N. 453 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1994

                                N. 453
 Ordinanza  emessa  il  25  maggio  1994  dal   giudice   dell'udienza
 preliminare  presso  il  tribunale  per  i  minorenni  di Catania nel
 procedimento penale a carico di T.A.
 Processo penale - Procedimento contro imputato minorenne  -  Facolta'
 del  giudice di sospendere il processo (per non piu' di tre anni) per
 una valutazione della personalita' del minore mediante affidamento ai
 servizi  minorili  dell'Amministrazione  della  giustizia  (messa  in
 prova)  -  Preclusione  dell'esercizio di tale facolta' se l'imputato
 chiede il giudizio abbreviato  (nella  specie:  dopo  che  era  stato
 disposto  il giudizio immediato) - Conseguente costrizione del minore
 ad una scelta  comportante  comunque  la  perdita  di  benefici  (del
 giudizio  abbreviato o della messa in prova) - Violazione (sotto vari
 profili) dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di
 difesa e della tutela costituzionalmente assicurata al minore.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, quarto comma).
 (Cost., artt. 3, primo  comma,  24,  secondo  comma,  e  31,  secondo
 comma).
(GU n.35 del 24-8-1994 )
                  IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
    Riunito in camera di consiglio;
    Esaminati  gli  atti del processo penale n. 165/94 g.u.p. a carico
 di T.A., nato a Catania il 13 settembre 1978;
    Vista la istanza di sospensione del processo a  messa  alla  prova
 avanzata dall'imputato alla udienza preliminare del 9 marzo 1994;
    Vista  l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale avanzata dal
 p.m. dott. Giuseppe Tigano con memoria depositata all'udienza dell'11
 maggio 1994;
    Sentita la difesa;
                             O S S E R V A
    Il T.A. e' imputato per come segue: del delitto  di  cui  all'art.
 73, primo e quarto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver
 detenuto  illecitamente  gr.  26,92  di  canapa  indiana, dalla quale
 potevano essere ricavati 18  o  19  spinelli  in  considerazione  del
 principio attivo in essa contenuto, pari a mg 279 di Delta - 9 - THC.
    Accertato in Catania il 15 dicembre 1993.
    Concluse  preliminari indagini, in data 13 gennaio 1994, il p.m.m.
 depositava richiesta di giudizio immediato, che il 14 gennaio 1994 il
 g.i.p. disponeva. In seguito a  tempestiva  richiesta  dell'imputato,
 acconsentita  dal  p.m.m., il g.i.p. disponeva procedersi nella forma
 del giudizio abbreviato, fissando all'uopo l'udienza preliminare  del
 9 marzo 1994.
    Nella  fase  preliminare  della detta l'imputato chiedeva d'essere
 messo alla prova.
    Preclude l'ammissione al citato istituto la disposizione di cui al
 quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988: "La sospensione non
 puo' essere disposta se l'imputato chiede il  giudizio  abbreviato  (
 ..)".
    Ritiene  il  pubblico  ministero,  e tale asserto e' condiviso dal
 collegio, oltre che  dalla  difesa,  che  detta  preclusione  laddove
 riguardi  giudizio  abbreviato  chiesto  dall'imputato  in  seguito a
 decreto di giudizio immediato (art.  458  del  c.p.p.),  disposto  in
 seguito  a  richiesta  del p.m., suscita dubbi di incostituzionalita'
 non manifestamente infondati.
    La risoluzione dei detti dubbi e' rilevante  in  quanto  che  solo
 cosi'  il  giudice potra' procedere innanzi nel giudizio, dando corso
 al giudizio abbreviato, laddove dichiarati  infondati;  sperimentando
 la  fattibilita'  e  opportunita' di sospendere il processo e mettere
 alla prova l'imputato, laddove dichiarati fondati, cosi' eliminata la
 preclusione dell'inammissibilita'.
    1) Contrasto con l'art. 3, primo comma, della  Costituzione  sotto
 duplice profilo.
      a) Disparita' di trattamento.
    La  decisione del p.m. di richiedere decreto di giudizio immediato
 risponde a logiche ed esigenze processuali affatto diverse da  quelle
 che  possono  indurre  ad  una  sospensione del processo e messa alla
 prova.
    Gli artt. 453 e ss. del c.p.p., che certo non sono  stati  scritti
 avendo  presente  il processo minorile, laddove ricorrano determinati
 presupposti (evidenza di prova, iscrizione della notizia di reato  da
 meno  di  novanta  giorni e la persona sottoposta ad interrogatorio),
 indici  di  una  agevole  formazione  di   prova   al   dibattimento,
 attribuiscono   al   p.m.   il   potere   processuale   di   ottenere
 l'obliterazione della fase cui da' avvio la  richiesta  di  rinvio  a
 giudizio e che si snoda nel corso della udienza preliminare. Una tale
 scelta  del  p.m.  non  e'  in  alcuna  maniera  censurabile da parte
 dell'imputato, il quale, nel caso in  cui  giudizio  immediato  venga
 disposto,  nessuna  lesione  di diritti processuali ne avra', potendo
 egli far valere le sue ragioni di innocenza  al  dibattimento,  luogo
 elettivamente  preposto  a giudicare di colpevolezza e innocenza; nel
 mentre, ove il processo fosse decidibile allo stato degli atti, egli,
 nei sette giorni successivi alla notifica  del  decreto  di  giudizio
 immediato  avra'  il  potere  processuale  di  chiedere  il  giudizio
 abbreviato, (art. 458 del c.p.p.), cosi' restituendo il  processo  al
 giudice dell'udienza preliminare e traendone il vantaggio, in caso di
 condanna,  della  riduzione  di  cui all'art. 442, secondo comma, del
 c.p.p.
    Un tale assetto normativo, per un mancato coordinamento fra quanto
 disposto dal quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n.  448/1988  e  la
 disciplina  di  cui  sopra s'e' discorso, porta a trattare in maniera
 diseguale situazioni, invece, uguali.
    L'imputato, vien posto dal p.m.  davanti  al  bivio  obbligato  di
 chiedere  il  giudizio abbreviato e cosi' assicurarsi, specie laddove
 il reato sia grave e la pena severa, nel caso di probabile  condanna,
 la riduzione di un terzo, cosi', tuttavia, precipitando, suo malgrado
 nell'inammissibilita'  di  cui  al detto quarto comma del citato art.
 28; oppure accettare il giudizio  immediato  nella  speranza  che  il
 giudice  del  dibattimento  reputi opportuno sospendere il processo e
 metterlo alla prova. Come appare chiaro la seconda  soluzione  carica
 di un rischio inaccettabile l'imputato minorenne: egli adolescente, o
 poco  piu'  che  tale,  che  potrebbe  accedere alla "possibilita' di
 misurarsi in primo luogo con se stesso e quindi con l'intera societa'
 civile nella sfida che vede in gioco la sua vita"  (come  lucidamente
 scrive il p.m.), non deve essere costretto per scelta, pur legittima,
 non  sua,  a  rinunciare  al  beneficio  certo della riduzione di cui
 all'art. 442, del c.p.p. nella  speranza,  invero  assai  incerta,  e
 collocata  non prossima nel tempo, che il giudice del dibattimento lo
 metta alla prova.
    In altri casi, pur essendo la prova evidente,  l'iscrizione  della
 notizia  di reato non piu' vecchia di novanta giorni ed essendo stato
 interrogato l'imputato, il p.m., come e' suo potere,  puo'  scegliere
 la  via  ordinaria  della  richiesta  di rinvio a giudizio (questa e'
 scelta quasi assoluta di molti p.p.m.m.m.m. i quali appunto ritengono
 inopportuno per le peculiarita' del processo minorile saltare la fase
 innanzi al g.u.p.) ed in tal caso, l'imputato, che pure versava nella
 medesima situazione dell'altro per il quale  venne  chiesto  giudizio
 immediato,  offrendosi  preliminarmente ad un tentativo di messa alla
 prova, nel caso in cui esso  il  g.u.p.  non  ritenga  disporne,  ben
 potra'  accedere  al giudizio abbreviato "fino a che non siano formu-
 late le conclusioni" (art. 439, secondo comma, del c.p.p.).
    Detta disparita', si fa piu' stridente, come  fatto  rilevare  dal
 p.m.  d'udienza, ove si consideri che la legge, perche' il p.m. possa
 richiedere e il g.i.p. disporre giudizio immediato, non prescrive  la
 verifica  della  esistenza  della  condizione negativa del non essere
 necessario  valutare  la  personalita'  dell'imputato  nel  corso   e
 mediante  sospensione  del  processo  e messa alla prova. D'altronde,
 come ancora sottolineato dal p.m.  d'udienza, anche volendo (ma  come
 si  e'  detto  questa  sarebbe  una  valutazione di mera opportunita'
 giuridicamente non controllabile) il p.m.m. non puo' tener conto  nel
 momento  in  cui  sceglie  il giudizio immediato degli sviluppi della
 personalita' del giovane, sottoposto a stimoli rieducativi, tali  che
 all'udienza  preliminare  avrebbero potuto consigliare la sospensione
 del processo, che sul momento al p.m. puo' apparire impraticabile.
      b) Manifesta illogicita' e irragionevolezza.
    Il ricorrere dei presupposti del  giudizio  immediato  e'  affatto
 casuale  (un  procedimento  puo'  mostrarsi di prova evidentissima ma
 solo dopo trascorsi novanta giorni dalla  iscrizione  di  notizia  di
 reato),  cosicche' far dipendere la grave preclusione di cui all'art.
 28, quarto comma, d.P.R.  n.  448/1988  da  essi  appare  illogico  e
 irragionevolmente obliterante del diritto del minore alla valutazione
 della personalita' (artt. 9 e 28, d.P.R. n. 448/1988) che egli chiede
 a viva voce.
    2) Contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione.
    Le  peculiarita'  dell'adolescenza  dell'uomo,  periodo  di  forti
 sentimenti, di particolare debolezza rispetto  ai  contesti,  terreno
 sempre   fertile,   pur   nei  casi  di  piu'  devastante  e  nefasta
 adultizzazione, impone che gli istituti processuali, modulati secondo
 le esigenze dell'imputato adulto, debbano essere riportati al  dovere
 di  protezione  dell'infanzia,  il  quale  impone,  a  sua  volta, la
 valorizzazione di quelle peculiarita'. Il quarto comma  dell'art.  28
 del  d.P.R.  n.  448/1988, ha lo scopo di garantire all'imputato, che
 cio'  preferisca,  la  certezza  del processo ed eventualmente, della
 condanna a pena ridotta,  rispetto  ad  una  prova,  anche  di  lunga
 durata,  che egli rifiuta (Cass., sez. II, 27 ottobre 1992, n. 4194);
 anche se, pur in tal caso, c'e' da chiedersi  che  ragionevolezza  ci
 sia  nel  ritenere  la preclusione anche nel caso in cui, dopo essere
 stato ammesso all'abbreviato, sia lo stesso imputato  a  chiedere  di
 essere  messo  alla prova; ma questa e' questione che esula da quella
 in trattazione e che,  comunque,  potrebbe  trovare,  attraverso  una
 diversa  interpretazione della Corte Suprema di Cassazione, appagante
 soluzione. Il mancato  coordinamento  della  preclusione  di  cui  al
 citato   art.  28  con  la  situazione  nella  quale  l'imputato  "e'
 costretto" a chiedere il giudizio abbreviato per riappropriarsi della
 udienza preliminare, che il p.m. gli ha sottratto  ottenendo  decreto
 di  giudizio  immediato,  importa il mancato riconoscimento, e quindi
 rispetto, della sua condizione di adolescente.
    3) Contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
    Come noto il principio della inviolabilita' del diritto di difesa,
 non  solo,  come  e'  ovvio,  assicura  all'imputato  una   reale   e
 continuativa  difesa  tecnica e la garanzia dei diritti fondamentali,
 primi fra  tutti  quelli  al  silenzio  e  alla  prova,  ma,  secondo
 interpretazione  conseguente,  deve  far  ritenere costituzionalmente
 censurabili   tutte    quelle    scelte    legislative    le    quali
 irragionevolmente  pongano  l'imputato,  come  nel caso di specie, in
 situazione processuale deteriore non dipendente  da  scelte  di  lui;
 raggiunto  da  decreto  di giudizio immediato all'imputato si offrono
 due alternative, entrambe foriere di pregiudizio, alle quali egli non
 puo' sottrarsi.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  57,  e  l'art.  134
 della Costituzione;
    Dichiara  rilevante  per  il procedimento in corso (n. 165/94 reg.
 g.u.p.) concernente l'imputato T. A. e non  manifestamente  infondato
 il dubbio di illegittimita' costituzionale del quarto comma dell'art.
 28  del  d.P.R.  n. 448/1988, nella parte in cui esclude che si possa
 disporre la sospensione del processo e  messa  alla  prova  nel  caso
 l'imputato  abbia  richiesto giudizio abbreviato in seguito a decreto
 di giudizio immediato, disposto su richiesta del pubblico  ministero,
 per  violazione  degli  articoli 3, primo comma, 31, secondo comma, e
 24, secondo comma, della Costituzione;
    Ordine sospendersi il detto procedimento per il prosieguo;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina per cura della cancelleria che la presente ordinanza  venga
 comunicata  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, al Presidente
 della  Camera  dei  Deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
 Repubblica.
      Catania, addi' 25 maggio 1994
          Il presidente del Collegio g.u.p. estensore: GRASSO

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