N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 giugno 1994

                                 N. 49
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 10 giugno 1994 (del commissario  dello  Stato  per  la
 regione siciliana)
 Regione siciliana - Lavoro (rapporto di) - Norme per l'applicazione
    della  legge  regionale  9  maggio  1984,  n.  27,  ai  sipendenti
    dell'Italkali,  addetti  al   comparto   dei   sali   alcalini   -
    Applicazione  dei  benefici  previsti  dal  secondo  e terzo comma
    dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993,  ai
    lavoratori  non  riammessi  nell'attivita'  lavorativa a causa del
    fermo  produttivo  dei  sali  alcalini  e   a   quelli   dimessisi
    volontariamente  a decorrere dal 31 dicembre 1992 - Autorizzazione
    all'amministrazione regionale ad utilizzare in servizi socialmente
    utili i  dipendenti  della  S.p.a.  Italkali  che,  non  avendo  i
    requisiti  dell'eta' o della contribuzione previdenziale fruiscano
    delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223,  ed
    estensione  ai  medesimi  lavoratori che maturino le condizioni di
    eta' o  di  contribuzione  previdenziale  durante  il  periodo  di
    utilizzazione nei servizi socialmente utili, dei benefici predetti
    -  Iscrizione  di apposito capitolo nel bilancio della regione per
    far fronte all'onere integrativo  conseguente,  da  calcolarsi  in
    misura  corrispondente  alla  differenza tra l'ultima retribuzione
    goduta ed il trattamento straordinario di  integrazione  salariale
    attribuito  a  ciascun  dipendente  -  Attribuzione  all'assessore
    regionale per l'industria del potere di ingiunzione alla  societa'
    Italkali,  a  pena  di  decadenza  dalle concessioni minerarie, di
    riavviare  l'attivita'   produttiva   riassumendo   i   lavoratori
    utilizzati dalla regione - Violazione dei principi di uguaglianza,
    di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.  e di copertura
    finanziaria, per la mancata indicazione dei mezzi per  far  fronte
    agli oneri finanziari derivanti dalla normativa impugnata o quanto
    meno  per  il  mancato riferimento a maggiori entrate previste o a
    riduzioni di spesa gia' autorizzate o alla compatibilita'  con  il
    bilancio pluriennale gia' adottato o alla legge di bilancio.
 (Legge regione siciliana 26 maggio 1994).
 (Cost., artt. 3, 41, 81, quarto comma, e 97).
(GU n.28 del 6-7-1994 )
    L'assemblea  regionale siciliana, nella seduta del 26 maggio 1994,
 ha approvato il disegno di legge n. 668 avente  per  oggetto:  "Norme
 per  l'applicazione  della  legge  regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai
 dipendenti dell'Italkali, addetti al  comparto  dei  sali  alcalini",
 comunicato  a  questo  commissariato  ai  sensi  e  per  gli  effetti
 dell'art. 28 dello statuto speciale, il 30 maggio 1994.
    Il disegno di legge nella sua impostazione generale e nei  singoli
 articoli  che  lo  compongono,  da' adito a seri e fondati rilievi di
 carattere costituzionale in quanto si pone in contrasto con gli artt.
 3, 41, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione per le  ragioni  che
 saranno di seguito illustrate.
    In  via preliminare va osservato che l'assemblea regionale a pochi
 mesi dell'approvazione della legge 1  settembre  1993,  n.  25  (c.d.
 legge  finanziaria  bis), che all'art. 28 aveva previsto l'estensione
 del beneficio del prepensionamento di cui agli artt. 5 e 6 della l.r.
 n. 27/1984 al personale operante nel settore dei sali alcalini e  del
 salgemma,      torna      sull'argomento     adottando     l'ennesima
 legge-provvedimento al precipuo scopo si dare una sollecita  risposta
 agli  oltre  700  lavoratori interessati, prima della pausa ai propri
 lavori in connessione allo svolgimento delle imminenti  consultazioni
 elettorali,  nonostante  l'esistenza  di  vicaci  e  aspri  contrasti
 registratisi sia all'interno dei gruppi di maggioranza sia in  quelli
 dell'opposizione.    Cio'  ha influito anche nella formazione tecnica
 delle singole disposizioni, buona parte delle quali  sono  frutto  di
 emendamenti  presentati  in aula dal Governo, il cui comportamento si
 e' manifestato in piu' occasioni contraddittorio ed altalenante, e da
 singoli deputati, che nel contesto in cui sono  inseriti  determinano
 incertezze interpretative e recano, come si illustrera' in prosieguo,
 irragionevoli  ed  ingiustificati  vantaggi o svantaggi nei confronti
 dei soggetti destinatari.  Con l'occasione il  legislatore  introduce
 (artt.  2  e  3)  alcune  norme  dirette  a superare la situazione di
 impasse che si e' venuta a determinare nella gestione degli  impianti
 a  seguito  dei  contrasti  sorti  tra  l'EMS,  socio  di maggioranza
 dell'Italkali S.p.a., con gli amministratori ed  i  soci  privati  di
 minoranza  pur  non  essendo  chiaramente  emersa dal dibattito piena
 consapevolezza degli  elementi  di  fatto  e  di  diritto  che  hanno
 condotto  alla  suddetta situazione su cui si e' cercato di incidere.
 Con  l'art.  1,  che  di seguito di riporta, vengono aggiunti dopo il
 terzo comma dell'art. 28 della citata l.r. n. 25/1993 sette ulteriori
 commi con cui si amplia e si modifica l'ambito  di  applicazione  dei
 benefici  accordati  nel  mese  di  settembre  dello  scorso  anno ai
 dipendenti dell'Italkali:
    "1. All'art. 28 della legge regionale 1  settembre  1993,  n.  25,
 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
    3-bis.  I  benefici  di  cui al secondo e terzo comma si applicano
 anche ai dipendenti non riammessi nell'attivita' lavorativa  a  causa
 del fermo produttivo dei sali alcalini.
    3-ter.  Sono ammessi ai benefici di cui al secondo e terzo comma i
 lavoratori che a far data dal 31 dicembre 1992 non si  siano  dimessi
 volontariamente.
    3-quater.  Sono  esclusi  dai  benefici  di cui al secondo e terzo
 comma  i  lavoratori  delle  unita'  produttive  per  le  quali  sono
 intervenuti i piani di ristrutturazione di cui al secondo comma.
    3-quinquies.  L'amministrazione regionale, anche a mezzo del corpo
 regionale delle miniere, e'  autorizzata  ad  utilizzare  in  servizi
 socialmente  utili i dipendenti della S.p.a. Italkali che, non avendo
 i requisiti dell'eta' o della  contribuzione  previdenziale  previsti
 dal  terzo comma, fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 23
 luglio  1991,  n.  223.  Ai  medesimi  lavoratori,  che  maturino  le
 condizioni  di  eta'  o  di  contribuzione  previdenziale  durante il
 periodo  di  utilizzazione  nei  servizi  socialmente   utili,   sono
 applicabili i benefici previsti dal secondo e terzo comma.
    3-sexies.  Per  le  finalita'  del  comma  3-quinquies e' iscritto
 apposito capitolo nel bilancio della regione da  utilizzare  per  far
 fronte  all'onere  integrativo  conseguente,  da calcolarsi in misura
 corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta e  il
 trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  attribuito a
 ciascun dipendente.
    3-septies. Per le finalita' di cui ai commi 3- bis  e  3-  ter  il
 fondo  di  cui  all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno
 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni  e'  incrementato
 per  l'esercizio  finanziario  1994  di  lire  15.000  milioni cui si
 provvede mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  del
 capitolo  64955  del  bilancio  della  Regione per l'anno finanziario
 medesimo.
    3-octies. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione  dei
 commi  3-quinquies  e  3-sexies e' autorizzata la spesa di lire 1.500
 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e di lire 3.500 milioni  per
 ciascuno  degli  anni 1995 e 1996. All'onere ricadente nell'esercizio
 1994 si provvede con parte delle disponibilita' del  fonro  destinato
 al  finanziamento  di  nuovi  interventi  legislativi,  iscritto  nel
 bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento  dei
 lavoratori  disoccupati.  Gli  oneri  ricadenti negli esercizi 1995 e
 1996 trovano riscontro  nel  bilancio  pluriennale  della  regione  -
 codice  1001".    In  particolare  con  il  comma  3-  bis si dispone
 l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo e terzo comma  del
 citato  art.  28  a  tutti indistintamente i lavoratori non riammessi
 nell'attivita' lavorativa a  causa  del  fermo  produttivo  dei  sali
 alcalini.    Con  il  successivo comma 3- ter sono inoltre ammessi ai
 medesimi benefici i lavoratori che a far data dal  31  dicembre  1992
 non  si siano dimessi volontariamente.  Secondo i chiarimenti forniti
 in   sede   istruttoria   (all.   1)   i   lavoratori  non  riammessi
 nell'attivita' produttiva e quelli non dimessisi  volontariamente  al
 31  dicembre  1992  ammontano a 706 unita' di cui 464 in possesso dei
 requisiti  per  beneficiare  del  prepensionamento,  con   un   costo
 individuale  medio  annuo  di  ben  40  milioni di lire.   Ad essi si
 aggiungono altre ottanta unita' che nel corso del  prossimo  triennio
 matureranno  i  requisiti  per accedere al suddetto beneficio in base
 all'ultima parte del comma 3-quinquies.  Le due disposizioni appaiono
 inficiate  da  vizi   di   incostituzionalita'   sotto   il   profilo
 dell'irragionevolezza  e della non corretta amminstrazione della cosa
 pubblica  poiche'  il  massiccio  esodo   di   manodopera   altamente
 qualificata  confligge  con  la dichiarata volonta' di riprendere nel
 piu' breve tempo possibile  l'attivita'  estrattiva  in  vista  della
 quale,  peraltro, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione
 delle infrastrutture  necessarie  comportanti  una  spesa,  a  totale
 carico  della regione, di parecchie decine di miliardi.  Si soggiunge
 che dalla ambigua e generica formulazione del comma  3-  ter  non  si
 evince la ragione per la quale i benefici in questione vengono estesi
 a  coloro  che  eventualmente  gia'  in  possesso  dei  requisiti per
 accedere al prepensionamento ai sensi dell'art. 28 l.r.  n.  25/1993,
 non  hanno  ritenuto  di avvalersene. Ne e' dato desumere se fra tali
 nuovi beneficiari siano da includere coloro il cui rapporto di lavoro
 sia cessato per cause diverse dalle dimissioni quali  per  ipotesi  i
 licenziamenti  per  giusta  causa.    E'  chiaro che in questa ultima
 ipotesi, che appare corrispondere  alla  realta'  secondo  quanto  e'
 emerso  dal  dibattito  in  aula,  si  e' in presenza di una cospicua
 elargizione di  denaro  pubblico  che  non  trova  alcuna  plausibile
 giustificazione.
    Ad  ulteriori  dubbi  di  costituzionalita'  da'  adito  anche  la
 previsione del comma  3-quater  secondo  cui  sarebbero  esclusi  dai
 benefici  in  questione  i  lavoratori delle unita' produttive per le
 quali sono intervenuti i piani  di  ristrutturazione.    Secondo  una
 interpretazione  letterale  della  norma  de  qua verrebbe in pratica
 revocato  il  diritto  al  beneficio  in  parola,  gia'  concesso   o
 concedibile  in  base  all'art.  28 della l.r. n. 25/1993 nel momento
 stesso in cui le provvidenze vengono estese, con i commi  precedenti,
 prima analizzati, a numero cosi' alto di lavoratori.  La disposizione
 cosi' oltre che essere palesemente irragionevole perche' in contrasto
 con gli artt. 3 e 97 della Costituzione urterebbe contro il principio
 della  certezza  del  diritto.    E  ove  si  dovesse dare alla norma
 efficacia per l'avvenire essa creerebbe una ingiustificata disparita'
 di trattamento tra soggetti che si trovano nelle medesime condizioni.
    Rilievi di costituzionalita' suscita  anche  la  disposizione  del
 comma  3-quinquies  con  cui si autorizza l'amministratore regionale,
 anche a mezzo del corpo regionale delle  miniere,  ad  utilizzare  in
 servizi  socialmente utili i dipendenti della Italkali S.p.a. che non
 possedendo i requisiti dell'eta' o della contribuzione previdenziale,
 fruiscono delle  provvidenze  statali  ex  legge  n.  223/1991.    Al
 riguardo si osserva che non e' dato conoscere neanche se per gli anni
 decorsi   le   provvidenze  previste  dalla  citata  legge,  peraltro
 anticipate dalla regione con la stessa  l.r.  n.  25/1993  (art.  28,
 quinto  comma) siano state concesse dai competenti organi statali. Ne
 e' dato sapere quale  soggetto  dovra'  per  l'avvenire  attivare  le
 procedure  per  l'applicazione  della normativa statale in questione.
 Come  hanno  rilevato  numerosi  deputati al momento dell'esame della
 norma sussistono serie perplessita' in ordine al soggetto chiamato  a
 prendere  l'iniziativa  tenuto  presente  che l'Italkali S.p.a., come
 risulta dagli atti acquisiti da questo ufficio in  sede  istruttoria,
 mette  in  dubbio  la propria posizione di datore di lavoro in quanto
 con la citazione in giudizio dell'EMS  e  della  societa'  Ispea  per
 l'udienza  del  6 giugno 1994 dinnanzi al tribunale di Palermo chiede
 che sia dichiarato non avvenuto il trasferimento in proprieta'  degli
 stabilimenti  industriali  di Pasquasia e Casteltermini, manifestando
 cosi' il chiaro intento di non proseguire la gestione  dell'attivita'
 estrattiva  con  il conseguente abbandono delle concessioni accordate
 dall'assessorato all'industria.
    Incongrua  e  sotto  certi  profili  pleonastica,  e'   anche   la
 disposizione contenuta nell'art. 2 con cui si stabilisce che:
    "1. Senza pregiudizio per l'adozione di provvedimenti immediati di
 decadenza  o  di  revoca  delle  concessioni  minerarie  qualora  ne'
 ricorrano le condizioni, l'assessore regionale per l'industria, preso
 atto dell'avvenuta  consegna  delle  opere  infrastrutturali  di  cui
 all'art.  2  della  legge  regionale  1 febbraio 1991, n. 8, da parte
 delle ditte appaltatrici, ingiunge il termine entro il quale, a  pena
 di  decadenza  delle  concessioni  minerarie  dei  sali potassici, la
 societa' Italkali e' tenuta a riavviare l'attivita' produttiva  delle
 miniere,  reinserendovi prioritariamente i lavoratori di cui al comma
 3-quinquies".  Al riguardo si osserva che se sussistono i presupposti
 per la decadenza o la revoca i relativi provvedimenti possono  essere
 adottati  dalle competenti amministrazioni in base alle norme vigenti
 e sorge in proposito il dubbio su come mai non si sia ad  essi  fatto
 tuttora  ricorso  per  cui,  come gia' rilevato, la norma si appalesa
 manifestamente pleonastica  e  comunque  inidonea  al  raggiungimento
 dello scopo che il legislatore sembra volersi prefiggere.  Quanto poi
 all'ingiunzione  del  termine  entro  il quale a pena di decadenza la
 societa' Italkali dovrebbe riattivare  l'attivita'  produttiva  delle
 minere in considerazione dell'avvenuta consegna dei lavori alle ditte
 appaltatrici,  non  si  comprende  come possa prevedersi il ricorso a
 tale strumento dal momento che, come prima accennato, la societa'  ha
 prevenuto    l'amministrazione    regionale    con    la    citazione
 soprarichiamata  manifestando  chiaramente   di   voler   abbandonare
 l'attivita'  e  riconsegnare impianti e concessioni.  In proposito e'
 utile rappresentare che tra le ragioni per le quali si e'  interrotta
 l'attivita'  estrattiva  e'  da  comprendere la condanna inflitta dal
 pretore di Enna  ai  gestori  della  miniera  Pasquasia  per  diverse
 ipotesi  di reato, di cui solo una e' caduta a seguito della sentenza
 con cui  codesta  Corte  ha  dichiarato  infondata  la  questione  di
 costituzionalita' sollevata incidentalmente sulla l.r. n. 8/1991.
    Emerge  da  cio' la necessita' che l'amministrazione per risolvere
 la complessa problematica che si e' venuta a  determinare  a  seguito
 dei  contrasti  insorti fra i gruppi di maggioranza e minoranza della
 societa' deve adeguatamente affrontare il giudizio instaurato in sede
 civile, dall'esito del quale si potra' avviare la predisposizione  di
 norme  legislative o atti amministrativi conseguenziali necessari per
 chiarire l'assetto societario ed identificare il soggetto da preporre
 alla gestione delle miniere.   Per  quanto  riguarda  l'ultima  parte
 dell'art.   2  in  cui  viene  previsto  l'obbligo  dell'Italkali  di
 reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori di cui al comma
 3-quinquies si rileva la dubbia costituzionalita' della disposizione.
 Infatti come codesta Corte ha dichiarato recentemente con sentenza n.
 356/1993 non e' consentito al legislatore siciliano imporre l'obbligo
 di  assumere  determinate categorie di soggetti ad imprese private in
 quanto  tale  previsione   contrasterebbe   con   l'art.   41   della
 Costituzione.    A  rilievi  di  ordine costituzionale per violazione
 dell'art. 97  sotto  il  prevalente  profilo  del  contrasto  con  il
 principio  dell'imparzialita',  da' adito infine l'art. 3 del disegno
 di legge il quale prevede che:
    "1. L'ente minerario  siciliano  (EMS),  in  deroga  alle  vigenti
 norme,  e'  autorizzato a trasferire a valore nominale l'intera quota
 di capitale detenuta nella Italkali S.p.a. all'Ente siciliano per  la
 promozione industriale (ESPI) che non potra' alienarla in mancanza di
 apposita disposizione legislativa".  Per comprendere il significato e
 la  portata  della norma occorre premettere che, secondo quanto si e'
 avuto modo di apprendere, alcuni azionisti hanno  impugnato  dinnanzi
 alla  competente  autorita'  giudiziaria, ai sensi dell'art. 2377 del
 c.c., una  deliberazione  assembleare  della  societa'  Italkali  per
 conflitto  di  interessi  (art.    2373 del c.c.) in quanto nel corso
 dell'adunanza realtiva l'EMS, socio di maggioranza,  si  era  opposto
 all'iscrizione  nel  bilancio dell'esercizio del 1992 di alcuni costi
 sostenuti dagli  amministratori.    Cio'  avrebbe  impedito  all'EMS,
 nell'attesa   della   definizione  del  giudizio,  di  partecipare  a
 qualsiasi ulteriore adunanza assembleare.  Con la norma in  questione
 il  legislatore  mira  a stroncare l'asserito ostruzionismo del socio
 privato  di  minoranza,   sostituendo,   in   deroga   alla   vigente
 legislazione  di settore, l'ente minerario con l'Espi al quale i soci
 di  minoranza  non  potrebbero  sollevare  le  eccezioni  mosse   nei
 confronti  dell'ente cedente, essendo quello subentrato estraneo alle
 questioni che avevano dato luogo all'impugnativa di cui sopra.
    Ma, ad avviso di questo ufficio,  detto  trasferimento  si  rivela
 strumento  surrettizio  ed  assolutamente incongruo diretto com'e' ad
 influire sull'esito di un giudizio civile in corso  oltre  che,  come
 prima  si  e'  rilevato,  in  contrasto con il fondamentale principio
 dell'imparzialita'. La regione, invero,  nelle  vesti  dell'EMS  piu'
 correttamente  e proficuamente dovrebbe far valere le proprie ragioni
 in sede giudiziaria tanto piu' se si ritiene  fondata  l'affermazione
 dell'assessorato  competente  secondo il quale gli asseriti conflitti
 di interesse sarebbero del tutto pretestuosi.
    Per concludere sembra a questo ufficio che il disegno di legge nel
 suo  complesso,  anzicche'  essere   rivolto   a   restituire   piena
 funzionalita'  e  produttivita' ad impianti industriali estrattivi di
 sicura competitivita' nei mercati nazionali  ed  esteri,  si  risolve
 nell'ennesima  adozione  di  norme  tampone allo scopo di fornire una
 risposta  sollecita   alle   certamente   plausibili   e   pienamente
 comprensibili  istanze dei lavoratori dipendenti i quali paventano la
 verosimile perdita del posto di lavoro e di ogni fonte di reddito.
    Sarebbe stato molto opportuno, come si e' all'inizio rilevato, che
 il legislatore rinviasse la discussione del delicato disegno di legge
 dopo aver messo i componenti dell'assemblea in  condizioni  di  avere
 piena  consapevolezza  degli  elementi  di  fatto  e  di  diritto che
 avrebbero  consentito  di  effettuare  una  scelta  oculata  per  una
 soluzione  non  provvisoria  ma  organica  e  definitiva  di tutte le
 problematiche connesse alla gestione dell'attivita'  estrattiva,  con
 particolare   riguardo   alle   preminenti   esigenze   di  carattere
 occupazionale.
   Un'ultima  censura  deve,   infine,   muoversi   al   provvedimento
 legislativo  de  quo,  laddove  all'art. 1, comma 3-septies limita la
 copertura dell'ingente onere finanziario derivante dalle disposizioni
 dei precedenti commi 3- bis e 3-  ter  (oltre  19  miliardi  di  lire
 annue) per il solo esercizio in corso.
    Dall'art.   81   della   Costituzione   deriva   secondo  costante
 insegnamento di codesta Corte (da ultimo con sentenza  n.  384/1991),
 il  principio di un tendenziale equilibrio del bilancio tanto su base
 annuale che pluriennale.
    Il legislatore, pertanto, ha l'obbligo di fornire una  ragionevole
 e  credibile  indicazione  dei  mezzi di copertura anche per gli anni
 successivi in cui gli  oneri  derivanti  dal  provvedimento  adottato
 graveranno.
    Sebbene   di  detta  copertura  non  sia  richiesta  una  puntuale
 indicazione deve quantomeno  sussistere  il  riferimento  a  maggiori
 entrate  previste  o  a  riduzioni  di spesa gia' autorizzata, o alla
 compatibilita' con il bilancio pluriennale gia' adottato o infine  il
 rinvio, trattandosi di spesa continuativa, alla legge di bilancio.
                               P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto prefetto Vittorio  Piraneo  commissario  dello
 Stato  per  la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto
 speciale, con il presente atto, impugna i sottoelencati articoli  del
 disegno  di  legge  n. 668 dal titolo "Norme per l'applicazione della
 legge regionale 9 maggio 1984, n. 27,  ai  dipendenti  dell'Italkali,
 addetti  al  comparto  dei  sali  alcalini", approvato dall'assemblea
 regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994  e  comunicato  a
 questo  commissariato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello
 statuto sociale il 30 maggio 1994:
      art. 1, comma 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies per violazione
 degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonche' il comma 3-septies  per
 violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
      art. 2 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione;
      art. 3 per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
       Palermo, addi' 3 giugno 1994
     Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO

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