N. 433 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 1994
N. 433 Ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Sangalli Yuri Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: mancanza alla chiamata del servizio militare di leva) piu' volte "interrotto" giudizialmente - Possibilita' di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilita' di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalita' della pena e di personalita' della responsabilita' penale. (C.P.P. 1988, art. 649). (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma).(GU n.30 del 20-7-1994 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Sangalli Yuri, nato l'11 agosto 1969 a Cortina d'Ampezzo (Belluno), atto di nascita n. 50/I.A., e residente al 40 Castle Rock - Unit 12, Richmond Hill Ontario Canada L. 4 4H5; recluta nel d.m. di Padova, censurato, celibe, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perche', soldato nel d.m. di Padova, condannato per diserzione dal tribunale militare di Padova in data 23 giugno 1992, ometteva senza giusto motivo di presentarsi ad una qualsiasi autorita' militare, dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora. In esito al pubblico ed orale dibattimento. FATTO E DIRITTO Con sentenza del 23 giugno 1992 (irrevocabile il 30 settembre 1992) la recluta Sangalli Yuri veniva condannata da questo tribunale militare per reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) in relazione ad omessa presentazione alle armi che, iniziata il 30 novembre 1991, ancora non era cessata alla data del giudizio. Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento penale per un secondo reato di assenza dal servizio decorrente dal 23 giugno 1992, data della pronuncia di questo Tribunale. Ma con sentenza in data 28 maggio 1993 il g.u.p. dichiarava non luogo a procedere per quest'ulteriore reato ostandovi il principio del ne bis in idem a norma dell'art. 649 del c.p.p. A seguito di impugnativa del procuratore generale, la corte militare d'appello, sezione di Verona, in riforma di qust'ultima decisione ha disposto, tuttavia, il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale per il reato in epigrafe, in relazione all'assenza che a tutt'oggi ancora perdura a decorrere dal detto 23 giugno 1992. Osserva il giudice d'appello che la prosecuzione della condotta criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato della stessa specie, come tale da giudicare senza che per cio' venga violata la preclusione dell'art. 649 del c.p.p. A conclusione dell'odierno dibattimento, il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione perche' il fatto "non e' previsto dalla legge come reato". La difesa si e' associata. Questo tribunale ritiene che la decisione della corte militare d'appello sia corretta (tranne nell'aspetto, peraltro secondario e da attribuirsi a mera svista, che si tratta di un nuovo reato di mancanza alla chiamata, e non di diserzione).
Tranne il punto concernente, a fine motivazione, il nome dell'imputato ("Sangalli" anziche' "Quagliarella"), e le parole "comminabile per l'episodio del 23 giugno 1992 a tutt'oggi, aggravato a norma dell'art. 154, n. 2 del c.p.m.p." anziche' "comminabile per il reato piu' grave", il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza: reg. ord. n. 431/1994. 94C0814