N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 1994
N. 385 Ordinanza emessa il 17 marzo 1994 dal pretore di Vasto nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Petrella Domenico ed altri ed E.N.P.A.V. Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia' avvalentisi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparita' di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa in discussione dalla retroattivita' della norma impugnata nonche' sul principio della capacita' contributiva. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., artt. 3, 38 e 53).(GU n.27 del 29-6-1994 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 263/92 R.G.A.C. ex art. 442 del C.p.c., promosso da Petrella Domenico + 9 contro l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV). Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza dell'11 marzo 1994; Visto l'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87; Premesso che i ricorrenti, dipendenti della unita' sanitaria locale, - vigente la normativa di cui alla legge del 12 aprile 1991 n. 136 - si sono avvalsi della facolta' di rinunciare alla iscrizione all'Enpav presentando la dichiarazione prevista del primo comma, dell'art. 24 della legge citata; che, nonostante l'espressa rinuncia, l'ente di previdenza non ha operato lo sgravio per quella parte dei contributi per i quali avrebbe dovuto operare la dichiarazione suddetta e che, pertanto, hanno adito questo Pretore per l'accertamento della insussistenza di tale obbligo contributivo nei confronti dell'Enpav, con ogni conseguenza di legge; che l'Ente convenuto, rilevato il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del giudice adito ex art. 9 della legge del 6 ottobre 1967, n. 949 - questioni superate nel corso del giudizio, quanto alla competenza per effetto della sentenza n. 369 dell'11 giugno 7/ottobre 1993 della Corte costituzionale -, ha concluso per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all'accoglimento della domanda di rinuncia inoltrata dai ricorrenti; che nelle more del processo e' intervenuta la norma di cui all'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che, attraverso la interpretazione autentica del primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, ha reso obbligatoria l'iscrizione dell'E.N.P.A.V. per quei veterinari che, come i ricorrenti, gia' iscritti alla data della entrata in vigore della legge n. 136 del 1991, esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente; che il procuratore di parte ricorrente ha sollevato la questione di costituzionalita' della norma interpretativa per contrasto con gli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione; Osserva quanto segue: L'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537 va sottosposto all'attenzione della Corte costituzionale nella parte in cui sancisce che "la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32, della legge 12 aprile 1991, n. 136, dev'esser interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinati (E.N.P.A.V.) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste del secondo comma, dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso, sono nulli di diritto" per le seguenti motivazioni: A) sottopone la categoria dei veterinari dipendenti ad una doppia imposizione contributiva; B) crea una evidente disparita' di trattamento tra i veterinari iscritti alla cassa in epoca anteriore alla legge n. 136/1991, per i quali e' stato reintrodotto l'obbligo di iscrizione, ed i veterinari iscritti per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge, per i quali non e' previsto l'obbligo in questione; C) crea ulteriore disparita' di trattamento fra la categoria dei veterinari dipendenti ed altre categorie di liberi professionisti dipendenti per i quali non e' previsto l'obbligo di iscrizione alle rispettive casse di previdenza qualora non esercitino, ancorche' lavoratori dipendenti, anche l'attivita' libero professionale con carattere di continuita' (ad es. ex art. 22 della legge n. 576/1980 per gli avvocati e procuratori). Dalla norma oggetto delle paventate censure, infatti, non si evince in base a quale criterio si impone l'obbligo di iscrizione alla cassa di previdenza e assistenza di categoria, atteso che difetta il necessario presupposto economico derivante dall'esercizio continuativo dell'attivita' professionale corrispondente. Non si comprende, altresi', in base a quale logica giuridica e nel rispetto di quale coerenza, ex art. 3 della Costituzione, sia possibile operare divergenti trattamenti, nell'ambito della medesima categoria, riferendosi esclusivamente a criteri temporali, facendo venir meno il necessario collegamento fra capacita' contributiva e presupposto di fatto e cosi' impedendo a priori il riscontro della proporzionalita' della imposizione rispetto a tale capacita', mentre il precetto costituzionale richiamato impone che trattamenti diversificati siano giustificati tramite la possibilita' di verifica delle divergenze di fatto presupposte agli stessi. Tali motivazioni inducono questo Pretore a ritenere la non manifesta infondatezza della sollevata questione in quanto la norma di cui all'art. 11 ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ingenera dubbi di costituzionalita' in relazione al principio di eguaglianza e capacita' contributiva, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della garanzia della coerenza nell'esame della razionalita' delle divergenze di trattamenti - parametro cosi' indicato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 3/1973 e 2/1978, in riferimento all'art. 3 Costituzione -; nonche' a ritenerne la rilevanza, ai fini della decisione, in quanto pregiudiziale all'accertamento dell'obbligo contributivo dei ricorrenti nei confronti dell'Ente convenuto.
P. Q. M. Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre del 1993, n. 537, nella parte in cui prevede che "la disposizione del primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile del 1991, n. 136 dev'essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinati (E.N.P.A.V.) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso, sono nulli di diritto", per contrasto con gli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione; Sospende il processo; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Vasto, addi' 17 marzo 1994 Il pretore: EMILI 94C0720