N. 441 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 1994

                                N. 441
 Ordinanza  emessa  il  26  maggio 1994 dal pretore di Rovigo, sezione
 distaccata di Ficarolo, nei procedimenti penali riuniti a  carico  di
 Negrini Agostino
 Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi -
    Ambito  di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai
    reati  (nella  specie  contestati  all'imputato)  di  inquinamento
    idrico  previsti  dalla  legge n. 319/1976, diversamente da quanto
    stabilito per le analoghe figure criminose di  cui  al  d.lgs.  27
    gennaio 1992, n. 133 - Ingiustificata disparita' di trattamento.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.30 del 20-7-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 pendente a carico di Negrini Agostino, nato a Castel Maggiore  il  24
 febbraio  1939,  residente  a  Cento  (Ferrara),  via  Piemonte n. 2,
 imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma,  della  legge  n.
 319/1976:
       a) perche', quale titolare della ditta omonima, scaricava nella
 fognatura  comunale  acque  di  raffreddamento aventi i parametri del
 ferro e dell'azoto ammoniacale superiori ai limiti fissati dalla tab.
 A) della legge  citata,  nonche'  acque  provenienti  dal  depuratore
 biologico  aventi  i  parametri dei materiali in sospensione totali e
 dell'azoto ammoniacale superiori ai limiti fissati  dalla  suindicata
 tabella (accertato in Salara il 19 maggio 1992);
       b)  perche', quale titolare dell'omonima ditta, scaricava acque
 provenienti dal depuratore biologico aventi il paramentro relativo ai
 materiali  sedimentali  e  quello  relativo   all'azoto   ammoniacale
 superiori  ai limiti fissati dalla tab. A) (fatti accertati in Salara
 rispettivamente il 16 dicembre  ed  il  23  dicembre  1992:  scarichi
 effettuati in corpo recettore destinato ad uso irriguo);
    Rilevato  che, prima dell'apertura del dibattimento, l'imputato ha
 fatto richiesta di applicazione della pena ex  art.  444  del  c.p.p.
 (mesi  tre  di arresto, convertiti in L. 2.550.000 di ammenda), e che
 il p.m. ha prestato il proprio consenso;
    Osservato che i difensori dell'imputato hanno sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60, secondo comma, della
 legge 24 novembre 1981, n. 689,  nella  parte  in  cui  non  consente
 l'applicazione  delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
 al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976,
 n. 319, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Preso atto che il p.m. ha  aderito  alla  tesi  prospettata  dalla
 difesa;
    Ritenuto  che  la  questione  sia rilevante nel presente giudizio,
 giacche' il giudicante, ove ritenesse di respingere la  richiesta  di
 patteggiamento,  dovrebbe fare applicazione della norma sospettata di
 illegittimita'  costituzionale,  la  quale  per   l'appunto   esclude
 oggettivamente  l'applicabilita'  delle  pene sostitutive al reato di
 cui all'art. 21 della legge n. 319/1976;
    Osservato altresi' che  la  questione  appare  non  manifestamente
 infondata, per le seguenti considerazioni:
      1)  il  quarto e quinto comma dell'art. 18 del d.lgs. 27 gennaio
 1992, n. 133 (contenente attuazione  di  numerose  direttive  CEE  in
 materia  di  scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque)
 puniscono il superamento dei limiti tabellari  nell'effettuazione  di
 scarichi  di sostanze pericolose in corpi idrici o ricettori, nonche'
 gli scarichi di sostanze pericolose in acque sotterranee, nel suolo e
 nel sottosuolo in violazione del divieto previsto dall'art. 12  dello
 stesso decreto.
    Non  esiste  alcuna  norma che vieti la sostituibilita' della pena
 detentiva prevista dalle due incriminatrici in parola con le sanzioni
 sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981 (ne'
 l'esistenza  di  detto  divieto  potrebbe  inferirsi  a   posteriori,
 interpretando analogicamente in malam partem la norma di cui all'art.
 60, secondo comma, della legge n. 689/1981);
      2)  sia la legge cd. Merli sia il d.lgs. n. 133/1992 afferiscono
 alla tutela delle acque dagli  scarichi  inquinanti:  l'ultima  legge
 sembra  anzi  porsi in rapporto di specialita' con la prima, dato che
 essa si occupa specificatamente degli scarichi di sostanze dichiarate
 pericolose;
      3)  l'evidente  disparita'  di   trattamento   (art.   3   della
 Costituzione)  che  cosi'  si viene a creare tra l'imputato dei reati
 previsti dal citato art. 18, quarto e quinto  comma,  del  d.lgs.  27
 gennaio  1992, n. 133, che puo' patteggiare chiedendo ed ottenendo la
 sostituzione della  pena  dell'arresto  con  la  corrispondente  pena
 pecuniaria  dell'ammenda,  e l'imputato del reato di cui all'art. 21,
 terzo comma, della legge n. 319/1976, che - patteggiando  la  pena  -
 non   puo'  accedere  a  detta  sostituzione,  non  puo'  che  essere
 sottoposta al vaglio del giudice delle leggi, dato che la stessa  non
 sembra ispirata a criteri di ragionevolezza.
    La  disparita' sembra vieppiu' ingiustificabile ove si pensi che -
 a parita' di bene giuridico tutelato (ambiente idrico) - i  reati  di
 cui  al  d.lgs.  n.  133/1992  sanzionano comportamenti ritenuti piu'
 gravi dallo stesso legislatore (si  guardi  alle  piu'  pesanti  pene
 previste dall'editto);
      4)  il  sospetto  di  incostituzionalita' che per tale via viene
 adombrato a carico del secondo comma  dell'art.  60  della  legge  n.
 689/1981  nella  parte  in  cui non consente la sostituibilita' della
 pena dell'arresto comminata dall'art. 21, terzo comma, della legge n.
 319/1976 non sembra  poter  essere  rimosso  ritenendo  trattarsi  di
 scelte comunque rimesse alla discrezionalita' del legislatore, atteso
 che  e'  lo  stesso  legislatore,  incriminando condotte piu' gravi e
 consentendo  rispetto  ad  esse  la  sostituibilita'  con   la   pena
 pecuniaria,  a  rendere  palese la messa in non cale da parte sua del
 divieto di cui trattasi;
      5) e' poi da ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza
 n. 249 del 19 maggio 1993, a fronte della sua sostituibilita' financo
 della pena comminata per l'omicidio  colposo,  sembra  essersi  posta
 sulla  stessa lunghezza d'onda dichiarando l'illegittimita' dell'art.
 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui stabilisce che le  pene
 sostitutive  non si applicano al reato di cui all'art. 590, secondo e
 terzo comma, del c.p., limitatamente ai fatti commessi con violazione
 delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o  relative
 all'igiene del lavoro che abbiano determinato le conseguenze previste
 dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del c.p.;
      6)  numerose altre ordinanze di giudici di merito (v. pret. Asti
 del 22 novembre 1993,  prodotta  dalla  difesa)  hanno  sollevato  la
 medesima   questione   sopra  evidenziata,  rivelandone  l'intrinseca
 serieta'.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt.  134  della  Costituzione  e  23  della  legge  n.
 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
 nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive
 al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976,
 n. 319;
    Dichiara  sospeso  il  presente procedimento ed ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda la cancelleria per gli adempimenti di  competenza  (notifica
 di  copia  della  presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due  Camere
 del Parlamento).
      Ficarolo, addi' 26 maggio 1994
                         Il pretore: PAVARINI

 94C0822