N. 413 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1994
N. 413 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Pezzolo Luigi ed altri contro Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra. Impiego pubblico - Benefici combattentistici - Interpretazione, con la norma impugnata, dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che ha previsto detti benefici, nel senso (difforme dalla interpretazione della giurisprudenza) che non si debba procedere al computo della maggiore anzianita' per gli ex combattenti in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento siano conservati ad personam e debbano essere riassorbiti - Incidenza sul principio di eguaglianza sotto il profilo della lesione del principio della salvezza dei diritti quesiti nonche' sul principio della retribuzionie proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/1993. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.28 del 6-7-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 831, 962, 963, 964 del 1991 proposti rispettivamente da Pezzolo Luigi, Ricci Dino, Porco Saverio, Cardani Dino, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Spano', presso il quale sono elettivamente domiciliati in Genova, via Domenico Fiasella, 16/18 contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro in carica, e la Direzione compartimentale poste-telegrafi di Genova, in persona del direttore poste-telegrafi, domiciliati in Genova, viale Brigate Partigiane, 2, presso l'avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende per legge, per ottenere la dichiarazione di illegittimita' del silenzio seguito ad istanza e formale diffida volte a conseguire il ripristino dei benefici di cui all'art. 1 della legge n. 336/1970, estesa al personale P.T. con legge 12 febbraio 1974, n. 27 e comunque l'accertamento del diritto a tali benefici. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione P.T.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Uditi alla pubblica udienza del 13 gennaio 1994 (relatore il Consigliere Maria Grazia Cappugi) l'avv. Spano' per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Carmine Guerra per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F A T T O Con ricorsi notificati il 24 aprile (il primo) e il 18 maggio 1991 (gli altri) i signori Luigi Pezzolo, Dino Ricci, Saverio Porco e Dino Cardani, tutti dipendenti dell'Amministrazione P.T., adivano questo tribunale chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimita' del silenzio serbato dalla P.A. sulle loro istanze e formali diffide in ordine al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 336/1970 e che venisse accertato il loro diritto a vedersi attribuiti retroattivamente tali benefici (nella specie la valutazione aggiuntiva convenzionale di due anni ai fini della progressione economica). Deducevano i ricorrenti l'illegittimita' del comportamento dell'amministrazione P.T. nel non provvedere sulle istanze da essi presentate e prospettavano inoltre i seguenti motivi: 1. - Violazione di legge, mancata e/o errata applicazione dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336. I benefici di cui alla legge n. 336/1970, gia' attribuiti ai ricorrenti, sono stati poi riassorbiti in sede di nuovo inquadramento dei dipendenti P.T.: dalla nuova disciplina giuridica non era in realta' desumibile alcuna abrogazione dei miglioramenti economici sopradetti, stante la nuova anzianita' di servizio da riconoscersi a carattere generale e definitivo; 2. - Violazione di legge per errata applicazione del d.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, della legge 20 novembre 1982, n. 869, del d.P.R. 5 gennaio 1982, n. 23, del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 ed ulteriori accordi di lavoro, nonche' di ogni atto normativo presupposto connesso e conseguente al d.P.R. n. 310/1981. L'art. 2 del d.P.R. n. 310/1981 prevede che l'inquadramento ai livelli stipendiali va effettuato sulla base degli anni di servizio effettivo prestato, dunque con il computo dell'intera anzianita' di servizio gia' riconosciuta. I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, vinte le spese di causa. Si e' costituita in tutti i ricorsi l'Amministrazione intimata, sostenendone l'infondatezza e chiedendone la reiezione. All'odierna udienza pubblica i ricorsi sono passati in decisione. D I R I T T O Per evidenti ragioni di connessione i quattro ricorsi possono essere preliminarmente riuniti e decisi con un'unica pronuncia. La domanda dei ricorrenti - tutti ex combattenti o assimilati - dovrebbe essere accolta, in quanto, secondo un ormai concorde e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo consiglio di Stato, sez. VI, 13 febbraio 1993, nn. da 144 a 157), l'anzianita' di servizio attribuita agli ex combattenti ed assimilati dall'art. 1 della legge n. 336/1970, non differisce da quella che deriva dal servizio effettivamente prestato e mantiene intatta la sua validita' anche nel computo dei trattamenti retributivi spettanti ai dipendenti per effetto di inquadramenti in nuovi livelli stipendiali in base all'anzianita' pregressa, in attuazione degli accordi nazionali di lavoro. Nelle more del processo il legislatore, con l'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha pero' statuito che l'art. 1 della legge n. 336/1970 deve essere interpretato "nel senso che .. non si procede al computo delle maggiori anzianita' .. in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale", disponendo inoltre il riassorbimento dei maggiori trattamenti spettanti o in godimento. Ritiene il Collegio che sia da sollevare questione di legittimita' costituzionale in ordine al citato art. 4, quinto comma, della legge n. 498/1992 in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, osservando che esso non e' sostenuto da alcun valido presupposto - incertezze interpretative dell'art. 1 legge n. 336/1970 - e che in realta' il suo scopo e' quello di abrogare con effetto retroattivo per ragioni di finanza pubblica il beneficio dell'anzianita' previsto a favore degli ex combattenti o assimilati, determinando una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti che gia' godono di maggiori trattamenti. Ne' la disparita' di trattamento potrebbe essere sanata dal previsto riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento perche' la situazione di uguaglianza potrebbe prodursi solo in un arco di tempo di ampiezza cosi' incerta da perpetuare di fatto la disparita'. Sulla rilevanza della questione ai fini del presente giudizio non appare prospettabile alcun dubbio. Per le considerazioni svolte deve essere disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13 gennaio 1994. Il Presidente: BALBA Il Consigliere: CAPPUGI Il Consigliere: VIGOTTI 94C0766