N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 luglio 1994
N. 52 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 luglio 1994 (della regione Lombardia) Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Erogazione di sessantacinque miliardi complessivi, per l'anno 1994, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la gestione degli aeromobili antincendio, degli elicotteri, dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., nonche' per il potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri e per il reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario - Previsione che le regioni che non abbiano provveduto a realizzare gli interventi di cui alle leggi nn. 38/1989 e 195/1991 sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro trenta giorni dalla data in vigore del decreto impugnato - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi (legge n. 47/1975 e d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di leale cooperazione per il mancato concerto con le regioni. (D.L. 15 giugno 1994, n. 377, artt. 1, secondo comma, lett. b), e 3, primo comma). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.37 del 7-9-1994 )
Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente pro- tempore della giunta regionale, dott. Paolo Arrigoni, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di deliberazione di giunta regionale n. V/54726 del 12 luglio 1994, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1994, n. 139, della serie generale), disposizioni urgenti per fronteggiare gli incentivi boschivi sul territorio nazionale, quanto all'art. 1, secondo comma, lett. b), nella parte in cui tale disposizione prevede uno stanziamento di lire trenta miliardi a favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con riferimento, tra l'altro, "al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale, ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio"; quanto all'art. 3, primo comma, nella parte in cui tale disposizione prevede che "le regioni individuate nell'art. 30- bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge n. 38, e nell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato". 1.1. - Il d.P.R. n. 616/1977 - come e' noto - all'art. 69, terzo comma, ha trasferito integralmente alle regioni le funzioni concernenti la difesa dei boschi dagli incendi, includendo nel trasferimento la pianificazione di cui all'art. 1 della legge n. 47/1975, la costituzione di servizi antincendi boschivi ed eccettuando dal trasferimento esclusivamente la competenza statale all'organizzazione e alla gestione, peraltro d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del corpo dei vigili del fuoco. Da quanto sopra deriva la piena legittimita' dello stanziamento di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), del d.l. impugnato quanto alla gestione operativa e logistica di aereomobili, alla gestione e al potenziamento del servizio elicotteri, e piu' in generale al potenziamento delle strutture e degli equipaggiamenti del corpo fore- stale dello Stato. Al contrario, il reclutamento di operatori antincendio sostanzialmente alle dipendenze del corpo forestale dello Stato comporta il virtuale ritrasferimento allo Stato delle competenze relative all'organizzazione delle squadre volontarie, nella sola Lombardia costituite da migliaia di addetti. Sarebbero evidenti non solo la duplicazione delle funzioni e delle strutture organizzative, ma altresi' le gravi disfunzioni dal punto di vista operativo. Si assume pertanto la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione con riferimento all'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977, nonche' la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto il profilo dell'efficenza e del buon andamento e della correlata razionalita' delle scelte organizzative, sempre con riferimento del sopra citatao comma dell'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977. 1.2. - Gli artt. 117 e 118 della Costituzione risultano violati, infine, anche in relazione a quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, contenente il "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". Tale legge, in conformita' alla volonta' popolare espressa nella votazione referendaria del 18 aprile 1993, ha soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed ha disposto che "Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonche' le funzioni rela- tive alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale ed esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'art. 2, primo comma" (e cioe' al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali). Ebbene, al nuovo dicastero la legge riserva competenze di carattere generalissimo, che attengono principalmente ai rapporti fra il nostro ordinamento e quello internazionale o comunitario (art. 2, lettere a), b, c)) ovvero alla definizione di politiche di indirizzo e coordinamento nonche' di elaborazione e diffusione di informazioni e di dati (art. 2, lett. d)). Tali competenze vanno tutte esercitate nel rispetto del principio fondamentale che ispira la riforma, a tenor del quale tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, sono, oggi, di competenza delle regioni. Cio' vale anche in riferimento alle attivita' di prevenzione degli incendi boschivi, rispetto alle quali la legge n. 491/1993 non solo conferma, ma rafforza (determinandone l'ulteriore irrigidimento) le menzionate previsioni dell'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977. Nel nuovo scenario normativo, infatti, la tutela del patrimonio boschivo dagli incendi diviene una delle tante funzioni in materia di agricoltura e foreste che - come ricordato - sono tutte di competenza regionale. In conclusione: non solo la legge n. 491/1993 non ha in alcun modo alterato, in danno delle regioni, il riparto delle competenze fra queste e lo Stato in riferimento alla previsione degli incendi boschivi, ma ha anzi ulteriormente chiarito l'assoluta residualita' delle competenze statali, secondo un principio fortemente autonomistico in materia di agricoltura e foreste (corrispondente, si ripete, alla volonta' popolare) che la normativa qui censurata aspira illegittimamente a rovesciare. 2. - Nell'ambito delle descritte competenze legislative e amministrative regionali in materia di difesa dei boschi dagli incendi, e nel rispetto del quadro delle competenze cosi' definito, il d.l. n. 415/1989, convertito in legge n. 38/1990 (art. 30-bis) e il d.l. n. 142/1991, convertito in legge n. 195/1991 (art. 6, terzo comma) hanno individuato talune regioni, tra cui la Lombardia, come beneficiarie di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche con particolare riguardo ad impianti automatici di avvistamento degli incendi boschivi. L'art. 3, primo comma, del d.l. impugnato vorrebbe ora che la mancata consegna dei lavori cosi' finanziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso d.l. desse luogo alla revoca dei contributi inutilizzati in tutto o in parte e alla riassegnazione delle relative somme al bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale disposizione si pone in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo della attribuzione allo Stato di un potere sostitutivo, insieme con la revoca-sanzione del finanziamento, che e' automatica e non preceduto da alcuna formalita' procedimentale, quale una diffida, una comunicazione o un sollecito, che codesta Corte ha sempre ritenuto necessaria nelle materie di competenza regionale uniformemente disciplinate da legge statale (cfr. ad es. sentt. nn. 304/1987, 177 e 1000/1988, 101, 324 e 460/1989, 533 e 85/1990, 483, 49 e 37/1991, 427 e 462/1992). Codesta Corte ha sempre affermato che la mera prefissione di un termine non e' idonea a caratterizzare il comportamento regionale come omissivo e surrogabile. Cio' tanto piu' in quanto il termine sia generale e automatico, e non puntuale e rapportato a circostanze con- crete e specifiche, ne' collegato alle garanzie procedimentali imposte dalla leale collaborazione. Per giunta, detto termine - irragionevolmente breve - viene fissato ora per allora, ricollegando ai comportamenti regionali conseguenze giuridiche (gravissime) inizialmente non previste. Si pensi, in proposito, che, come ci si riserva di documentare, numerosi d.m. hanno gia' impegnato i relativi fondi a favore della regione ricorrente: l'ultimo della serie e' il d.m. n. 979/1993, notificato alla regione Lombardia in data 14 febbraio 1994. Si consideri inoltre che le opere in questione sono di elevata complessita' e che nessuna normativa vigente in materia di opere, forniture o servizi (leggi nn. 406/1991 e 109/1994, testo unico n. 358/1992, e dir. CEE 92 del 1950) consente termini cosi' brevi da ricomprendersi nei citati trenta giorni, sotto alcuna modalita' procedurale. Ne deriva che la norma impugnata realizza un virtuale esproprio automatico, che contrasta con gli artt. 117 e 118 della Costituzione con riguardo all'art. 69 del d.P.R. n. 616/1977, delle leggi nn. 38/1990 e 195 del 1991, nonche' con gli artt. 3 e 97 della Costituzione con riguardo alla citata normativa in materia di appalti, atteso che le conseguenze pregiudizievoli previste dalla censurata normativa prescindono da qualunque considerazione di opportunita' e - come accennato - si producono a prescindere da qualsivoglia contraddittorio con la regione interessata.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, lett. b), e 3, primo comma, del d.l. 15 giugno 1994, n. 377 "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi del territorio nazionale". Milano-Roma, addi' 13 luglio 1994 Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Massimo LUCIANI 94C0895