N. 273 ORDINANZA 22 - 30 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  -  Trapianti  di  organi  - Espianti operati prima
 dell'accertamento della cessazione totale di ogni attivita' vitale  -
 Trattamento  sanzionatorio  penale  -    Ius superveniens:   legge 29
 dicembre 1993, n. 578 - Necessita' di riesame della  rilevanza  della
 questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (C.P., art. 589)
 
(GU n.28 del 6-7-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 589 del  codice
 penale,  promosso  con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993 dal Giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di  Rovigo,  nel
 procedimento penale a carico di Evstifeev Doriano, iscritta al n. 779
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 27 aprile 1994 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto che nel corso di  un  procedimento  penale  a  carico  di
 Evstifeev  Doriano, imputato del delitto di omicidio colposo in danno
 del fratello, dal corpo  del  quale  erano  stati  espiantati  alcuni
 organi  a  fini di trapianto, prima che fosse accertata la cessazione
 totale  di  ogni attivita' vitale, nel frattempo in parte riscontrata
 esistente, il Giudice per le indagini preliminari presso  la  Pretura
 circondariale  di  Rovigo, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 589  del
 codice penale, nella parte in cui, pur senza correlarsi espressamente
 alla  legge  2  dicembre 1975, n. 644, la norma va ritenuta integrata
 dalla  nozione  di  morte  sia   nella   sua   originaria   accezione
 naturalistico-biologica,  sia  secondo  la  diversa concezione che la
 legge richiamata avrebbe fatto propria;
      che, a giudizio dell'autorita' rimettente, la nozione di  morte,
 rilevante  ai fini della configurabilita' del delitto di omicidio, va
 intesa anche alla luce dell'art. 4 della legge n. 644  del  1975,  in
 base al quale la morte si considera avvenuta quando venga riscontrata
 la  contemporanea  presenza di una serie di condizioni tassativamente
 elencate, cosi' introducendo una sorta di fictio iuris,  diversamente
 da quanto previsto dall'art. 3 della stessa legge, con cui si afferma
 invece una nozione di morte naturalisticamente intesa;
      che  pertanto, sempre a parere del giudice a quo, l'art. 589 del
 codice penale,  interpretato  nel  senso  che  il  precetto  in  esso
 contenuto  si estende sino a ricomprendere la nozione di morte di cui
 all'art. 4 della legge n. 644 del 1975, contrasterebbe con gli  artt.
 3,  25  e  27  della  Costituzione:  con  il primo articolo in quanto
 irragionevolmente  assoggetta  a  medesima  sanzione   penale   fatti
 diversi;  con  l'art.  25, in quanto l'interpretazione stessa sarebbe
 consentita solo per analogia; con l'art.  27,  in  quanto  la  stessa
 interpretazione  contrasterebbe  con  il principio della personalita'
 della responsabilita' penale;
      che nel presente  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello  Stato,  concludendo  per  la  inammissibilita'  della
 questione,  essendo  stata  la  disciplina  in  oggetto profondamente
 innovata a seguito dell'entrata in vigore  della  legge  29  dicembre
 1993, n. 578, ovvero per la infondatezza della stessa.
    Considerato  che  in  effetti  nelle  more  del giudizio davanti a
 questa Corte e' entrata in vigore la legge 29 dicembre 1993,  n.  578
 (Norme  per l'accertamento e la certificazione di morte), ed e' stato
 emanato il Decreto del Ministero della Sanita' 14 aprile 1994;
      che si richiede una nuova  valutazione  in  ordine  al  contesto
 normativo   concernente   la  suindicata  questione  di  legittimita'
 costituzionale;
      che in  conseguenza  appare  opportuno  rimettere  gli  atti  al
 giudice   a   quo   affinche',  anche  in  ordine  ad  una  eventuale
 riproposizione della questione, riesamini la rilevanza  della  stessa
 alla  luce  della  normativa  sopravvenuta, tenuto conto peraltro del
 principio della "legge piu' favorevole" in materia penale  (ordinanza
 n. 527 del 1990).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Giudice  per le indagini
 preliminari presso la Pretura circondariale di Rovigo.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0798