N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 giugno 1994
N. 49 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 1994 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione siciliana - Lavoro (rapporto di) - Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai sipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini - Applicazione dei benefici previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 28 della legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993, ai lavoratori non riammessi nell'attivita' lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini e a quelli dimessisi volontariamente a decorrere dal 31 dicembre 1992 - Autorizzazione all'amministrazione regionale ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.a. Italkali che, non avendo i requisiti dell'eta' o della contribuzione previdenziale fruiscano delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed estensione ai medesimi lavoratori che maturino le condizioni di eta' o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili, dei benefici predetti - Iscrizione di apposito capitolo nel bilancio della regione per far fronte all'onere integrativo conseguente, da calcolarsi in misura corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta ed il trattamento straordinario di integrazione salariale attribuito a ciascun dipendente - Attribuzione all'assessore regionale per l'industria del potere di ingiunzione alla societa' Italkali, a pena di decadenza dalle concessioni minerarie, di riavviare l'attivita' produttiva riassumendo i lavoratori utilizzati dalla regione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialita' e buon andamento della p.a. e di copertura finanziaria, per la mancata indicazione dei mezzi per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla normativa impugnata o quanto meno per il mancato riferimento a maggiori entrate previste o a riduzioni di spesa gia' autorizzate o alla compatibilita' con il bilancio pluriennale gia' adottato o alla legge di bilancio. (Legge regione siciliana 26 maggio 1994). (Cost., artt. 3, 41, 81, quarto comma, e 97).(GU n.28 del 6-7-1994 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 26 maggio 1994, ha approvato il disegno di legge n. 668 avente per oggetto: "Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini", comunicato a questo commissariato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 30 maggio 1994. Il disegno di legge nella sua impostazione generale e nei singoli articoli che lo compongono, da' adito a seri e fondati rilievi di carattere costituzionale in quanto si pone in contrasto con gli artt. 3, 41, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione per le ragioni che saranno di seguito illustrate. In via preliminare va osservato che l'assemblea regionale a pochi mesi dell'approvazione della legge 1 settembre 1993, n. 25 (c.d. legge finanziaria bis), che all'art. 28 aveva previsto l'estensione del beneficio del prepensionamento di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 27/1984 al personale operante nel settore dei sali alcalini e del salgemma, torna sull'argomento adottando l'ennesima legge-provvedimento al precipuo scopo si dare una sollecita risposta agli oltre 700 lavoratori interessati, prima della pausa ai propri lavori in connessione allo svolgimento delle imminenti consultazioni elettorali, nonostante l'esistenza di vicaci e aspri contrasti registratisi sia all'interno dei gruppi di maggioranza sia in quelli dell'opposizione. Cio' ha influito anche nella formazione tecnica delle singole disposizioni, buona parte delle quali sono frutto di emendamenti presentati in aula dal Governo, il cui comportamento si e' manifestato in piu' occasioni contraddittorio ed altalenante, e da singoli deputati, che nel contesto in cui sono inseriti determinano incertezze interpretative e recano, come si illustrera' in prosieguo, irragionevoli ed ingiustificati vantaggi o svantaggi nei confronti dei soggetti destinatari. Con l'occasione il legislatore introduce (artt. 2 e 3) alcune norme dirette a superare la situazione di impasse che si e' venuta a determinare nella gestione degli impianti a seguito dei contrasti sorti tra l'EMS, socio di maggioranza dell'Italkali S.p.a., con gli amministratori ed i soci privati di minoranza pur non essendo chiaramente emersa dal dibattito piena consapevolezza degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto alla suddetta situazione su cui si e' cercato di incidere. Con l'art. 1, che di seguito di riporta, vengono aggiunti dopo il terzo comma dell'art. 28 della citata l.r. n. 25/1993 sette ulteriori commi con cui si amplia e si modifica l'ambito di applicazione dei benefici accordati nel mese di settembre dello scorso anno ai dipendenti dell'Italkali: "1. All'art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 3-bis. I benefici di cui al secondo e terzo comma si applicano anche ai dipendenti non riammessi nell'attivita' lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini. 3-ter. Sono ammessi ai benefici di cui al secondo e terzo comma i lavoratori che a far data dal 31 dicembre 1992 non si siano dimessi volontariamente. 3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al secondo e terzo comma i lavoratori delle unita' produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione di cui al secondo comma. 3-quinquies. L'amministrazione regionale, anche a mezzo del corpo regionale delle miniere, e' autorizzata ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della S.p.a. Italkali che, non avendo i requisiti dell'eta' o della contribuzione previdenziale previsti dal terzo comma, fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai medesimi lavoratori, che maturino le condizioni di eta' o di contribuzione previdenziale durante il periodo di utilizzazione nei servizi socialmente utili, sono applicabili i benefici previsti dal secondo e terzo comma. 3-sexies. Per le finalita' del comma 3-quinquies e' iscritto apposito capitolo nel bilancio della regione da utilizzare per far fronte all'onere integrativo conseguente, da calcolarsi in misura corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione goduta e il trattamento straordinario di integrazione salariale attribuito a ciascun dipendente. 3-septies. Per le finalita' di cui ai commi 3- bis e 3- ter il fondo di cui all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni e' incrementato per l'esercizio finanziario 1994 di lire 15.000 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 64955 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. 3-octies. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-quinquies e 3-sexies e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1994 e di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere ricadente nell'esercizio 1994 si provvede con parte delle disponibilita' del fonro destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati. Gli oneri ricadenti negli esercizi 1995 e 1996 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della regione - codice 1001". In particolare con il comma 3- bis si dispone l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo e terzo comma del citato art. 28 a tutti indistintamente i lavoratori non riammessi nell'attivita' lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini. Con il successivo comma 3- ter sono inoltre ammessi ai medesimi benefici i lavoratori che a far data dal 31 dicembre 1992 non si siano dimessi volontariamente. Secondo i chiarimenti forniti in sede istruttoria (all. 1) i lavoratori non riammessi nell'attivita' produttiva e quelli non dimessisi volontariamente al 31 dicembre 1992 ammontano a 706 unita' di cui 464 in possesso dei requisiti per beneficiare del prepensionamento, con un costo individuale medio annuo di ben 40 milioni di lire. Ad essi si aggiungono altre ottanta unita' che nel corso del prossimo triennio matureranno i requisiti per accedere al suddetto beneficio in base all'ultima parte del comma 3-quinquies. Le due disposizioni appaiono inficiate da vizi di incostituzionalita' sotto il profilo dell'irragionevolezza e della non corretta amminstrazione della cosa pubblica poiche' il massiccio esodo di manodopera altamente qualificata confligge con la dichiarata volonta' di riprendere nel piu' breve tempo possibile l'attivita' estrattiva in vista della quale, peraltro, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione delle infrastrutture necessarie comportanti una spesa, a totale carico della regione, di parecchie decine di miliardi. Si soggiunge che dalla ambigua e generica formulazione del comma 3- ter non si evince la ragione per la quale i benefici in questione vengono estesi a coloro che eventualmente gia' in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'art. 28 l.r. n. 25/1993, non hanno ritenuto di avvalersene. Ne e' dato desumere se fra tali nuovi beneficiari siano da includere coloro il cui rapporto di lavoro sia cessato per cause diverse dalle dimissioni quali per ipotesi i licenziamenti per giusta causa. E' chiaro che in questa ultima ipotesi, che appare corrispondere alla realta' secondo quanto e' emerso dal dibattito in aula, si e' in presenza di una cospicua elargizione di denaro pubblico che non trova alcuna plausibile giustificazione. Ad ulteriori dubbi di costituzionalita' da' adito anche la previsione del comma 3-quater secondo cui sarebbero esclusi dai benefici in questione i lavoratori delle unita' produttive per le quali sono intervenuti i piani di ristrutturazione. Secondo una interpretazione letterale della norma de qua verrebbe in pratica revocato il diritto al beneficio in parola, gia' concesso o concedibile in base all'art. 28 della l.r. n. 25/1993 nel momento stesso in cui le provvidenze vengono estese, con i commi precedenti, prima analizzati, a numero cosi' alto di lavoratori. La disposizione cosi' oltre che essere palesemente irragionevole perche' in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione urterebbe contro il principio della certezza del diritto. E ove si dovesse dare alla norma efficacia per l'avvenire essa creerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti che si trovano nelle medesime condizioni. Rilievi di costituzionalita' suscita anche la disposizione del comma 3-quinquies con cui si autorizza l'amministratore regionale, anche a mezzo del corpo regionale delle miniere, ad utilizzare in servizi socialmente utili i dipendenti della Italkali S.p.a. che non possedendo i requisiti dell'eta' o della contribuzione previdenziale, fruiscono delle provvidenze statali ex legge n. 223/1991. Al riguardo si osserva che non e' dato conoscere neanche se per gli anni decorsi le provvidenze previste dalla citata legge, peraltro anticipate dalla regione con la stessa l.r. n. 25/1993 (art. 28, quinto comma) siano state concesse dai competenti organi statali. Ne e' dato sapere quale soggetto dovra' per l'avvenire attivare le procedure per l'applicazione della normativa statale in questione. Come hanno rilevato numerosi deputati al momento dell'esame della norma sussistono serie perplessita' in ordine al soggetto chiamato a prendere l'iniziativa tenuto presente che l'Italkali S.p.a., come risulta dagli atti acquisiti da questo ufficio in sede istruttoria, mette in dubbio la propria posizione di datore di lavoro in quanto con la citazione in giudizio dell'EMS e della societa' Ispea per l'udienza del 6 giugno 1994 dinnanzi al tribunale di Palermo chiede che sia dichiarato non avvenuto il trasferimento in proprieta' degli stabilimenti industriali di Pasquasia e Casteltermini, manifestando cosi' il chiaro intento di non proseguire la gestione dell'attivita' estrattiva con il conseguente abbandono delle concessioni accordate dall'assessorato all'industria. Incongrua e sotto certi profili pleonastica, e' anche la disposizione contenuta nell'art. 2 con cui si stabilisce che: "1. Senza pregiudizio per l'adozione di provvedimenti immediati di decadenza o di revoca delle concessioni minerarie qualora ne' ricorrano le condizioni, l'assessore regionale per l'industria, preso atto dell'avvenuta consegna delle opere infrastrutturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 8, da parte delle ditte appaltatrici, ingiunge il termine entro il quale, a pena di decadenza delle concessioni minerarie dei sali potassici, la societa' Italkali e' tenuta a riavviare l'attivita' produttiva delle miniere, reinserendovi prioritariamente i lavoratori di cui al comma 3-quinquies". Al riguardo si osserva che se sussistono i presupposti per la decadenza o la revoca i relativi provvedimenti possono essere adottati dalle competenti amministrazioni in base alle norme vigenti e sorge in proposito il dubbio su come mai non si sia ad essi fatto tuttora ricorso per cui, come gia' rilevato, la norma si appalesa manifestamente pleonastica e comunque inidonea al raggiungimento dello scopo che il legislatore sembra volersi prefiggere. Quanto poi all'ingiunzione del termine entro il quale a pena di decadenza la societa' Italkali dovrebbe riattivare l'attivita' produttiva delle minere in considerazione dell'avvenuta consegna dei lavori alle ditte appaltatrici, non si comprende come possa prevedersi il ricorso a tale strumento dal momento che, come prima accennato, la societa' ha prevenuto l'amministrazione regionale con la citazione soprarichiamata manifestando chiaramente di voler abbandonare l'attivita' e riconsegnare impianti e concessioni. In proposito e' utile rappresentare che tra le ragioni per le quali si e' interrotta l'attivita' estrattiva e' da comprendere la condanna inflitta dal pretore di Enna ai gestori della miniera Pasquasia per diverse ipotesi di reato, di cui solo una e' caduta a seguito della sentenza con cui codesta Corte ha dichiarato infondata la questione di costituzionalita' sollevata incidentalmente sulla l.r. n. 8/1991. Emerge da cio' la necessita' che l'amministrazione per risolvere la complessa problematica che si e' venuta a determinare a seguito dei contrasti insorti fra i gruppi di maggioranza e minoranza della societa' deve adeguatamente affrontare il giudizio instaurato in sede civile, dall'esito del quale si potra' avviare la predisposizione di norme legislative o atti amministrativi conseguenziali necessari per chiarire l'assetto societario ed identificare il soggetto da preporre alla gestione delle miniere. Per quanto riguarda l'ultima parte dell'art. 2 in cui viene previsto l'obbligo dell'Italkali di reinserire prioritariamente nell'azienda i lavoratori di cui al comma 3-quinquies si rileva la dubbia costituzionalita' della disposizione. Infatti come codesta Corte ha dichiarato recentemente con sentenza n. 356/1993 non e' consentito al legislatore siciliano imporre l'obbligo di assumere determinate categorie di soggetti ad imprese private in quanto tale previsione contrasterebbe con l'art. 41 della Costituzione. A rilievi di ordine costituzionale per violazione dell'art. 97 sotto il prevalente profilo del contrasto con il principio dell'imparzialita', da' adito infine l'art. 3 del disegno di legge il quale prevede che: "1. L'ente minerario siciliano (EMS), in deroga alle vigenti norme, e' autorizzato a trasferire a valore nominale l'intera quota di capitale detenuta nella Italkali S.p.a. all'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) che non potra' alienarla in mancanza di apposita disposizione legislativa". Per comprendere il significato e la portata della norma occorre premettere che, secondo quanto si e' avuto modo di apprendere, alcuni azionisti hanno impugnato dinnanzi alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'art. 2377 del c.c., una deliberazione assembleare della societa' Italkali per conflitto di interessi (art. 2373 del c.c.) in quanto nel corso dell'adunanza realtiva l'EMS, socio di maggioranza, si era opposto all'iscrizione nel bilancio dell'esercizio del 1992 di alcuni costi sostenuti dagli amministratori. Cio' avrebbe impedito all'EMS, nell'attesa della definizione del giudizio, di partecipare a qualsiasi ulteriore adunanza assembleare. Con la norma in questione il legislatore mira a stroncare l'asserito ostruzionismo del socio privato di minoranza, sostituendo, in deroga alla vigente legislazione di settore, l'ente minerario con l'Espi al quale i soci di minoranza non potrebbero sollevare le eccezioni mosse nei confronti dell'ente cedente, essendo quello subentrato estraneo alle questioni che avevano dato luogo all'impugnativa di cui sopra. Ma, ad avviso di questo ufficio, detto trasferimento si rivela strumento surrettizio ed assolutamente incongruo diretto com'e' ad influire sull'esito di un giudizio civile in corso oltre che, come prima si e' rilevato, in contrasto con il fondamentale principio dell'imparzialita'. La regione, invero, nelle vesti dell'EMS piu' correttamente e proficuamente dovrebbe far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria tanto piu' se si ritiene fondata l'affermazione dell'assessorato competente secondo il quale gli asseriti conflitti di interesse sarebbero del tutto pretestuosi. Per concludere sembra a questo ufficio che il disegno di legge nel suo complesso, anzicche' essere rivolto a restituire piena funzionalita' e produttivita' ad impianti industriali estrattivi di sicura competitivita' nei mercati nazionali ed esteri, si risolve nell'ennesima adozione di norme tampone allo scopo di fornire una risposta sollecita alle certamente plausibili e pienamente comprensibili istanze dei lavoratori dipendenti i quali paventano la verosimile perdita del posto di lavoro e di ogni fonte di reddito. Sarebbe stato molto opportuno, come si e' all'inizio rilevato, che il legislatore rinviasse la discussione del delicato disegno di legge dopo aver messo i componenti dell'assemblea in condizioni di avere piena consapevolezza degli elementi di fatto e di diritto che avrebbero consentito di effettuare una scelta oculata per una soluzione non provvisoria ma organica e definitiva di tutte le problematiche connesse alla gestione dell'attivita' estrattiva, con particolare riguardo alle preminenti esigenze di carattere occupazionale. Un'ultima censura deve, infine, muoversi al provvedimento legislativo de quo, laddove all'art. 1, comma 3-septies limita la copertura dell'ingente onere finanziario derivante dalle disposizioni dei precedenti commi 3- bis e 3- ter (oltre 19 miliardi di lire annue) per il solo esercizio in corso. Dall'art. 81 della Costituzione deriva secondo costante insegnamento di codesta Corte (da ultimo con sentenza n. 384/1991), il principio di un tendenziale equilibrio del bilancio tanto su base annuale che pluriennale. Il legislatore, pertanto, ha l'obbligo di fornire una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per gli anni successivi in cui gli oneri derivanti dal provvedimento adottato graveranno. Sebbene di detta copertura non sia richiesta una puntuale indicazione deve quantomeno sussistere il riferimento a maggiori entrate previste o a riduzioni di spesa gia' autorizzata, o alla compatibilita' con il bilancio pluriennale gia' adottato o infine il rinvio, trattandosi di spesa continuativa, alla legge di bilancio.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto, impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 668 dal titolo "Norme per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, ai dipendenti dell'Italkali, addetti al comparto dei sali alcalini", approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994 e comunicato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto sociale il 30 maggio 1994: art. 1, comma 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione nonche' il comma 3-septies per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione; art. 2 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione; art. 3 per violazione dell'art. 97 della Costituzione. Palermo, addi' 3 giugno 1994 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: PIRANEO 94C0725