N. 453 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1994
N. 453 Ordinanza emessa il 25 maggio 1994 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di T.A. Processo penale - Procedimento contro imputato minorenne - Facolta' del giudice di sospendere il processo (per non piu' di tre anni) per una valutazione della personalita' del minore mediante affidamento ai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia (messa in prova) - Preclusione dell'esercizio di tale facolta' se l'imputato chiede il giudizio abbreviato (nella specie: dopo che era stato disposto il giudizio immediato) - Conseguente costrizione del minore ad una scelta comportante comunque la perdita di benefici (del giudizio abbreviato o della messa in prova) - Violazione (sotto vari profili) dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e della tutela costituzionalmente assicurata al minore. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, quarto comma). (Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 31, secondo comma).(GU n.35 del 24-8-1994 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Riunito in camera di consiglio; Esaminati gli atti del processo penale n. 165/94 g.u.p. a carico di T.A., nato a Catania il 13 settembre 1978; Vista la istanza di sospensione del processo a messa alla prova avanzata dall'imputato alla udienza preliminare del 9 marzo 1994; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale avanzata dal p.m. dott. Giuseppe Tigano con memoria depositata all'udienza dell'11 maggio 1994; Sentita la difesa; O S S E R V A Il T.A. e' imputato per come segue: del delitto di cui all'art. 73, primo e quarto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto illecitamente gr. 26,92 di canapa indiana, dalla quale potevano essere ricavati 18 o 19 spinelli in considerazione del principio attivo in essa contenuto, pari a mg 279 di Delta - 9 - THC. Accertato in Catania il 15 dicembre 1993. Concluse preliminari indagini, in data 13 gennaio 1994, il p.m.m. depositava richiesta di giudizio immediato, che il 14 gennaio 1994 il g.i.p. disponeva. In seguito a tempestiva richiesta dell'imputato, acconsentita dal p.m.m., il g.i.p. disponeva procedersi nella forma del giudizio abbreviato, fissando all'uopo l'udienza preliminare del 9 marzo 1994. Nella fase preliminare della detta l'imputato chiedeva d'essere messo alla prova. Preclude l'ammissione al citato istituto la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988: "La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato ( ..)". Ritiene il pubblico ministero, e tale asserto e' condiviso dal collegio, oltre che dalla difesa, che detta preclusione laddove riguardi giudizio abbreviato chiesto dall'imputato in seguito a decreto di giudizio immediato (art. 458 del c.p.p.), disposto in seguito a richiesta del p.m., suscita dubbi di incostituzionalita' non manifestamente infondati. La risoluzione dei detti dubbi e' rilevante in quanto che solo cosi' il giudice potra' procedere innanzi nel giudizio, dando corso al giudizio abbreviato, laddove dichiarati infondati; sperimentando la fattibilita' e opportunita' di sospendere il processo e mettere alla prova l'imputato, laddove dichiarati fondati, cosi' eliminata la preclusione dell'inammissibilita'. 1) Contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto duplice profilo. a) Disparita' di trattamento. La decisione del p.m. di richiedere decreto di giudizio immediato risponde a logiche ed esigenze processuali affatto diverse da quelle che possono indurre ad una sospensione del processo e messa alla prova. Gli artt. 453 e ss. del c.p.p., che certo non sono stati scritti avendo presente il processo minorile, laddove ricorrano determinati presupposti (evidenza di prova, iscrizione della notizia di reato da meno di novanta giorni e la persona sottoposta ad interrogatorio), indici di una agevole formazione di prova al dibattimento, attribuiscono al p.m. il potere processuale di ottenere l'obliterazione della fase cui da' avvio la richiesta di rinvio a giudizio e che si snoda nel corso della udienza preliminare. Una tale scelta del p.m. non e' in alcuna maniera censurabile da parte dell'imputato, il quale, nel caso in cui giudizio immediato venga disposto, nessuna lesione di diritti processuali ne avra', potendo egli far valere le sue ragioni di innocenza al dibattimento, luogo elettivamente preposto a giudicare di colpevolezza e innocenza; nel mentre, ove il processo fosse decidibile allo stato degli atti, egli, nei sette giorni successivi alla notifica del decreto di giudizio immediato avra' il potere processuale di chiedere il giudizio abbreviato, (art. 458 del c.p.p.), cosi' restituendo il processo al giudice dell'udienza preliminare e traendone il vantaggio, in caso di condanna, della riduzione di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p. Un tale assetto normativo, per un mancato coordinamento fra quanto disposto dal quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 e la disciplina di cui sopra s'e' discorso, porta a trattare in maniera diseguale situazioni, invece, uguali. L'imputato, vien posto dal p.m. davanti al bivio obbligato di chiedere il giudizio abbreviato e cosi' assicurarsi, specie laddove il reato sia grave e la pena severa, nel caso di probabile condanna, la riduzione di un terzo, cosi', tuttavia, precipitando, suo malgrado nell'inammissibilita' di cui al detto quarto comma del citato art. 28; oppure accettare il giudizio immediato nella speranza che il giudice del dibattimento reputi opportuno sospendere il processo e metterlo alla prova. Come appare chiaro la seconda soluzione carica di un rischio inaccettabile l'imputato minorenne: egli adolescente, o poco piu' che tale, che potrebbe accedere alla "possibilita' di misurarsi in primo luogo con se stesso e quindi con l'intera societa' civile nella sfida che vede in gioco la sua vita" (come lucidamente scrive il p.m.), non deve essere costretto per scelta, pur legittima, non sua, a rinunciare al beneficio certo della riduzione di cui all'art. 442, del c.p.p. nella speranza, invero assai incerta, e collocata non prossima nel tempo, che il giudice del dibattimento lo metta alla prova. In altri casi, pur essendo la prova evidente, l'iscrizione della notizia di reato non piu' vecchia di novanta giorni ed essendo stato interrogato l'imputato, il p.m., come e' suo potere, puo' scegliere la via ordinaria della richiesta di rinvio a giudizio (questa e' scelta quasi assoluta di molti p.p.m.m.m.m. i quali appunto ritengono inopportuno per le peculiarita' del processo minorile saltare la fase innanzi al g.u.p.) ed in tal caso, l'imputato, che pure versava nella medesima situazione dell'altro per il quale venne chiesto giudizio immediato, offrendosi preliminarmente ad un tentativo di messa alla prova, nel caso in cui esso il g.u.p. non ritenga disporne, ben potra' accedere al giudizio abbreviato "fino a che non siano formu- late le conclusioni" (art. 439, secondo comma, del c.p.p.). Detta disparita', si fa piu' stridente, come fatto rilevare dal p.m. d'udienza, ove si consideri che la legge, perche' il p.m. possa richiedere e il g.i.p. disporre giudizio immediato, non prescrive la verifica della esistenza della condizione negativa del non essere necessario valutare la personalita' dell'imputato nel corso e mediante sospensione del processo e messa alla prova. D'altronde, come ancora sottolineato dal p.m. d'udienza, anche volendo (ma come si e' detto questa sarebbe una valutazione di mera opportunita' giuridicamente non controllabile) il p.m.m. non puo' tener conto nel momento in cui sceglie il giudizio immediato degli sviluppi della personalita' del giovane, sottoposto a stimoli rieducativi, tali che all'udienza preliminare avrebbero potuto consigliare la sospensione del processo, che sul momento al p.m. puo' apparire impraticabile. b) Manifesta illogicita' e irragionevolezza. Il ricorrere dei presupposti del giudizio immediato e' affatto casuale (un procedimento puo' mostrarsi di prova evidentissima ma solo dopo trascorsi novanta giorni dalla iscrizione di notizia di reato), cosicche' far dipendere la grave preclusione di cui all'art. 28, quarto comma, d.P.R. n. 448/1988 da essi appare illogico e irragionevolmente obliterante del diritto del minore alla valutazione della personalita' (artt. 9 e 28, d.P.R. n. 448/1988) che egli chiede a viva voce. 2) Contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione. Le peculiarita' dell'adolescenza dell'uomo, periodo di forti sentimenti, di particolare debolezza rispetto ai contesti, terreno sempre fertile, pur nei casi di piu' devastante e nefasta adultizzazione, impone che gli istituti processuali, modulati secondo le esigenze dell'imputato adulto, debbano essere riportati al dovere di protezione dell'infanzia, il quale impone, a sua volta, la valorizzazione di quelle peculiarita'. Il quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, ha lo scopo di garantire all'imputato, che cio' preferisca, la certezza del processo ed eventualmente, della condanna a pena ridotta, rispetto ad una prova, anche di lunga durata, che egli rifiuta (Cass., sez. II, 27 ottobre 1992, n. 4194); anche se, pur in tal caso, c'e' da chiedersi che ragionevolezza ci sia nel ritenere la preclusione anche nel caso in cui, dopo essere stato ammesso all'abbreviato, sia lo stesso imputato a chiedere di essere messo alla prova; ma questa e' questione che esula da quella in trattazione e che, comunque, potrebbe trovare, attraverso una diversa interpretazione della Corte Suprema di Cassazione, appagante soluzione. Il mancato coordinamento della preclusione di cui al citato art. 28 con la situazione nella quale l'imputato "e' costretto" a chiedere il giudizio abbreviato per riappropriarsi della udienza preliminare, che il p.m. gli ha sottratto ottenendo decreto di giudizio immediato, importa il mancato riconoscimento, e quindi rispetto, della sua condizione di adolescente. 3) Contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Come noto il principio della inviolabilita' del diritto di difesa, non solo, come e' ovvio, assicura all'imputato una reale e continuativa difesa tecnica e la garanzia dei diritti fondamentali, primi fra tutti quelli al silenzio e alla prova, ma, secondo interpretazione conseguente, deve far ritenere costituzionalmente censurabili tutte quelle scelte legislative le quali irragionevolmente pongano l'imputato, come nel caso di specie, in situazione processuale deteriore non dipendente da scelte di lui; raggiunto da decreto di giudizio immediato all'imputato si offrono due alternative, entrambe foriere di pregiudizio, alle quali egli non puo' sottrarsi.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57, e l'art. 134 della Costituzione; Dichiara rilevante per il procedimento in corso (n. 165/94 reg. g.u.p.) concernente l'imputato T. A. e non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale del quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui esclude che si possa disporre la sospensione del processo e messa alla prova nel caso l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in seguito a decreto di giudizio immediato, disposto su richiesta del pubblico ministero, per violazione degli articoli 3, primo comma, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione; Ordine sospendersi il detto procedimento per il prosieguo; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina per cura della cancelleria che la presente ordinanza venga comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Catania, addi' 25 maggio 1994 Il presidente del Collegio g.u.p. estensore: GRASSO 94C0845