N. 404 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1994

                                N. 404
 Ordinanza  emessa  il  21  febbraio  1994  dal  pretpre di Milano nel
 procedimento penale a carico di Adiletta Gianpaolo
 Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi -
    Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto  ai
    reati  (nella  specie  contestati  all'imputato)  di  inquinamento
    idrico previsti dalla legge n. 319/1976,  diversamente  da  quanto
    stabilito  per  le  analoghe  figure criminose di cui al d.P.R. n.
    217/1988 e al d.lgs. 27 gennaio  1992,  n.  133  -  Ingiustificata
    disparita' di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.28 del 6-7-1994 )
                              IL PRETORE
    Nella  fase  degli  atti preliminari al dibattimento, la difesa di
 Adiletta Gianpaolo, imputato del reato  di  cui  all'art.  21,  terzo
 comma,  della legge 10 maggio 1976, n. 319, ha sollevato la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 60 della legge  24  novembre
 1981,  n.  689,  in  relazione  agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 nella  parte  in  cui   esclude   la   sostituibilita'   della   pena
 relativamente al reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976.
    Ritiene  il  giudicante che la prospettata questione e' rilevante,
 poiche' l'imputato e' incensurato e,  di  conseguenza,  ricorrono  le
 condizioni soggettive per la sostituzione delle pene detentive brevi,
 previste  dall'art.  59 della legge n. 689/1981. Inoltre, nel caso di
 condanna, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 del c.p., appare
 verosimile che la pena irrogata possa rientrare nei  limiti  previsti
 per  la  sua  sostituzione,  dall'art.  53  della  legge n. 689/1981,
 modificato, in senso ampliativo, dalla legge n. 296/1993.
    Ritiene   il   pretore   che   la   eccezione   sollevata  non  e'
 manifestamente infondata.
    L'art.  60  della  legge   n.   689/1981,   nell'escludere   dalla
 sostituibilita'  delle  pene  detentive  i reati posti a tutela degli
 interessi diffusi, all'ultimo comma prevede onnicomprensivamente,  la
 non    sostituibilita'    delle    pene    previste   nelle   materie
 urbanistico-edilizie e della prevenzione degli infortuni sul  lavoro;
 sicche'  le nuove figure di reato introdotte con leggi successive, in
 queste  materie,  sono  escluse  dalla  sostituibilita'  delle   pene
 detentive,  come l'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n.
 47,    norme    in    materia     di     controllo     dell'attivita'
 urbanistico-edilizia.
    Il  penultimo comma dell'art. 60, invece, individua specificamente
 i  singoli  reati  previsti  dalla  legge  13  luglio  1966,  n.  615
 (provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico) e dalla legge n.
 319/1976 vale a dire gli artt. 21 e 22 (norme  per  la  tutela  delle
 acque dall'inquinamento).
    Il   legislatore   del   1981,  con  riferimento  all'inquinamento
 ambientale, non e' stato lungimirante e non ha previsto che, di li' a
 poco, anche in esecuzione di direttive  della  CEE,  sarebbero  state
 approvate   numerosissime  leggi,  a  tutela  del  suolo,  dell'aria,
 dell'acqua.
    Probabilmente  analoghe  a  quella  sollevata  dalla  difesa,  non
 sussistono  relativamente alle norme poste a tutela dell'inquinamento
 atmosferico e del suolo. Nel primo caso il d.P.R. 24 maggio 1988,  n.
 203,  ha completamente innovato la legge 13 luglio 1966, n. 615 e non
 ha escluso la sostituibilita' delle pene detentive brevi. Nel secondo
 caso, la legislazione e' successiva al 1981 e il d.P.R. 10  settembre
 1982,  n.  915,  non  ha posto preclusioni alla sostituibilita' delle
 pene detentive.
    Nella materia di inquinamento  delle  acque  le  leggi  successive
 quali il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217, il d.lgs. 27 gennaio 1992, n.
 133, non escludono la sostituibilita' delle pene detentive. Cosicche'
 la  preclusione  di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 determina
 una disparita' di trattamento in relazione a  disposizioni  di  legge
 afferenti   ad  un'analoga  situazione  o,  addirittura  consente  un
 trattamento  di  maggior  favore  per  reati  che  sono  puniti  piu'
 gravemente  di quello previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge
 n. 319/1976, quali le contravvenzioni di cui all'art. 15  del  d.P.R.
 n. 17/1988 e art. 18 del 19 d.lgs. n. 133/1992.
    Nel  caso  in  esame  il bene giuridico tutelato e' il medesimo e,
 pertanto, la disparita'  di  trattamento  non  puo'  ascriversi  alla
 ordinaria sfera della discrezionalita' legislativa.
    Ritiene   il  giudicante,  anche  sulla  base  dei  principi  gia'
 enunziati da codesta Corte  con  la  sentenza  n.  249/1993,  che  la
 preclusione di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981, relativamente
 all'art.  21  della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' in contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione.
    Inoltre la norma dell'art. 60 citato contrasta anche con l'art. 24
 della Costituzione, in quanto  l'esclusione  oggettiva  ivi  prevista
 determina  la  compressione del diritto di difesa dell'imputato nello
 svolgimento del processo, su di un aspetto (la natura della pena) che
 ha evidenti conseguenze sul piano sostanziale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  60  della  legge 24 novembre 1981, n. 689,
 nella parte in cui esclude l'applicabilita' delle pene sostitutive al
 reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976,  n.  319,  in
 relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia, a cura  della  cancelleria,
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 21 febbraio 1994
                          Il pretore: MARTINO

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