N. 433 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 1994

                                N. 433
 Ordinanza  emessa  il 12 aprile 1994 dal tribunale militare di Padova
 nel procedimento penale a carico di Sangalli Yuri
 Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: mancanza alla
    chiamata del servizio militare di leva)  piu'  volte  "interrotto"
    giudizialmente  - Possibilita' di reiterazione dei giudizi e delle
    sanzioni  a  seconda  dell'efficienza  degli   uffici   giudiziari
    procedenti   -   Irrogabilita'   di   un  complessivo  trattamento
    sanzionatorio superiore a quello edittalmente  stabilito  (fino  a
    tre  volte  il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi
    di eguaglianza, di legalita' della pena e  di  personalita'  della
    responsabilita' penale.
 (C.P.P. 1988, art. 649).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma).
(GU n.30 del 20-7-1994 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa contro Sangalli
 Yuri, nato l'11 agosto 1969 a Cortina d'Ampezzo  (Belluno),  atto  di
 nascita n. 50/I.A., e residente al 40 Castle Rock - Unit 12, Richmond
 Hill  Ontario Canada L. 4 4H5; recluta nel d.m. di Padova, censurato,
 celibe, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.)
 perche', soldato nel d.m. di Padova, condannato  per  diserzione  dal
 tribunale  militare  di Padova in data 23 giugno 1992, ometteva senza
 giusto motivo di presentarsi ad  una  qualsiasi  autorita'  militare,
 dopo  la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per
 cinque giorni consecutivi e tuttora.
    In esito al pubblico ed orale dibattimento.
                            FATTO E DIRITTO
    Con  sentenza  del  23  giugno  1992 (irrevocabile il 30 settembre
 1992) la recluta Sangalli Yuri veniva condannata da questo  tribunale
 militare  per reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.)
 in relazione ad omessa presentazione alle armi che,  iniziata  il  30
 novembre 1991, ancora non era cessata alla data del giudizio.
    Il   procuratore   militare   in  sede,  a  fronte  del  perdurare
 dell'assenza, instaurava altro procedimento  penale  per  un  secondo
 reato  di  assenza  dal  servizio decorrente dal 23 giugno 1992, data
 della pronuncia di questo Tribunale.  Ma  con  sentenza  in  data  28
 maggio   1993   il  g.u.p.  dichiarava  non  luogo  a  procedere  per
 quest'ulteriore reato ostandovi il principio del ne  bis  in  idem  a
 norma dell'art. 649 del c.p.p.
    A  seguito  di  impugnativa  del  procuratore  generale,  la corte
 militare d'appello, sezione di  Verona,  in  riforma  di  qust'ultima
 decisione  ha  disposto,  tuttavia,  il  rinvio  a giudizio dinanzi a
 questo tribunale per il reato in epigrafe, in  relazione  all'assenza
 che a tutt'oggi ancora perdura a decorrere dal detto 23 giugno 1992.
    Osserva  il  giudice  d'appello che la prosecuzione della condotta
 criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto
 un nuovo  ed  autonomo  reato  della  stessa  specie,  come  tale  da
 giudicare  senza  che per cio' venga violata la preclusione dell'art.
 649 del c.p.p.
    A conclusione dell'odierno dibattimento, il pubblico ministero  ha
 chiesto  l'assoluzione  perche' il fatto "non e' previsto dalla legge
 come reato". La difesa si e' associata.
    Questo tribunale ritiene che la  decisione  della  corte  militare
 d'appello sia corretta (tranne nell'aspetto, peraltro secondario e da
 attribuirsi  a  mera  svista,  che  si  tratta  di  un nuovo reato di
 mancanza alla chiamata, e non di diserzione).
   Tranne  il  punto  concernente,  a  fine   motivazione,   il   nome
 dell'imputato  ("Sangalli"  anziche'  "Quagliarella"),  e  le  parole
 "comminabile per l'episodio del 23 giugno 1992 a tutt'oggi, aggravato
 a norma dell'art. 154, n. 2 del c.p.m.p." anziche'  "comminabile  per
 il  reato  piu'  grave",  il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'
 perfettamente  uguale   a   quello   dell'ordinanza   pubblicata   in
 precedenza: reg. ord. n. 431/1994.
 94C0814