N. 277 ORDINANZA 22 - 30 giugno 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Pensione di guerra - Vedova di militare
 deceduto per causa bellica - Nuove  nozze  -  Reddito  complessivo  -
 Perdita  del  diritto  - Questione gia' dichiarata costituzionalmente
 illegittima (v. sentenza n. 361/1993) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 42, primo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 29, secondo comma, 30,  primo  comma,  31,  primo
 comma).
 
(GU n.28 del 6-7-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  42,  primo
 comma,  del  d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme
 in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza  emessa  il
 23 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, sul
 ricorso  proposto  da  Papini  Teresa contro il Ministero del Tesoro,
 iscritta al n. 94 del registro  ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  12, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Udito nella Camera di consiglio  dell'8  giugno  1994  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Ritenuto  che  la  Corte  dei  conti,  sez. III, ha sollevato, con
 ordinanza  emessa  il  23  marzo  1993,  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  42,  primo  comma,  del d.P.R. 23 dicembre
 1978, n. 915 (Testo unico delle  norme  in  materia  di  pensioni  di
 guerra),  nella  parte in cui stabilisce che la vedova di militare (o
 di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione  di
 guerra  se  contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in parte,
 di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge;
      che, secondo il  giudice  rimettente,  la  disposizione  sarebbe
 irrazionale,  in  quanto  non coerente sia con la natura risarcitoria
 del  trattamento  pensionistico  di  guerra,  sia  con  il  fine   di
 solidarieta'  da parte dello Stato nei confronti dei soggetti colpiti
 da gravi eventi bellici;
      che la norma si porrebbe altresi'  in  contrasto  con  l'art.  3
 della  Costituzione  per l'ingiustificata disparita' di trattamento a
 danno della vedova passata a nuove nozze rispetto a quella che non si
 sia risposata; con l'art. 2 della  Costituzione  per  violazione  del
 principio  di  tutela  dei  diritti  dei  soggetti  che compongono la
 famiglia intesa come "formazione sociale", oltre che del principio di
 solidarieta'; con l'art. 31,  primo  comma,  della  Costituzione,  in
 quanto   non   agevola  la  formazione  della  famiglia  legittima  e
 l'adempimento dei relativi compiti; con i  principi  contenuti  negli
 artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione.
    Considerato  che  la  questione  e' gia' stata sottoposta a questa
 Corte, la  quale,  con  sentenza  n.  361  del  1993,  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata "nella parte in
 cui  stabilisce  che la vedova di militare deceduto per causa bellica
 perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o
 venga a fruire successivamente al matrimonio,  di  un  reddito  annuo
 superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23
 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
 di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova  di  militare
 (o  di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione
 di guerra se contrae nuove nozze con  chi  fruisca,  in  tutto  o  in
 parte,  di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge,
 sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,  29,  secondo  comma,  30,
 primo  comma,  31,  primo  comma, della Costituzione, dalla Corte dei
 conti, sez. III, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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