N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1994
N. 404 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1994 dal pretpre di Milano nel procedimento penale a carico di Adiletta Gianpaolo Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui al d.P.R. n. 217/1988 e al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133 - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto di difesa. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.28 del 6-7-1994 )
IL PRETORE Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la difesa di Adiletta Gianpaolo, imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude la sostituibilita' della pena relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976. Ritiene il giudicante che la prospettata questione e' rilevante, poiche' l'imputato e' incensurato e, di conseguenza, ricorrono le condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive brevi, previste dall'art. 59 della legge n. 689/1981. Inoltre, nel caso di condanna, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 del c.p., appare verosimile che la pena irrogata possa rientrare nei limiti previsti per la sua sostituzione, dall'art. 53 della legge n. 689/1981, modificato, in senso ampliativo, dalla legge n. 296/1993. Ritiene il pretore che la eccezione sollevata non e' manifestamente infondata. L'art. 60 della legge n. 689/1981, nell'escludere dalla sostituibilita' delle pene detentive i reati posti a tutela degli interessi diffusi, all'ultimo comma prevede onnicomprensivamente, la non sostituibilita' delle pene previste nelle materie urbanistico-edilizie e della prevenzione degli infortuni sul lavoro; sicche' le nuove figure di reato introdotte con leggi successive, in queste materie, sono escluse dalla sostituibilita' delle pene detentive, come l'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia. Il penultimo comma dell'art. 60, invece, individua specificamente i singoli reati previsti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dalla legge n. 319/1976 vale a dire gli artt. 21 e 22 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). Il legislatore del 1981, con riferimento all'inquinamento ambientale, non e' stato lungimirante e non ha previsto che, di li' a poco, anche in esecuzione di direttive della CEE, sarebbero state approvate numerosissime leggi, a tutela del suolo, dell'aria, dell'acqua. Probabilmente analoghe a quella sollevata dalla difesa, non sussistono relativamente alle norme poste a tutela dell'inquinamento atmosferico e del suolo. Nel primo caso il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ha completamente innovato la legge 13 luglio 1966, n. 615 e non ha escluso la sostituibilita' delle pene detentive brevi. Nel secondo caso, la legislazione e' successiva al 1981 e il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, non ha posto preclusioni alla sostituibilita' delle pene detentive. Nella materia di inquinamento delle acque le leggi successive quali il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, non escludono la sostituibilita' delle pene detentive. Cosicche' la preclusione di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 determina una disparita' di trattamento in relazione a disposizioni di legge afferenti ad un'analoga situazione o, addirittura consente un trattamento di maggior favore per reati che sono puniti piu' gravemente di quello previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, quali le contravvenzioni di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 17/1988 e art. 18 del 19 d.lgs. n. 133/1992. Nel caso in esame il bene giuridico tutelato e' il medesimo e, pertanto, la disparita' di trattamento non puo' ascriversi alla ordinaria sfera della discrezionalita' legislativa. Ritiene il giudicante, anche sulla base dei principi gia' enunziati da codesta Corte con la sentenza n. 249/1993, che la preclusione di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981, relativamente all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Inoltre la norma dell'art. 60 citato contrasta anche con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'esclusione oggettiva ivi prevista determina la compressione del diritto di difesa dell'imputato nello svolgimento del processo, su di un aspetto (la natura della pena) che ha evidenti conseguenze sul piano sostanziale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle pene sostitutive al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 21 febbraio 1994 Il pretore: MARTINO 94C0756