N. 485 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1994
N. 485 Ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dal tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e la S.p.a. Banca Briantea Previdenza e assistenza sociale - Versamenti contributivi effettuati dai datori di lavoro in data anteriore alla legge impugnata (che considera i premi assicurativi non assoggettabili a contribuzioni in quanto aventi natura retributiva) versati o accantonati a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative in adempimento di contrattazione collettiva - Esclusione del diritto alla ripetizione - Ingiustificato deteriore trattamento dei datori di lavoro che hanno effettuato detti versamenti rispetto ai datori di lavoro inadempienti - Ingiustificata deroga al principio della ripetizione dell'indebito. (Legge 1$ giugno 1991, n. 166, art. 9-bis). (Cost., art. 3).(GU n.37 del 7-9-1994 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 126/94 r.c. promossa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S. con sede centrale in Roma/Eur, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, commissario straordinario, col proc. e dom. avv. Donatella Vernizzi di Lecco come da procura generale alle liti in atti, appellante, contro la Banca Briantea S.p.a. con sede in Merate, in persona del vice-presidente dott. Alfredo Bandera, con l'avv. Vincenzo Mariconda di Milano unitamente al proc. e dom. avv. Gianmaria Ratti di Lecco per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio, appellata. Oggetto: appello avverso sentenza n. 303/93 del pretore di Lecco in funzione di giudice del lavoro, depositata il 21 luglio 1993. Con ricorso depositato in data 20 gennaio 1994 l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso la sentenza n. 303/93 del pretore di Lecco, che aveva statuito il diritto della Banca Briantea S.p.a. (ricorrente) a ripetere la somma di L. 306.472.000 indebitamente corrisposta all'istituto previdenziale per versamenti contributivi previdenziali sui premi pagati dalla stessa Banca Briantea per la stipulazione di una polizza assicurativa integrativa in favore dei propri dipendenti. Il pagamento era avvenuto dietro richiesta dell'I.N.P.S., che riteneva i premi in questione assoggettabili a contribuzione, in quanto aventi natura essenzialmente retributiva. La Banca aveva tuttavia formulato espressa riserva di ripetizione. In seguito, la legge 1$ giugno 1991, n. 166 (conversione in legge del d.l. di interpretazione autentica 29 marzo 1991, n. 103) risolveva il contrasto interpretativo sorto in materia escludendo, all'art. 9-bis, che i premi assicurativi pagati dal datore di lavoro al fine di erogare prestazioni previdenziali o assistenziali integrative a favore dei lavoratori, fossero ricompresi nella base imponibile dei contributi previdenziali obbligatori. La stessa disposizione normativa statuiva pero' la salvezza dei versamenti effettuati anteriormente alla entrata in vigore della legge di conversione medesima. Il pretore, in applicazione di principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita', aveva accolto la richiesta di ripetizione formulata dalla Banca ritenendo che il relativo diritto non potesse essere escluso laddove i versamenti non dovuti, benche' effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione, non presentassero il carattere della volontarieta'. Nel caso di specie, ritenendo la mancanza di volontarieta' implicita nella riserva di ripetizione formulata dall'istituto di credito, aveva percio' accolto la domanda di quest'ultimo. Secondo l'istituto appellante la clausola legislativa che sancisce la salvezza dei pagamenti anteriori al 16 giugno 1991 (data di entrata in vigore della legge di conversione) andrebbe applicata letteralmente, e percio' prescindendo da ogni valutazione in merito alla volontarieta' o meno dei versamenti. Cio' in considerazione della ratio dela norma, volta alla tutela dell'interesse superiore dei lavoratori al mantenimento della posizione piu' favorevole dal punto di vista contributivo ottenuta grazie appunto ai versamenti in oggetto. Del resto anche a voler introdurre in tale norma, in via di interpretazione, il requisito non scritto della volontarieta' dei versamenti, le somme versate dalla Banca Briantea non sarebbero state ripetibili in quanto la mancanza di "spontaneita'" dei pagamenti, (in assenza di alcuna procedura coattiva azionata nei confronti della debitrice) non poteva certo assimilarsi ad una mancanza di volontarieta' dei pagamenti medesimi, pur in presenza di una riserva di ripetizione. La Banca briantea si e' costituita nel presente giudizio ribadendo in primo luogo la correttezza dell'interpretazione pretorile laddove aveva ritenuto - sulla scorta di precise indicazioni giurisprudenziali - che il diritto alla ripetizione dei versamenti effettuati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, non potesse escludersi (nonostante il tenore letterale dell'art. 9- bis citato) qualora l'atto di versamento non potesse considerarsi volontario. Secondariamente ha evidenziato la resistente come nel caso concreto la banca avesse pagato non gia' volontariamente, ma solo per non esporsi a piu' gravi conseguenze e comunque formulando espressa riserva di ripetizione. In via subordinata, per il caso in cui il tribunale avesse aderito alla interpretazione richiamata dall'appellante, ha chiesto che venisse dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 9- bis della legge 1$ giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esclude il diritto alla ripetizione da parte di coloro che abbiano effettuato i versamenti di cui alla stessa norma con espressa riserva di ripezione al solo fine di evitare le conseguenze di legge. Il collegio ritiene prospettabile una questione di costituzionalita' in merito alla normativa venutasi a creare a seguito della legge n. 166 del 1991 (di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153/1969), sulla base delle considerazioni che seguono. La disciplina in questione, letteralmente interpretata, viene a creare una evidente forma di disparita' fra situazioni sostanzialmente identiche, sulla base di un dato puramente temporale. Infatti solo in ragione della data di effettuazione dei versamenti all'I.N.P.S., i datori eroganti si vedrebbero precludere il diritto alla ripetizione di cio' che hanno indebitamente pagato, trovandosi cosi' in posizione sfavorevole nei confronti non solo di coloro che avessero omesso del tutto i versamenti, ma anche di coloro che avessero pagato in epoca successiva a quella di entrata in vigore della legge. Secondo l'I.N.P.S. tale disparita' di trattamento non sarebbe irrazionale, ma troverebbe fondamento nella tutela degli interessi superiori dei lavoratori dipendenti dalle ditte per le quali il diritto alla ripetizione resta escluso (che si vedrebbero cosi' assicurata una posizione contributiva piu' favorevole nei confronti dell'I.N.P.S. per il periodo in oggetto); tale osservazione non vale a superare i dubbi sulla legittimita' della norma di cui si discute: si considera infatti che ove l'interesse del prestatore di lavoro cui si e' accennato sopra, fosse realmente protetto a livello costituzionale, dovrebbe mettersi in discussione la logicita' della stessa norma nella parte in cui sancisce il diritto alla ripetizione. Ma in realta' non pare che in questo caso si ponga in discussione il diritto superiore del lavoratore all'ottenimento delle prestazioni previdenziali, bensi' solo quello al mantenimento di un temporaneo "avanzamento" della propria posizione contributiva. Sotto altro profilo la questione e' stata ritenuta superata dal giudice di primo grado, che ha fatto riferimento all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 8237 del 1992, secondo cui l'art. 9- bis della legge n. 166/1991 conterrebbe il requisito non scritto della volontarieta' dei versamenti effettuati quale condizione ulteriore (rispetto al dato puramente temporale) per l'operativita' della esclusione del diritto alla ripetizione. Indubbiamente tale interpretazione tenta di introdurre un elemento di logicita' atto a giustificare la diversita' di trattamento fra situazioni oggettivamente identiche. Tale elemento sarebbe costituito da un dato puramente soggettivo, quale quello della volontarieta' degli esborsi (da intendersi come comportamenti non adottati a seguito di perentorie ingiunzioni o sotto coazione di procedure giudiziarie). Un principio analogo era stato del resto affermato dalla Corte costituzionale nella decisione n. 885 del 1988, quando, con pronuncia interpretativa di rigetto, si era esclusa la illegittimita' costituzionale di una analoga normativa introducendovi il requisito non scritto della volontarieta' dei versamenti (nel senso sopra specificato). E tuttavia si osserva come il requisito soggettivo in parola, nella peculiarita' del caso di specie, non possa costituire un elemento idoneo a ricondurre a razionalita' la norma di cui trattasi. La legge n. 166 del 1991 ha sancito la natura di indebito oggettivo dei versamenti che erano stati effettuati dai datori nella convinzione che le somme pagate per assicurazioni integrative fossero soggette a contribuzione. In quanto norma di interpretazione autentica la legge ha disposto in tal senso anche per le situazioni passate. Sulla base dei generali principi civilistici, coloro che al momento avevano erogato le somme di cui sopra in favore dell'istituto previdenziale, avrebbero dovuto veder sorgere a loro favore il diritto alla ripetizione. Tale diritto verrebbe ora, secondo l'interpretazione proposta dalla Corte di cassazione, ad essere discriminato sulla base di un dato soggettivo, estraneo alla tematica generale della ripetizione dell'indebito oggettivo. E il dubbio sulla effettiva logicita' di tale criterio di discrimine, si rafforza ove si osservi che tutti i pagamenti effettuati anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 166/1991, si riferiscono ad epoca in cui - per la presenza di forti contrasti interpretativi - potevano legittimamente sorgere incertezze circa la doverosita' dei versamenti. Ora, accogliendo la soluzione prospettata e che qui non si condivide, si verrebbero a porre in situazione deteriore coloro che, di fronte alla mera possibilita' di essere giuridicamente soggetti ad un dato obbligo, hanno preferito senz'altro adempiere, senza indurre la controparte ad attivarsi giudizialmente. In posizione piu' sfavorevole si troverebbero invece coloro che non hanno prestato alcuna collaborazione nei confronti dell'istituto previdenziale, che vedrebbero percio', per la mancanza di volontarieta' dei versamenti effettuati, fatto salvo il loro diritto alla ripetizione degli stessi. In tal senso si ritiene che la norma dell'art. 9- bis della legge n. 166/1991, sia illegittima costituzionalmente per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiche' regola in modo diverso (attribuendo o negando il diritto alla ripetizione dell'indebito, senza giustificazione logica) situazioni sostanzialmente identiche fra loro. La questione appare pertanto non manifestamente infondata. E' inoltre ammissibile perche' concerne la previsione di una legge dello Stato. E' infine rilevante, in quanto dalla sua risoluzione dipende l'esito del presente giudizio, incentrato sul riconoscimento o meno del diritto della Banca Briantea alla ripetizione dei contributi versati (in epoca anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge n. 166 del 1991) sui premi pagati per la stipulazione di una polizza assicurativa integrativa in favore dei dipendenti.
P. Q. M. Visti gli artt. 3 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9- bis della legge 1$ giugno 1991, n. 166, per contrasto con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui esclude il diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi effettuati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge predetta - sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative, in adempimento di contrattazione collettiva; Sospende il presente procedimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecco addi' 11 marzo 1994 nella camera di consiglio di questo tribunale. Il presidente: TOMMASELLI 94C0881