N. 457 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1993- 7 luglio 1994
N. 457 Ordinanza emessa il 12 novembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 luglio 1994) dalla pretura di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni nel procedimento penale a carico di Anastasio Armando ed altro Regione Campania - Edilizia e urbanistica - Adozione, da parte della regione, di un piano urbanistico territoriale, prevedente il divieto di rilasciare concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori generali - Conseguente creazione di un vincolo di inedificabilita' assoluto ed inderogabile data la mancata previsione di un termine per l'adozione dei piani regolatori - Lamentata inosservanza dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia con incidenza sul diritto di proprieta'. (Legge regione Campania 27 giugno 1987, n. 35, art. 5). (Cost., artt. 42, secondo comma, e 117; legge 29 giugno 1939, n.(GU n.35 del 24-8-1994 )
1497, art. 7; legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, quinto comma; legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 1). IL VICE PRETORE Letti gli atti e le deduzioni delle parti; Ritenuto che la esibizione dalla difesa dell'imputato di copia dell'ordinanza pronunciata dal g.i.p. dott. Rodolfo Daniele in data 25 maggio 1993, nel procedimento n. 7073/92/a r.g. not. reato e n. 8346/92 r.g. g.i.p., obblighi questo giudicante a ritenere le motivazioni in essa contenute richiamate come note difensive della parte che l'ha prodotta; Considerato che alla stregua di quanto innanzi questo giudicante e' chiamato a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985, nonche' della l.r. n. 35/1987, art. 5, in relazione all'art. 7 della legge n. 1497/1939 e all'art. 1, quinto comma, della legge n. 431/1985 rispetto agli artt. 42 e 117 della Costituzione; Rilevato che possono ritenersi sostanzialmente analoghe le fattispecie riguardanti il giudizio in corso rispetto a quelle con- siderate dal g.i.p. della pretura di Salerno nella richiamata ordinanza di rimessione; O S S E R V A Dalla premessa fin qui svolta, appare evidente che anche a questo giudicante devono ritenersi proposti i medesimi quesiti gia' identificati e sintetizzati dal g.i.p. di Salerno nella maniera che segue: 1) se il p.u.t. adottato dalla regione Campania ha soltanto natura di piano territoriale di coordinamento ovvero introduce anche espressi vincoli di tutela ambientale; 2) se la regione Campania poteva esercitare tale potere di vincolo e se lo ha esercitato nel rispetto della Costituzione e delle leggi statali in materia; 3) quale rapporto intercorre tra il vincolo eventualmente introdotto e la fattispecie penale contestata, anche con riferimento alla presunzione di conoscenza della legge penale ed all'eventuale errore su legge extrapenale. In primo luogo va chiarito che questo giudicante ritiene necessaria una disamina critica della posizione sostenuta nella piu' volte richiamata ordinanza di rimessione: piu' specificamente, appare ineliminabile una ulteriore partizione che tenga conto della natura in uno paesistico-ambientale ed urbanistico-edilizia del piano urbanistico approvato con la l.r. Campania n. 35/1987. Sullo specifico argomento, va notato che il p.u.t., all'art. 3, indica espressamente come propria finalita' "considerazione dei valori paesistici ed ambientali", richiamando direttamente la normativa di cui alla legge n. 431/1985. Il reale contenuto, come chiarito nello svolgimento dei successivi articoli del testo normativo, esorbita, d'incontro, tale programmatica premessa, involgendo piu' direttamente la tutela di interessi di tipo urbanistico-edilizio, da inquadrare nella disciplina contenuta nella legislazione dettata, in materia, dalla legge n. 10/1977 nonche' dalla legge n. 47/1985. Orbene, in ordine ai vincoli di natura ambientale, deve ritenersi che i limiti posti dalla legge n. 431 siano, nella ratio legis e nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione, la individuazione delle aree da sottoporre al vincolo di assoluta inedificabilita', con correlativo totale sacrificio del diritto dominicale, in piena attuazione della funzione sociale della proprieta' imposto dall'art. 42 della Costituzione, pur esorbitando, come gia' rilevato dal g.i.p., i contenuti programmatici della legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939, laddove esclude l'ammissibilita' di deroghe all'inedificabilita' assoluta. Invero, deve ritenersi che la sottoposizione delle anzidette deroghe ad un regime di tipo generale ed astratto, quale quello contenuto in un atto amministrativo di tipo regolamentare come il pi- ano regolatore, rappresenti una maggior tutela per l'interesse generale rispetto alla previsione dell'atto amministrativo (di deroga) emesso nei confronti di un destinatario individuato: in ogni caso deve ritenersi che la specifica finalita' della delega alla regione della individuazione delle aree da proteggere trovi la sua fonte nella capacita' dell'ente locale di conoscere ed identificare con maggior incisivita' e soddisfazione dell'interesse pubblico, le zone ritenute meritevoli perche' appartenenti al patrimonio estetico- storico-culturale della zona. In tale ottica, appare che i limiti predisposti dalla richiamata legislazione siano stati superati dalla norma in esame, in quanto la ricomprensione dell'intero territorio dei 34 comuni vincolati dal pi- ano, come innanzi accennato, non pone un vincolo di natura esclusivamente paesistica ma esorbita tale natura, invadendo il campo della normativa posta a tutela dell'attivita' urbanistico-edilizia, ponendosi, cosi', in pieno contrasto con i principi dettati dalla legge n. 10/1977. Occorre, inoltre, ricordare come il piano territoriale prevedesse un termine breve di adeguamento dei comuni al suo dettato, omettendo, peraltro, di stabilire in maniera efficace i modi ed i termini del meccanismo del controllo sostitutivo nei confronti dell'inerzia, qualora, come e' poi avvenuto, alla inattivita' dell'organo di amministrazione attiva si aggiunga quella dell'organo dell'amministrazione di controllo, nel caso, ai sensi della legge regione Campania n. 11/1983, rappresentato dalla provincia. Deve, in conclusione, convenirsi che la norma in esame abbia operato un inammissibile commistione tra la disciplina urbanistica e quella paesaggistica, con la conseguente sottoposizione di un vincolo alla proprieta' esorbitante dai limiti imposti dalla legge n. 10/1977 e dall'art. 42 della Costituzione, sottoponendola ad una compressione, indefinita nel termine finale, non correlata ad un indennizzo, e con i limiti posti non gia' dalla legge o dall'atto amministrativo, ma addirittura dalla inerzia dell'amministrazione, ponendosi cosi' in contrasto con quanto stabilito dalla legislazione statale e dalla costituzione, oltre i poteri conferiti alla fonte legislativa di grado sub-primario. In conseguenza, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della l.r. Campania n. 35 del 27 giugno 1987, per lo meno nella parte in cui non stabilisce una differente regolamentazione delle zone sottoposte a vincolo paesistico ed in quelle vincolate dal punto di vista urbanistico, per contrasto con gli artt. 42, primo e secondo comma, della Costituzione e con l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Ne consegue il pieno interesse dell'imputato a vedere modificata la imputazione a lui contestata nella meno grave prevista dalla lett. b) dell'art. 20 della legge n. 47/1985. Deve percio' aderirsi alla tesi prospettata dalla difesa, e quindi riconoscersi la sostanziale abrogazione del diritto a costruire, come disciplinato dalla legge n. 10/1977, nell'intera area ricompresa nel p.u.t.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regione Campania del 27 giugno 1987, n. 35, avente ad oggetto il piano urbanistico e territoriale dell'area sorrentino- amalfitana, nella parte in cui vieta il rilascio di concessioni edilizie per l'intero territorio di tutti i comuni dell'area fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali, pertanto senza un termine definito, non essendo previsto per tale approvazione un termine perentorio, profilandosi un contrasto con le leggi statali 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7 e 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, quinto comma (diventato nono comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e di riflesso con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nonche' un contrasto con l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e di riflesso con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione; Sospende pertanto il giudizio in corso, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria. Cava dei Terreni, addi' 12 novembre 1993 Il vice pretore: (firma illeggibile) 94C0849