N. 413 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1994

                                N. 413
 Ordinanza  emessa  il  13  gennaio  1994 dal tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Pezzolo
 Luigi  ed  altri  contro Ministero delle poste e telecomunicazioni ed
 altra.
 Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con
    la norma impugnata, dell'art. 1 della legge  24  maggio  1970,  n.
    336,  che  ha  previsto  detti benefici, nel senso (difforme dalla
    interpretazione della giurisprudenza) che non si  debba  procedere
    al  computo  della  maggiore  anzianita' per gli ex combattenti in
    sede   di   successiva   ricostruzione   economica   prevista   da
    disposizioni  di  carattere  generale e che gli eventuali maggiori
    trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad  personam
    e   debbano  essere  riassorbiti  -  Incidenza  sul  principio  di
    eguaglianza sotto il profilo della  lesione  del  principio  della
    salvezza   dei   diritti   quesiti  nonche'  sul  principio  della
    retribuzionie  proporzionata  ed  adeguata  -   Riferimento   alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993.
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.28 del 6-7-1994 )
                      IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sui ricorsi nn. 831, 962,
 963, 964 del 1991 proposti rispettivamente da  Pezzolo  Luigi,  Ricci
 Dino,  Porco  Saverio, Cardani Dino, rappresentati e difesi dall'avv.
 Maurizio Spano', presso il quale sono  elettivamente  domiciliati  in
 Genova,  via Domenico Fiasella, 16/18 contro il Ministero delle poste
 e  telecomunicazioni,  in  persona  del  Ministro  in  carica,  e  la
 Direzione  compartimentale  poste-telegrafi di Genova, in persona del
 direttore  poste-telegrafi,  domiciliati  in  Genova,  viale  Brigate
 Partigiane,  2,  presso l'avvocatura dello Stato che li rappresenta e
 difende per legge, per ottenere la  dichiarazione  di  illegittimita'
 del  silenzio seguito ad istanza e formale diffida volte a conseguire
 il ripristino dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 336/1970,
 estesa al personale P.T. con legge 12 febbraio 1974, n. 27 e comunque
 l'accertamento del diritto a tali benefici.
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 P.T.;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Uditi alla pubblica udienza  del  13  gennaio  1994  (relatore  il
 Consigliere  Maria  Grazia  Cappugi) l'avv. Spano' per i ricorrenti e
 l'avv. dello Stato Carmine Guerra per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
                               F A T T O
    Con ricorsi notificati il 24 aprile (il primo) e il 18 maggio 1991
 (gli altri) i signori Luigi Pezzolo, Dino Ricci, Saverio Porco e Dino
 Cardani, tutti dipendenti dell'Amministrazione P.T.,  adivano  questo
 tribunale  chiedendo  che  venisse  dichiarata  l'illegittimita'  del
 silenzio serbato dalla P.A. sulle loro istanze e formali  diffide  in
 ordine al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336/1970 e
 che   venisse   accertato   il  loro  diritto  a  vedersi  attribuiti
 retroattivamente  tali  benefici   (nella   specie   la   valutazione
 aggiuntiva  convenzionale  di  due  anni  ai  fini della progressione
 economica).
    Deducevano  i  ricorrenti   l'illegittimita'   del   comportamento
 dell'amministrazione  P.T.  nel  non provvedere sulle istanze da essi
 presentate e prospettavano inoltre i seguenti motivi:
    1.  -  Violazione  di  legge,  mancata  e/o  errata   applicazione
 dell'art.  1  della  legge  24 maggio 1970, n. 336. I benefici di cui
 alla legge n. 336/1970, gia' attribuiti ai ricorrenti, sono stati poi
 riassorbiti in sede di nuovo inquadramento dei dipendenti P.T.: dalla
 nuova disciplina giuridica  non  era  in  realta'  desumibile  alcuna
 abrogazione  dei  miglioramenti economici sopradetti, stante la nuova
 anzianita'  di  servizio  da  riconoscersi  a  carattere  generale  e
 definitivo;
    2.  -  Violazione  di  legge  per errata applicazione del d.P.R. 9
 giugno 1981, n. 310, della legge 20 novembre 1982, n. 869, del d.P.R.
 5 gennaio 1982, n. 23, del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 ed ulteriori
 accordi  di  lavoro,  nonche'  di  ogni  atto  normativo  presupposto
 connesso e conseguente al d.P.R. n. 310/1981.
    L'art.  2  del  d.P.R.  n. 310/1981 prevede che l'inquadramento ai
 livelli stipendiali va effettuato sulla base degli anni  di  servizio
 effettivo  prestato,  dunque con il computo dell'intera anzianita' di
 servizio gia' riconosciuta.
    I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, vinte le
 spese di causa.
    Si e' costituita in tutti i  ricorsi  l'Amministrazione  intimata,
 sostenendone l'infondatezza e chiedendone la reiezione.
    All'odierna udienza pubblica i ricorsi sono passati in decisione.
                             D I R I T T O
    Per  evidenti  ragioni  di  connessione  i quattro ricorsi possono
 essere preliminarmente riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
    La domanda dei ricorrenti - tutti ex combattenti  o  assimilati  -
 dovrebbe  essere  accolta,  in  quanto,  secondo  un ormai concorde e
 consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo  consiglio
 di  Stato, sez. VI, 13 febbraio 1993, nn. da 144 a 157), l'anzianita'
 di servizio attribuita agli ex combattenti ed assimilati dall'art.  1
 della  legge  n.  336/1970,  non  differisce da quella che deriva dal
 servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua  validita'
 anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti
 per  effetto  di  inquadramenti  in nuovi livelli stipendiali in base
 all'anzianita' pregressa, in attuazione degli  accordi  nazionali  di
 lavoro.
    Nelle  more  del  processo  il  legislatore,  con l'art. 4, quinto
 comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha  pero'  statuito  che
 l'art.  1 della legge n. 336/1970 deve essere interpretato "nel senso
 che .. non si procede al computo delle maggiori anzianita' .. in sede
 di successiva ricostruzione economica  prevista  da  disposizioni  di
 carattere   generale",   disponendo  inoltre  il  riassorbimento  dei
 maggiori trattamenti spettanti o in godimento.
    Ritiene il Collegio che sia da sollevare questione di legittimita'
 costituzionale in ordine al citato art. 4, quinto comma, della  legge
 n.  498/1992  in  relazione  agli  artt.  3  e 36 della Costituzione,
 osservando che esso non e' sostenuto da alcun  valido  presupposto  -
 incertezze  interpretative  dell'art.  1 legge n. 336/1970 - e che in
 realta' il suo scopo e' quello di abrogare  con  effetto  retroattivo
 per ragioni di finanza pubblica il beneficio dell'anzianita' previsto
 a   favore  degli  ex  combattenti  o  assimilati,  determinando  una
 ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai  dipendenti  che
 gia' godono di maggiori trattamenti. Ne' la disparita' di trattamento
 potrebbe  essere  sanata  dal  previsto  riassorbimento  dei maggiori
 trattamenti  in  godimento  perche'  la  situazione  di   uguaglianza
 potrebbe  prodursi solo in un arco di tempo di ampiezza cosi' incerta
 da perpetuare di fatto la disparita'.
    Sulla rilevanza della questione ai fini del presente giudizio  non
 appare prospettabile alcun dubbio.
    Per  le  considerazioni  svolte deve essere disposta la remissione
 degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in
 corso.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in  riferimento
 agli  artt.  3  e 36 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, quinto comma,  della  legge  23  dicembre
 1992, n. 498.
    Sospende  il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
    Dispone che, a cura della segreteria della  Sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
    Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del  13  gennaio
 1994.
                          Il Presidente: BALBA
                        Il Consigliere: CAPPUGI
                        Il Consigliere: VIGOTTI

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