N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 1994
N. 53 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 luglio 1994 (della regione Lazio) Sanita' pubblica - Sospensione di tutte le procedure ancora in corso alla data del 24 giugno 1994 (data di entrata in vigore del d.l. impugnato) concernenti la nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali al fine di consentire alla commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli scrutinabili di procedere ad un "aggiornamento straordinario" dell'elenco stesso entro novanta giorni - Irrazionalita' dell'impugnata normativa per il blocco anticipato dell'attivita' delle regioni relative alle nomine in questione che il d.l. 29 aprile 1994, n. 257, aveva proprogato fino al 30 giugno 1994, prevedendo altresi' la nomina di un commissario straordinario in caso di mancato adempimento entro detto termine - Conseguente disparita' di trattamento tra le regioni a seconda che abbiano provveduto o meno alla nomina entro la data del 24 giugno 1994 - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di sanita' - Violazione del principio di leale collaborazione. (D.L. 24 giugno 1994, n. 401, art. 1). (Cost., artt. 3, 117 e 118).(GU n.37 del 7-9-1994 )
Ricorso (ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1/1948) della regione Lazio in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, on.le Carlo Proietti, rappresentato e difeso dal prof. avv. Achille Chiappetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Paolo Emilio n. 7, giusta procura speciale a margine del presente ricorso contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 (terzo, quarto e quinto comma) del d.l. 24 giugno 1994, n. 401, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 146 del 24 giugno 1994. F A T T O 1. - Come e' noto, con il recente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, emanato a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, lo Stato italiano ha dettato un'ulteriore nuova disciplina generale in materia sanitaria, che ha ancora una volta sovvertito in ampia parte i principi organizzativi del settore. Questa disciplina e' stata successivamente corretta ed integrata dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 517, dando luogo ad una vera e propria legge quadro di settore che definisce, tra l'altro, il riparto delle attribuzioni tra Stato e regione. Non a caso, all'art. 2 sono indicate le attribuzioni regionali in materia: "Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera". "Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie locali ed aziendali, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie". Tra i principi innovatori introdotti, di particolare importanza appaiono quelli relativi alla rioganizzazione delle unita' sanitarie locali sia dal punto di vista della dimensione territoriale, sia da quello piu' strettamente organizzativo. Per quest'ultimo aspetto assumono rilievo la nuova configurazione delle stesse come aziende pubbliche dodate di autonomia nonche' la introduzione della figura apicale del direttore generale (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 302/1992). Il legislatore ha altresi' previsto che la disciplina di dettaglio, attuativa di detti principi avrebbe dovuto essere introdotta dalle regioni entro il 31 marzo 1994. Inoltre il potere regionale di nomina dei direttori generali delle nuove uu.ss.ll. avrebbe dovuto essere esercitato entro il 30 aprile 1994, prevedendosi, in caso d'inerzia, l'intervento surrogatorio dello Stato. Lo stesso d.lgs. ha previsto che la nomina dei direttori generali doveva essere effettuata scegliendo tra aspiranti iscritti in un apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanita'. 2. - E' avvenuto, poi, che la fase di attuazione del nuovo ordinamento sanitario si e' avviata con lentezza, subendo, quindi, notevoli rallentamenti, causati dal ritardo con il quale il Ministero della sanita' ha provveduto agli adempimenti di sua competenza. Soltanto in data 18 marzo 1994 e' stato pubblicato, a cura del Ministro della sanita' il primo "elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale della uu.ss.ll.", unitamente ai criteri di valutazione fissati dalla apposita commissione. Tale elenco ha subito successive integrazioni conseguenti alla introduzione di criteri "piu' sensibili rispetto alle differenti caratteristiche dei candidati tenuto anche conto delle esperienze maturate nel corso dei lavori svolti" (le parole tra vigolette sono tratte dalla premessa del decreto della Sanita' del 25 febbraio 1994 contenente l'elenco). Si e' peraltro ancora in attesa del contratto tipo e dei criteri per la determinazione degli emolumenti dei direttori generali, che avrebbero dovuto essere predisposti dal Governo. Il Governo ha pertanto introdotto con d.l. 29 aprile 1994, n. 257, una limitata proroga dei termini prefissati. E' stato infatti stabilito, seppur attraverso disposizioni farraginose e parziali la proroga al 30 giugno 1994 degli amministratori straordinari, allora in carica, ed e' stata altresi' prevista la nomina di commissari straordinari a decorrere dal 1$ luglio successivo, ove le regioni non avessero nominato i direttori generali. 3. - La maggior parte delle regioni ha nel frattempo approvato la propria legge di attuazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992. La regione Lazio, in particolare, ha cosi' operato: a) con deliberazione del consiglio regionale 2 marzo 1994, n. 907, ha provveduto al riazionamento delle unita' sanitarie locali, come previsto dall'art. 3, quinto comma, lett. a), del d.lgs. n. 502/1992; b) con leggi regionali 16 giugno 1994, n. 18, e 16 giugno 1994, n. 19, ha emanato la normativa concernente l'istituzione e il funzionamento delle aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; c) con deliberazione della giunta regionale 13 aprile 1994, n. 2083, ha tempestivamente attivato, le procedure per la nomina dei direttori generali mediante pubblico avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nominando con deliberazione 16 maggio 1994, n. 3284, modificata con deliberazione 23 maggio 1994, n. 3300, una apposita commissione di esperti di cui potesse avvalersi la giunta regionale stessa per la selezione degli aspiranti; d) con delibera della giunta regionale n. 4619 del 24 giugno 1994, adottata con i poteri del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 22, primo comma, n. 10, dello statuto regionale, e ratificata, con delibera n. 1015 del 27 giugno 1994, dal consiglio regionale, ha provveduto a nominare i direttori generali delle aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; e) con delibera della giunta regionale n. 5163 del 30 giugno 1994 ha costituito le predette aziende, impartendo con la stessa deliberazione e con successivi atti della stessa giunta regionale, le prime direttive per l'attivazione delle aziende stesse, nonche' per la loro successione nei rapporti giuridici e patrimoniali delle preesistenti unita' sanitarie locali; f) ha proceduto, rappresentata dal presidente della giunta regionale e previa approvazione, con deliberazione della giunta regionale n. 5162 del 30 giugno 1994, del relativo schema provvisorio, alla stipula del contratto di lavoro con i direttori generali come sopra nominati, salvo adeguamento del contratto stesso a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto al sesto comma dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 517/1993. In relazione a quanto sopra esposto, nella regione Lazio i direttori generali si sono insediati e le aziende sono entrate in funzione il 1$ luglio 1994, nel rispetto del termine imposto dallo Stato. 4. - Senonche' e' avvenuto che tutta l'attivita' svolta dalla regione Lazio per l'attuazione del d.lgs. n. 502/1992 potrebbe essere stata vanificata dalla inattesa entrata in vigore del d.l. 24 giugno 1994, n. 401. Questo decreto, infatti, fondandosi sulla non meglio specificata "straordinaria necessita' e urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riodinamento delle unita' sanitarie locali, nonche' di procedere alla revisione dei criteri di selezione dei direttori generali delle nuove aziende sanitarie", ha sospeso tutte le procedure concernenti la nomina di direttore generale delle unita' sanitarie locali ancora in corso. Tale sospensione e' strettamente connessa alla disposizione dello stesso decreto-legge secondo cui la commissione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dovrebbe rivedere i criteri di selezione e quindi provvedere ad un "aggiornamento straordinario" dell'elenco stesso entro novanta giorni. Infatti le procedure per la nomina dei direttori generali dovrebbero essere riattivate dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato. Lo stesso d.l. n. 401/1994 ha, peraltro, stabilito che la sospensione non ha effetto "sulle nomine dei direttori generali delle uu.ss.ll. e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto". E va osservato, in proposito, che il d.l. e' entrato in vigore il 24 giugno 1994, il medesimo giorno in cui si e' concluso l'iter per la nomina dei direttori generali delle uu.ss.ll. nella regione Lazio. 5. - Il d.l. n. 401/1994, gravemente viziato per violazione delle disposizioni costituzionali sulle attribuzioni regionali viene impugnato con il presente ricorso per i seguenti motivi di D I R I T T O I. - Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 della stessa. 1. - La lettura del provvedimento legislativo impugnato rende evidente che si tratta di un atto gravemente viziato sotto il profilo della congruita' e razionalita' dell'azione legislativa in relazione ai fini perseguiti ed espressamente indicati. Come pure e' evidente che l'illegittimo operato del Governo sia esclusivamente finalizzato ad impedire l'esercizio di funzioni proprie delle regioni. 2. - In effetti, la sospensione dei procedimenti regionali per la nomina dei direttori generali delle uu.ss.ll. sei giorni prima del termine stabilito dal d.lgs. n. 507/1992 (e successivamente modificato) appare del tutto arbitraria. Non sono, infatti, menomamente plausibili i motivi indicati nelle premesse del decreto-legge stesso e posti dallo stesso Governo a fondamento dell'intervento legislativo (nonche' del ricorso alla decretazione d'urgenza). Del tutto errata ed inconferente appare, innanzi tutto, l'indicazione di una situazione di "straordinaria necessita' ed urgenza di definire tempestivamente la nuova disciplina sul riordinamento delle unita' sanitarie locali". Tale affermazione appare errata perche' in contrasto con lo stato delle cose, dato che non risulta che attualmente siano posti in discussione in sede parlamentare o governativa i principi della recentissima riforma attuata con i decreti legislativi attuativi della legge delega n. 421/1992. L'indicazione appare inconferente poiche' nel testo del decreto- legge (che dovrebbe dare soluzione a tale urgente esigenza) non e' dato rinvenire alcuno spunto verso la introduzione della c.d. "nuova disciplina". Neppure l'altra motivazione sull'urgenza (quella cioe' sulla necessita' di procedere alla revisione dei criteri di selezione per l'iscrizione all'elenco degli aspiranti direttori generali) appare dotata di una qualche plausibilita'. Va osservato in primo luogo che i criteri sulla base dei quali la commissione per la tenuta dell'elenco, sono stati - come si e' visto - sempre pacificamente soggetti ad aggiornamento e l'elenco stesso ha subito le conseguenti integrazioni. Va pure rimarcato che tra i criteri scelti dalla commissione e pubblicati con il d.m. Sanita' 25 febbraio 1994 riservano ampio spazio ai soggetti con esperienza acquisita nelle strutture private e che se vi e' stata una scarsa partecipazione dei privati cio' e' dipeso dal fatto che pochi sono stati i manager privati che hanno chiesto di essere inseriti nell'elenco degli aspiranti direttori generali. Anche questa motivazione del decreto-legge e della disciplina da esso dettata e' sotto ogni profilo, assolutamente incongrua e fittizia. Non a caso del tutto artificiale appare la disposizione dell'art. 1, secondo comma, che impone alla commissione per la tenuta dell'elenco di modificare i criteri che essa, d'altronde, stava gia' aggiornando. Infine, anche il richiamo alle "risoluzioni approvate rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1994 e dalla 12a commissione sanita' del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994, in materia di riorganizzazione delle unita' sanitarie locali" risulta inconferente. Basti porre mente alla risoluzione della XII commissione permanente del Senato. Questa risoluzione ha un intento esclusivamente sollecitatorio dell'attivita' regionale (perche' fondata sull'erroneo convincimento che la quasi totalita' delle regioni non avesse ancora provveduto, il 22 giugno 1994 agli adempimenti degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992). Tale risoluzione avrebbe dovuto indurre il Governo a fare accelerare l'iter dei procedimenti regionali in corso e non a bloccare quelli che erano in prossimita' del traguardo, se non sul traguardo stesso, come quello della regione Lazio, e che comunque si sarebbero potuti concludere rapidamente. Tutt'al contrario il Governo ha creato un ingiustificato sbarramento che da una parte ha lasciato sopravvivere le nomine gia' effettuate e, d'altra parte, ha bloccato tutti i procedimenti in corso, ottenendo l'effetto opposto a quello (acceleratorio) auspicato dalle risoluzioni parlamentari richiamate come presupposto dell'atto legislativo impugnato. Appaiono, quindi, vieppiu' evidenti la contraddittorieta', l'irragionevolezza e la falsita' della causa che caratterizzano la disciplina legislativa impugnata, la quale in realta', a prescindere dalle buone intenzioni che, forse, l'hanno determinata, si e' risolta in un irragionevole impedimento all'esercizio delle attribuzioni regionali (per una recente affermazione sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 276). II. - Violazione sotto altro profilo degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche' del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni. 1. - Il decreto impugnato comporta la lesione dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche sotto altro profilo. In effetti sta di fatto che con i dd.lgs. n. 502/1992 e n. 517/1993, lo Stato ha imposto una nuova sistemazione della materia sanitaria (di competenza regionale), stabilendo nel contempo i principi generali cui le regioni si debbono conformare nello svolgimento delle loro attribuzioni legislative e amministrative. Con il d.l. impugnato il Governo centrale, a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore dell'ultimo provvedimento normativo che ha introdotto il nuovo ordinamento della Sanita', ha bloccato l'attivita' attuativa regionale con la motivazione (di cui si e' gia' detto) che occorre "definire tempestivamente la nuova disciplina delle uu.ss.ll.". Sulla base di questa motivazione, la cui falsita' ed incongruenza con il contenuto dispositivo del d.l. stesso sono state denunciate nel precedente motivo di ricorso, le regioni si vedono impedite ad esercitare le proprie attribuzioni e sono costrette a rimanere inerti o, peggio, come e' il caso della regione Lazio, si vedono perfino annullare provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di principio dettate dallo Stato. Va poi rilevato come il d.lgs. violi in tal modo anche il principio della leale collaborazione tra Stato e regioni, principio la cui violazione appare tanto piu' manifesta nel caso di specie, ove si tenga presente la evidente pretestuosita' del provvedimento legislativo impugnato (per un recente richiamo al principio, confr. sent. 6-14 ottobre 1933, n. 377). III. - Violazione degli artt. 117 e 118 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 1. - Il provvedimento del Governo determina una ingiustificata disparita' di trattamento tra le regioni compromettendo la posizione di autonomia costituzionalmente garantita della ricorrente regione Lazio. Il Governo ha impedito solo ad alcune regioni di esercitare le proprie attribuzioni (legislative ed amministrative), mentre ha confermato pienamente l'attivita' di quelle regioni che avevano deliberato la nomina dei direttori generali "alla data di entrata in vigore del decreto". Cio' e' costituzionalmente illegittimo poiche', come si e' visto, non vi e' alcuna valida ragione per giustificare tale discriminatorio trattamento. 2. - Il trattamento discriminatorio risulta tanto piu' illegittimo se si tiene conto di una circostanza gia' evidenziata nella precedente censura. Il Governo ha imposto tale differenziato trattamento sulla base di una cisrcostanza del tutto arbitraria. La "sospensione" delle procedure non ha riguardato le regioni che non hanno (o non avrebbero) deliberato le nomine dei direttori generali alla data del 30 giugno 1994. Il Governo ha bensi' disposto "la sospensione" per le ragioni che non avevano deliberato la nomina alla data di entrata in vigore del decreto (24 giugno 1994). Cosicche' il criterio discretivo usato dal governo si presenta pure come il perverso prodotto della palese violazione del principio di leale collaborazione che deve informare i tra Stato e regioni, gia' denunciato.
Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare la illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate. Roma, addi' 22 luglio 1994 Prof. avv. Achille CHIAPPETTI 94C0904