N. 243 SENTENZA 9 - 16 giugno 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Gratuito patrocinio - Reati contravvenzionali - Ammissibilita' - Criteri - Titolo del reato contestato quale elemento ostativo - Operativita' dell'istituto di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 - Discrezionalita' legislativa quanto ad una disciplina differenziata a favore di una tutela piu' intensa nel caso di delitti - Non fondatezza. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, ottavo comma). (Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma).(GU n.26 del 22-6-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) promossi con: 1) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Genova nel procedimento penale a carico di Cocco Ivana, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di due distinti giudizi penali nei confronti di Cocco Ivana, imputata dei reati contravvenzionali di cui agli artt. 707 e 708 c.p. il Pretore di Genova - premesso che l'imputata in quanto priva di redditi, ne' convivente con altri familiari del cui reddito dovesse tenersi conto ( ex art. 3, comma 2, legge n. 217 del 1990), avrebbe potuto essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma che a cio' ostava il titolo del reato contestatole in quanto l'art. 1, comma 8, legge cit. escludeva la possibilita' di ammissione al beneficio nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi ancorche' non riuniti - ha sollevato (con due identiche ordinanze entrambe in data 15 novembre 1993) questione incidentale di costituzionalita' di tale disposizione per violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost. Osserva il Pretore rimettente che - essendo il criterio di distinzione tra delitti e contravvenzioni quello formale dettato dall'art. 39 del c.p. - si puo' avere sul piano sostanziale che talune contravvenzioni siano punite con pene detentive o pecuniarie piu' elevate di quelle previste per alcuni delitti. Non potendo rinvenirsi la ratio di tale disciplina differenziata nell'intrinseca natura dei reati, risulta conseguentemente irragionevole la previsione normativa di esclusione degli imputati di reati contravvenzionali dal beneficio del gratuito patrocinio a carico dello Stato ed ingiustificata la differenziazione di disciplina tra l'imputato di un delitto e quello di una contravvenzione sicche' e' vulnerato il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.). Discriminazione sussistente anche perche' la persona imputata di una solo contravvenzione non ha diritto, per cio' solo, a tale beneficio del quale invece godrebbe ove si procedesse alla riunione con altri procedimenti riguardanti delitti. D'altra parte - osserva ancora il giudice rimettente - e' violato anche l'art. 24 cost., che non ha posto limitazione al diritto di difesa dei non abbienti in ragione della natura del reato contestato, limitazione peraltro sconosciuta alla precedente normativa. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata inammissibile perche' il pretore rimettente non ha accertato la situazione familiare dell'imputata e l'eventuale sua convivenza con familiari percettori di reddito da cumulare, al fine della spettanza del beneficio del gratuito patrocinio. Comunque la questione - secondo l'Avvocatura - e' infondata perche' rientra nei poteri discrezionali del legislatore prevedere la difesa a spese dello Stato solo per gli imputati di reati piu' gravi, ossia nei casi in cui la difesa e' piu' complessa e costosa, come appunto avviene nelle ipotesi di delitti. Peraltro l'ambito del beneficio e' condizionato dalla disponibilita' finanziaria dello Stato ed il legislatore ha optato per un primo intervento, garantendo la difesa a spese dello Stato nei casi ritenuti piu' urgenti e piu' gravi, e riservandosi di prevedere in seguito eventuali ampliamenti del beneficio. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost. - dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui esclude la possibilita' di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano agli stessi connessi, ancorche' non riuniti, per sospetta violazione sia del principio di ragionevolezza e di eguaglianza (perche' ingiustificatamente discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda sono piu' elevate della reclusione o della multa), sia del diritto alla difesa (perche' priva i soggetti non abbienti imputati di reati contravvenzionali della effettiva possibilita' di giovarsi della difesa tecnica in giudizio). 2. - Riuniti i giudizi per identita' di oggetto, va pregiudizialmente respinta l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura di Stato, di inammissibilita' della questione di costituzionalita' atteso che il giudice rimettente ha ritenuto in fatto che l'imputata abbia documentato le condizioni di reddito prescritte dalla legge ed a tale affermazione e' pervenuto sulla base di un iter argomentativo che, pur se censurato dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la condizione di non convivenza con alcun familiare sarebbe dedotta dalla mera irreperibilita' dell'imputato, tuttavia - per la natura del tutto fattuale del relativo accertamento - non e' comunque sindacabile da questa Corte salvo che per manifesta contraddittorieta' od illogicita', che nella specie non sono ravvisabili. 3. - Nel merito la questione non e' fondata. 3.1. - Non sussiste la violazione dell'art. 24, commi 1 e 2, Cost. perche', non applicandosi il patrocinio a spese dello Stato, opera comunque la generale disciplina del gratuito patrocinio posta dal r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282, che costituisce una prima, pur se minimale ma costituzionalmente sufficiente, realizzazione del precetto che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; precetto che - come gia' rilevato da questa Corte (sent. n. 165 del 1993, n. 194 del 1992) - trova legittima attuazione "con varia gradualita' ed intensita' secondo scelte discrezionali del legislatore", essendoci soltanto "una linea di tendenza - maggiormente aderente al precetto costituzionale - che privilegia l'anticipazione delle spese afferenti al patrocinio dei non abbienti rispetto alla mera gratuita' delle prestazioni ad esso connesse". 3.2. - Se poi dall' an della tutela - che si e' detto sussistere - si passa al quomodo, puo' altresi' negarsi la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), prospettata dal giudice rimettente, perche' non e' priva di giustificazione la disciplina differenziata dell'assistenza legale dei non abbienti secondo che il giudizio penale abbia ad oggetto l'imputazione per contravvenzione piuttosto che per delitto. Questa Corte (ord. n. 462 del 1987) ha gia' affermato che "rientra palesemente nella discrezionalita' del legislatore, in relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti rispetto alle contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione per oblazione". Con cio' significando che nel sistema penale sussiste pur sempre un'apprezzabile differenza tra delitti e contravvenzioni che e' ancorata alla diversa specie della pena irrogabile (art. 39 c.p.) e che comporta comunque, sotto taluni aspetti (quali l'elemento psicologico del reato e la prescrizione), un distinto regime giuridico, non contraddetto dalla circostanza che talora sia in concreto possibile rinvenire contravvenzioni sanzionate piu' gravemente di delitti. Tale differenza e' sufficiente per ritenere giustificata, nel quadro della gia' segnalata linea di gradualita' seguita nell'attuazione del precetto costituzionale di assistenza legale ai non abbienti, la disciplina differenziata censurata, la quale soltanto per i delitti, in quanto reati piu' gravi, e non anche per le contravvenzioni ha previsto il patrocinio a spese dello Stato, forma - questa - di tutela piu' intensa rispetto al mero gratuito patrocinio. La peculiarita', poi, costituita dalla eventuale riunione (o connessione) del procedimento penale per contravvenzione con un procedimento concernente delitti rende sufficiente ragione della (eccezionale) estensione anche al primo del beneficio del patrocinio a spese dello Stato in considerazione di un generale favor per l'imputato non abbiente che giustifica in tal caso la prevalenza della disciplina piu' favorevole.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione, dal Pretore di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0738