  e  comprovate  esigenze  del  locatore,  nei casi ed alle
 condizioni previsti dalla legge;
      che  il  giudice  a  quo,  ritenendo  di  non  poter   pervenire
 all'applicazione  del  recesso  in  via  interpretativa, prospetta di
 nuovo la questione di legittimita'  costituzionale  nei  sensi  sopra
 riportati;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso  per  la  non  fondatezza  della  questione  di legittimita'
 costituzionale,  rilevando  che  i  dubbi  prospettati  dal   giudice
 rimettente trovano gia' risposta nella sentenza n. 323 del 1993;
      che, inoltre, nel giudizio dinanzi alla Corte ha depositato atto
 di  costituzione la Confederazione italiana della proprieta' edilizia
 (Confedilizia),  chiedendo  che  sia  ritenuta  ammissibile  la   sua
 costituzione in giudizio e prendendo conclusioni anche nel merito;
      che  il  Pretore  di  Venezia, con quattro ordinanze di identico
 contenuto, emesse il 10 maggio 1993 (R.O. n. 13 del 1994), il 2 marzo
 1993 (R.O. n. 14 del 1994), il 16 giugno 1993 (R.O. n. 60  del  1994)
 ed  il  20 luglio 1993 (R.O. n. 61 del 1994), ma pervenute alla Corte
 successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 323 del 1993 (le
 prime due il 10 gennaio 1994,  le  altre  il  2  febbraio  1994),  in
 altrettanti  giudizi di convalida di licenza per finita locazione per
 scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, ha sollevato,  in
 riferimento all'art. 42 della Costituzione, questioni di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11,  comma 2-bis, del decreto-legge n. 333
 del 1992;
      che  il  giudice  rimettente  prospetta  l'illegittimita'  della
 disposizione   legislativa   nella   sua   interezza,   perche'  essa
 comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprieta', non
 correlando il  limite  imposto  al  diritto  di  godimento  ad  alcun
 vantaggio  per l'utilita' generale, e sacrificherebbe unilateralmente
 il  locatore,  impedendo  una  valorizzazione  delle   sue   concrete
 situazioni personali e patrimoniali;
      che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore di
 Venezia  con  ordinanza emessa il 2 marzo 1993 (R.O. n. 14 del 1994),
 e'  intervenuto   il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
 concluso, richiamando la sentenza n. 323 del 1993  di  questa  Corte,
 per la manifesta infondatezza o inammissibilita' delle questioni;
    Considerato  che  i  giudizi,  prospettando  questioni identiche e
 connesse, relative  alla  stessa  disposizione  legislativa,  possono
 essere riuniti e vanno decisi congiuntamente;
      che in via pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile la
 costituzione  della  Confedilizia,  intervenuta davanti al Pretore di
 Verona dopo che era stata depositata,  in  data  24  settembre  1993,
 l'ordinanza  di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed il
 relativo giudizio era stato sospeso, non potendosi  ritenere  che  in
 capo  ad  essa  sussista  un  interesse proprio e diretto a stare nel
 giudizio    incidentale    di   costituzionalita'   che   sia   sorto
 dall'ordinanza di rimessione (sentenza n. 314 del 1992) con la  quale
 il  Pretore  di  Verona  ha  sollevato  la  questione di legittimita'
 costituzionale;
      che la Corte, con la sentenza n. 323 del 1993, ha gia' esaminato
 le questioni prospettate dai giudici rimettenti ed ha  affermato  che
 la  proroga  biennale  prevista dall'art. 11 del decreto-legge n. 333
 del 1992  per  i  contratti  di  locazione  con  scadenza  successiva
 all'entrata  in  vigore della legge di conversione, se le parti, alla
 prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del
 canone, non e' fine a se' stessa  ne'  e'  tale  da  configurare  una
 riedizione   del   regime   vincolistico,  ma  risponde  all'esigenza
 eccezionale e transitoria di consentire,  per  un  periodo  di  tempo
 limitato  e  attraverso  un  meccanismo bilanciato, volto a secondare
 l'accordo delle parti, un graduale passaggio  ad  un  nuovo  sistema,
 caratterizzato   dal  tendenziale  superamento  del  principio  della
 quantificazione legale del corrispettivo per le  locazioni  abitative
 (ordinanze n. 354, 394, 469 del 1993 e 59 del 1994);
      che  la  Corte  ha  inoltre  rilevato  come  il  sistema preveda
 costantemente che ad un regime che impone  la  protrazione  coattiva,
 generale  ed  automatica del contratto si accompagni il rimedio della
 sua anticipata cessazione in presenza della necessita'  del  locatore
 di  disporre  dell'immobile  per  se'  o per i propri familiari. Tale
 principio, enunciato dalla giurisprudenza costituzionale ed  espresso
 dalla   legislazione   di   settore,   ha   assunto,   nella   comune
 interpretazione adeguatrice (sentenza n. 132 del 1972),  funzione  di
 bilanciamento   dei  contrapposti  interessi,  rimanendo  sacrificati
 quelli dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte  all'esigenza
 del locatore-proprietario di ottenere la disponibilita' dell'immobile
 in caso di necessita' (sentenza n. 22 del 1980);
      che  nello  specifico contesto normativo e nel sistema in cui si
 colloca la disposizione denunciata sono individuate le  ipotesi  che,
 in   presenza   di   patto  in  deroga,  legittimano  il  diniego  di
 rinnovazione del contratto  alla  prima  scadenza.  Gli  stessi  casi
 consentono  di  evitare la proroga biennale, garantendo, pertanto, al
 locatore che ne abbia necessita' di  rientrare  nella  disponibilita'
 del bene;
      che  il  giudice  rimettente,  nella  ricognizione  del contesto
 normativo della disposizione,  deve  sempre  e  costantemente  essere
 guidato  dall'esigenza  di  rispetto  dei  principi  costituzionali e
 quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con uno o piu'  di
 essi,  e'  tenuto  ad  adottare  una  lettura  diversa,  maggiormente
 aderente ai parametri costituzionali altrimenti  vulnerati  (sentenza
 n.  149  del 1994), soprattutto quando, come nella specie, essa trovi
 riscontro    negli    orientamenti    giurisprudenziali     formatisi
 successivamente alla ricordata decisione della Corte;
      che,  pertanto,  le questioni sollevate devono essere dichiarate
 manifestamente infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
 del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333 (Misure urgenti per il
 risanamento  della  finanza  pubblica),  convertito  in  legge,   con
 modificazioni,  con  la  legge  8  agosto 1992, n. 359, sollevate dai
 Pretori di Verona e Venezia, in riferimento agli artt.  3,  24  e  42
 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0682