N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1993- 7 luglio 1994

                                N. 457
 Ordinanza   emessa   il   12  novembre  1993  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 7 luglio 1994) dalla pretura  di  Salerno,  sezione
 distaccata  di  Cava  dei Tirreni nel procedimento penale a carico di
 Anastasio Armando ed altro
 Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Adozione, da parte  della
 regione,  di un piano urbanistico territoriale, prevedente il divieto
 di rilasciare concessioni edilizie fino  all'approvazione  dei  piani
 regolatori   generali  -  Conseguente  creazione  di  un  vincolo  di
 inedificabilita' assoluto ed inderogabile data la mancata  previsione
 di  un  termine  per  l'adozione  dei  piani  regolatori  - Lamentata
 inosservanza dei principi stabiliti  dalla  legislazione  statale  in
 materia con incidenza sul diritto di proprieta'.
 (Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5).
 (Cost., artt. 42, secondo comma, e 117; legge 29 giugno 1939, n.
(GU n.35 del 24-8-1994 )
 1497,  art.  7;  legge  8  agosto 1985, n. 431, art. 1, quinto comma;
 legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 1).
                            IL VICE PRETORE
    Letti gli atti e le deduzioni delle parti;
    Ritenuto che la esibizione dalla  difesa  dell'imputato  di  copia
 dell'ordinanza  pronunciata  dal g.i.p. dott. Rodolfo Daniele in data
 25 maggio 1993, nel procedimento n. 7073/92/a r.g. not.  reato  e  n.
 8346/92  r.g.  g.i.p.,  obblighi  questo  giudicante  a  ritenere  le
 motivazioni in essa contenute richiamate come  note  difensive  della
 parte che l'ha prodotta;
    Considerato  che  alla stregua di quanto innanzi questo giudicante
 e'  chiamato  a  pronunciarsi   sulla   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, nonche' della l.r. n.
 35/1987,  art.  5, in relazione all'art. 7 della legge n. 1497/1939 e
 all'art. 1, quinto comma, della legge n. 431/1985 rispetto agli artt.
 42 e 117 della Costituzione;
    Rilevato  che  possono  ritenersi  sostanzialmente   analoghe   le
 fattispecie  riguardanti  il giudizio in corso rispetto a quelle con-
 siderate  dal  g.i.p.  della  pretura  di  Salerno  nella  richiamata
 ordinanza di rimessione;
                             O S S E R V A
    Dalla  premessa fin qui svolta, appare evidente che anche a questo
 giudicante  devono  ritenersi  proposti  i  medesimi   quesiti   gia'
 identificati  e  sintetizzati dal g.i.p. di Salerno nella maniera che
 segue:
      1) se il p.u.t. adottato  dalla  regione  Campania  ha  soltanto
 natura  di piano territoriale di coordinamento ovvero introduce anche
 espressi vincoli di tutela ambientale;
      2) se la regione  Campania  poteva  esercitare  tale  potere  di
 vincolo e se lo ha esercitato nel rispetto della Costituzione e delle
 leggi statali in materia;
      3)  quale  rapporto  intercorre  tra  il  vincolo  eventualmente
 introdotto e la fattispecie penale contestata, anche con  riferimento
 alla  presunzione  di  conoscenza della legge penale ed all'eventuale
 errore su legge extrapenale.
    In  primo  luogo  va  chiarito  che  questo   giudicante   ritiene
 necessaria  una disamina critica della posizione sostenuta nella piu'
 volte richiamata ordinanza di rimessione: piu' specificamente, appare
 ineliminabile una ulteriore partizione che tenga conto  della  natura
 in   uno  paesistico-ambientale  ed  urbanistico-edilizia  del  piano
 urbanistico approvato con la l.r. Campania n. 35/1987.
    Sullo specifico argomento, va notato che il  p.u.t.,  all'art.  3,
 indica  espressamente  come  propria  finalita'  "considerazione  dei
 valori  paesistici  ed  ambientali",  richiamando   direttamente   la
 normativa di cui alla legge n. 431/1985.
    Il reale contenuto, come chiarito nello svolgimento dei successivi
 articoli    del   testo   normativo,   esorbita,   d'incontro,   tale
 programmatica premessa, involgendo piu'  direttamente  la  tutela  di
 interessi   di   tipo   urbanistico-edilizio,   da  inquadrare  nella
 disciplina contenuta nella legislazione dettata,  in  materia,  dalla
 legge n. 10/1977 nonche' dalla legge n. 47/1985.
    Orbene,  in ordine ai vincoli di natura ambientale, deve ritenersi
 che i limiti posti dalla legge n. 431 siano, nella ratio legis e  nel
 rispetto dell'art. 9 della Costituzione, la individuazione delle aree
 da   sottoporre   al   vincolo   di  assoluta  inedificabilita',  con
 correlativo  totale  sacrificio  del  diritto  dominicale,  in  piena
 attuazione  della funzione sociale della proprieta' imposto dall'art.
 42 della  Costituzione,  pur  esorbitando,  come  gia'  rilevato  dal
 g.i.p.,  i  contenuti  programmatici  della legge n. 431/1985 e della
 legge n.  1497/1939,  laddove  esclude  l'ammissibilita'  di  deroghe
 all'inedificabilita' assoluta.
    Invero,  deve  ritenersi  che  la  sottoposizione  delle anzidette
 deroghe ad un regime di  tipo  generale  ed  astratto,  quale  quello
 contenuto in un atto amministrativo di tipo regolamentare come il pi-
 ano  regolatore,  rappresenti  una  maggior  tutela  per  l'interesse
 generale  rispetto  alla  previsione  dell'atto  amministrativo   (di
 deroga)  emesso nei confronti di un destinatario individuato: in ogni
 caso deve ritenersi che la  specifica  finalita'  della  delega  alla
 regione  della  individuazione  delle aree da proteggere trovi la sua
 fonte nella capacita' dell'ente locale di conoscere  ed  identificare
 con  maggior  incisivita' e soddisfazione dell'interesse pubblico, le
 zone ritenute meritevoli perche' appartenenti al patrimonio estetico-
 storico-culturale della zona.
    In tale ottica, appare che i limiti predisposti  dalla  richiamata
 legislazione  siano stati superati dalla norma in esame, in quanto la
 ricomprensione dell'intero territorio dei 34 comuni vincolati dal pi-
 ano,  come  innanzi  accennato,  non  pone  un  vincolo   di   natura
 esclusivamente paesistica ma esorbita tale natura, invadendo il campo
 della  normativa  posta a tutela dell'attivita' urbanistico-edilizia,
 ponendosi, cosi', in pieno contrasto con  i  principi  dettati  dalla
 legge n. 10/1977.
    Occorre,  inoltre, ricordare come il piano territoriale prevedesse
 un termine breve di adeguamento dei comuni al suo dettato, omettendo,
 peraltro, di stabilire in maniera efficace i modi ed  i  termini  del
 meccanismo  del  controllo  sostitutivo  nei  confronti dell'inerzia,
 qualora, come  e'  poi  avvenuto,  alla  inattivita'  dell'organo  di
 amministrazione     attiva    si    aggiunga    quella    dell'organo
 dell'amministrazione di controllo, nel caso,  ai  sensi  della  legge
 regione Campania n. 11/1983, rappresentato dalla provincia.
    Deve,  in  conclusione,  convenirsi  che  la  norma in esame abbia
 operato un inammissibile commistione tra la disciplina urbanistica  e
 quella paesaggistica, con la conseguente sottoposizione di un vincolo
 alla proprieta' esorbitante dai limiti imposti dalla legge n. 10/1977
 e   dall'art.   42   della   Costituzione,   sottoponendola   ad  una
 compressione, indefinita nel termine  finale,  non  correlata  ad  un
 indennizzo,  e  con  i  limiti posti non gia' dalla legge o dall'atto
 amministrativo, ma addirittura  dalla  inerzia  dell'amministrazione,
 ponendosi  cosi' in contrasto con quanto stabilito dalla legislazione
 statale e dalla costituzione, oltre i  poteri  conferiti  alla  fonte
 legislativa di grado sub-primario.
    In  conseguenza,  appare non manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della l.r. Campania n.  35
 del 27 giugno 1987, per lo meno nella parte in cui non stabilisce una
 differente   regolamentazione   delle   zone   sottoposte  a  vincolo
 paesistico ed in quelle vincolate dal punto di vista urbanistico, per
 contrasto con gli artt. 42, primo e secondo comma, della Costituzione
 e con l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
    Ne  consegue  il pieno interesse dell'imputato a vedere modificata
 la imputazione a lui contestata nella meno grave prevista dalla lett.
 b) dell'art. 20 della legge n. 47/1985.
    Deve percio' aderirsi alla tesi prospettata dalla difesa, e quindi
 riconoscersi la sostanziale abrogazione del diritto a costruire, come
 disciplinato dalla legge n. 10/1977, nell'intera area ricompresa  nel
 p.u.t.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  nel  giudizio  in  corso e non manifestamente
 infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5
 della  legge  regione  Campania  del 27 giugno 1987, n. 35, avente ad
 oggetto il piano urbanistico  e  territoriale  dell'area  sorrentino-
 amalfitana,  nella  parte  in  cui  vieta  il rilascio di concessioni
 edilizie per l'intero territorio di tutti  i  comuni  dell'area  fino
 all'approvazione  dei  piani  regolatori  generali comunali, pertanto
 senza un termine definito, non essendo previsto per tale approvazione
 un termine perentorio, profilandosi un contrasto con le leggi statali
 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7 e 8 agosto  1985,  n.  431,  art.  1,
 quinto  comma (diventato nono comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616) e di  riflesso  con  l'art.  117,  primo  comma,  della
 Costituzione,  nonche'  un  contrasto  con  l'art.  1  della legge 28
 gennaio 1977, n. 10, e di riflesso con l'art.    42,  secondo  comma,
 della Costituzione;
    Sospende  pertanto  il  giudizio  in  corso, ed ordina l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,  previa  notifica
 della  presente  ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 previa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento  a
 cura della cancelleria.
      Cava dei Terreni, addi' 12 novembre 1993
                 Il vice pretore: (firma illeggibile)

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