N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 1994

                                 N. 53
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 28 luglio 1994 (della regione Lazio)
 Sanita'  pubblica - Sospensione di tutte le procedure ancora in corso
 alla data del 24 giugno 1994 (data di entrata  in  vigore  del  d.l.
 impugnato)  concernenti la nomina dei direttori generali delle unita'
 sanitarie locali al fine di consentire alla commissione per la tenuta
 e l'aggiornamento dell'elenco degli scrutinabili di procedere  ad  un
 "aggiornamento straordinario" dell'elenco stesso entro novanta giorni
 -  Irrazionalita'  dell'impugnata  normativa per il blocco anticipato
 dell'attivita' delle regioni relative alle nomine in questione che il
 d.l. 29 aprile 1994, n. 257, aveva  proprogato  fino  al  30  giugno
 1994,  prevedendo  altresi' la nomina di un commissario straordinario
 in caso di mancato adempimento  entro  detto  termine  -  Conseguente
 disparita'  di  trattamento  tra  le  regioni  a  seconda che abbiano
 provveduto o meno alla nomina entro la data  del  24  giugno  1994  -
 Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di
 sanita' - Violazione del principio di leale collaborazione.
 (D.L. 24 giugno 1994, n. 401, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 117 e 118).
(GU n.37 del 7-9-1994 )
   Ricorso (ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale n. 1/1948)
 della  regione Lazio in persona del presidente della giunta regionale
 pro-tempore, on.le Carlo Proietti, rappresentato e difeso  dal  prof.
 avv.  Achille  Chiappetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo
 studio in Roma alla via Paolo Emilio n. 7, giusta procura speciale  a
 margine  del  presente ricorso contro il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore per  la
 declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1 (terzo,
 quarto e quinto comma) del d.l. 24 giugno 1994, n.  401,  pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 146 del 24 giugno 1994.
                               F A T T O
    1. - Come e' noto, con il recente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
 emanato  a  norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, lo
 Stato italiano ha dettato un'ulteriore nuova disciplina  generale  in
 materia  sanitaria, che ha ancora una volta sovvertito in ampia parte
 i principi organizzativi del settore.
    Questa disciplina e' stata successivamente corretta  ed  integrata
 dal  d.lgs.  15  novembre  1993,  n.  517,  dando luogo ad una vera e
 propria legge quadro  di  settore  che  definisce,  tra  l'altro,  il
 riparto delle attribuzioni tra Stato e regione.
    Non  a caso, all'art. 2 sono indicate le attribuzioni regionali in
 materia:
    "Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto  dei
 principi  stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
 amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera".
    "Spettano  in  particolare  alle  regioni  la  determinazione  dei
 principi  sull'organizzazione  dei servizi e sull'attivita' destinata
 alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle  unita'
 sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di
 indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
 unita' sanitarie locali ed aziendali, anche in relazione al controllo
 di gestione e  alla  valutazione  della  qualita'  delle  prestazioni
 sanitarie".
    Tra  i  principi  innovatori introdotti, di particolare importanza
 appaiono quelli relativi alla rioganizzazione delle unita'  sanitarie
 locali  sia  dal punto di vista della dimensione territoriale, sia da
 quello piu' strettamente organizzativo.
    Per quest'ultimo aspetto assumono rilievo la nuova  configurazione
 delle  stesse  come  aziende pubbliche dodate di autonomia nonche' la
 introduzione della figura apicale del direttore generale (art. 3 e  4
 del d.lgs. n. 302/1992).
    Il   legislatore   ha  altresi'  previsto  che  la  disciplina  di
 dettaglio,  attuativa  di  detti  principi  avrebbe   dovuto   essere
 introdotta  dalle  regioni  entro il 31 marzo 1994. Inoltre il potere
 regionale di nomina dei  direttori  generali  delle  nuove  uu.ss.ll.
 avrebbe   dovuto   essere   esercitato   entro  il  30  aprile  1994,
 prevedendosi, in  caso  d'inerzia,  l'intervento  surrogatorio  dello
 Stato.
    Lo  stesso d.lgs. ha previsto che la nomina dei direttori generali
 doveva essere effettuata scegliendo  tra  aspiranti  iscritti  in  un
 apposito   elenco  nazionale  istituito  presso  il  Ministero  della
 sanita'.
    2. - E' avvenuto,  poi,  che  la  fase  di  attuazione  del  nuovo
 ordinamento  sanitario  si  e' avviata con lentezza, subendo, quindi,
 notevoli rallentamenti, causati dal ritardo con il quale il Ministero
 della sanita' ha provveduto agli adempimenti di sua competenza.
    Soltanto in data 18 marzo 1994 e' stato  pubblicato,  a  cura  del
 Ministro  della sanita' il primo "elenco dei soggetti in possesso dei
 requisiti per lo svolgimento delle  funzioni  di  direttore  generale
 della  uu.ss.ll.", unitamente ai criteri di valutazione fissati dalla
 apposita commissione.
    Tale elenco ha subito  successive  integrazioni  conseguenti  alla
 introduzione  di  criteri  "piu'  sensibili  rispetto alle differenti
 caratteristiche dei candidati tenuto  anche  conto  delle  esperienze
 maturate  nel  corso dei lavori svolti" (le parole tra vigolette sono
 tratte dalla premessa del decreto della Sanita' del 25 febbraio  1994
 contenente l'elenco).
    Si  e'  peraltro ancora in attesa del contratto tipo e dei criteri
 per la determinazione degli emolumenti dei  direttori  generali,  che
 avrebbero dovuto essere predisposti dal Governo.
    Il Governo ha pertanto introdotto con d.l. 29 aprile 1994, n. 257,
 una  limitata  proroga  dei  termini  prefissati.  E'  stato  infatti
 stabilito, seppur attraverso disposizioni farraginose e  parziali  la
 proroga  al  30 giugno 1994 degli amministratori straordinari, allora
 in carica, ed e' stata altresi'  prevista  la  nomina  di  commissari
 straordinari a decorrere dal 1$ luglio successivo, ove le regioni non
 avessero nominato i direttori generali.
    3.  - La maggior parte delle regioni ha nel frattempo approvato la
 propria legge di attuazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992.
    La regione Lazio, in particolare, ha cosi' operato:
       a) con deliberazione del consiglio regionale 2 marzo  1994,  n.
 907,  ha  provveduto  al riazionamento delle unita' sanitarie locali,
 come previsto dall'art. 3, quinto comma,  lett.  a),  del  d.lgs.  n.
 502/1992;
       b) con leggi regionali 16 giugno 1994, n. 18, e 16 giugno 1994,
 n.  19,  ha  emanato  la  normativa  concernente  l'istituzione  e il
 funzionamento delle aziende-unita' sanitarie locali e  delle  aziende
 ospedaliere;
       c)  con deliberazione della giunta regionale 13 aprile 1994, n.
 2083, ha tempestivamente attivato, le procedure  per  la  nomina  dei
 direttori   generali   mediante  pubblico  avviso,  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale, nominando con deliberazione 16  maggio  1994,  n.
 3284,  modificata  con  deliberazione  23  maggio  1994, n. 3300, una
 apposita commissione di esperti di cui potesse  avvalersi  la  giunta
 regionale stessa per la selezione degli aspiranti;
       d)  con  delibera  della giunta regionale n. 4619 del 24 giugno
 1994, adottata  con  i  poteri  del  consiglio  regionale,  ai  sensi
 dell'art.  22,  primo  comma,  n.  10,  dello  statuto  regionale,  e
 ratificata, con delibera n. 1015 del 27 giugno  1994,  dal  consiglio
 regionale,  ha  provveduto  a  nominare  i  direttori  generali delle
 aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
       e)  con  delibera  della giunta regionale n. 5163 del 30 giugno
 1994 ha costituito le predette  aziende,  impartendo  con  la  stessa
 deliberazione e con successivi atti della stessa giunta regionale, le
 prime  direttive  per l'attivazione delle aziende stesse, nonche' per
 la loro successione  nei  rapporti  giuridici  e  patrimoniali  delle
 preesistenti unita' sanitarie locali;
       f)  ha  proceduto,  rappresentata  dal  presidente della giunta
 regionale e  previa  approvazione,  con  deliberazione  della  giunta
 regionale   n.   5162   del  30  giugno  1994,  del  relativo  schema
 provvisorio, alla stipula del contratto di  lavoro  con  i  direttori
 generali  come sopra nominati, salvo adeguamento del contratto stesso
 a seguito dell'emanazione del decreto del  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  previsto  al  sesto  comma  dell'art.  3 del d.lgs. n.
 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 517/1993.
    In relazione  a  quanto  sopra  esposto,  nella  regione  Lazio  i
 direttori  generali  si  sono  insediati e le aziende sono entrate in
 funzione il 1$ luglio 1994, nel rispetto del  termine  imposto  dallo
 Stato.
    4.  -  Senonche'  e'  avvenuto  che tutta l'attivita' svolta dalla
 regione Lazio per l'attuazione del d.lgs. n. 502/1992 potrebbe essere
 stata vanificata dalla inattesa entrata in vigore del d.l. 24 giugno
 1994, n. 401.
    Questo decreto, infatti, fondandosi sulla non  meglio  specificata
 "straordinaria  necessita'  e  urgenza di definire tempestivamente la
 nuova disciplina sul  riodinamento  delle  unita'  sanitarie  locali,
 nonche'  di  procedere  alla  revisione  dei criteri di selezione dei
 direttori generali delle nuove aziende sanitarie", ha  sospeso  tutte
 le procedure concernenti la nomina di direttore generale delle unita'
 sanitarie locali ancora in corso.
    Tale  sospensione e' strettamente connessa alla disposizione dello
 stesso decreto-legge secondo cui  la  commissione  per  la  tenuta  e
 l'aggiornamento  dell'elenco dovrebbe rivedere i criteri di selezione
 e quindi provvedere ad un "aggiornamento  straordinario"  dell'elenco
 stesso  entro  novanta giorni. Infatti le procedure per la nomina dei
 direttori generali dovrebbero essere riattivate dopo la pubblicazione
 dell'elenco aggiornato.
    Lo stesso  d.l.  n.  401/1994  ha,  peraltro,  stabilito  che  la
 sospensione non ha effetto "sulle nomine dei direttori generali delle
 uu.ss.ll.  e  delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni alla
 data di entrata in vigore del presente decreto". E va  osservato,  in
 proposito,  che  il  d.l. e' entrato in vigore il 24 giugno 1994, il
 medesimo giorno in cui si  e'  concluso  l'iter  per  la  nomina  dei
 direttori generali delle uu.ss.ll. nella regione Lazio.
    5. - Il d.l. n. 401/1994, gravemente viziato per violazione delle
 disposizioni   costituzionali   sulle  attribuzioni  regionali  viene
 impugnato con il presente ricorso per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    I. - Violazione degli  artt.  117  e  118  della  Costituzione  in
 relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 della stessa.
    1.  -  La  lettura  del  provvedimento legislativo impugnato rende
 evidente che si tratta di un atto gravemente viziato sotto il profilo
 della congruita' e razionalita' dell'azione legislativa in  relazione
 ai  fini  perseguiti ed espressamente indicati. Come pure e' evidente
 che l'illegittimo operato del Governo sia esclusivamente  finalizzato
 ad impedire l'esercizio di funzioni proprie delle regioni.
    2.  - In effetti, la sospensione dei procedimenti regionali per la
 nomina dei direttori generali delle uu.ss.ll. sei  giorni  prima  del
 termine   stabilito   dal   d.lgs.  n.  507/1992  (e  successivamente
 modificato) appare del tutto arbitraria.
    Non sono, infatti, menomamente plausibili i motivi indicati  nelle
 premesse  del  decreto-legge  stesso  e  posti dallo stesso Governo a
 fondamento dell'intervento  legislativo  (nonche'  del  ricorso  alla
 decretazione d'urgenza).
    Del   tutto   errata   ed   inconferente  appare,  innanzi  tutto,
 l'indicazione di  una  situazione  di  "straordinaria  necessita'  ed
 urgenza   di   definire   tempestivamente  la  nuova  disciplina  sul
 riordinamento delle unita' sanitarie locali".
    Tale affermazione appare errata perche' in contrasto con lo  stato
 delle  cose,  dato  che  non  risulta  che attualmente siano posti in
 discussione in sede  parlamentare  o  governativa  i  principi  della
 recentissima  riforma  attuata  con  i  decreti legislativi attuativi
 della legge delega n. 421/1992.
    L'indicazione appare inconferente poiche' nel testo  del  decreto-
 legge  (che  dovrebbe  dare soluzione a tale urgente esigenza) non e'
 dato rinvenire alcuno spunto verso la introduzione della c.d.  "nuova
 disciplina".
    Neppure  l'altra  motivazione  sull'urgenza  (quella  cioe'  sulla
 necessita'  di  procedere alla revisione dei criteri di selezione per
 l'iscrizione all'elenco degli aspiranti  direttori  generali)  appare
 dotata di una qualche plausibilita'.
    Va  osservato in primo luogo che i criteri sulla base dei quali la
 commissione per la tenuta dell'elenco, sono stati - come si e'  visto
 - sempre pacificamente soggetti ad aggiornamento e l'elenco stesso ha
 subito le conseguenti integrazioni.
    Va  pure  rimarcato  che  tra i criteri scelti dalla commissione e
 pubblicati con il d.m.  Sanita'  25  febbraio  1994  riservano  ampio
 spazio ai soggetti con esperienza acquisita nelle strutture private e
 che  se  vi  e'  stata  una scarsa partecipazione dei privati cio' e'
 dipeso dal fatto che pochi sono stati i  manager  privati  che  hanno
 chiesto  di  essere  inseriti  nell'elenco  degli aspiranti direttori
 generali.
    Anche questa motivazione del decreto-legge e della  disciplina  da
 esso  dettata  e'  sotto  ogni  profilo,  assolutamente  incongrua  e
 fittizia.
    Non a caso del tutto artificiale appare la disposizione  dell'art.
 1,   secondo  comma,  che  impone  alla  commissione  per  la  tenuta
 dell'elenco di modificare i criteri che essa, d'altronde, stava  gia'
 aggiornando.
    Infine,    anche   il   richiamo   alle   "risoluzioni   approvate
 rispettivamente dalla XII commissione affari sociali della Camera dei
 deputati nella seduta del 16 giugno  1994  e  dalla  12a  commissione
 sanita'  del Senato della Repubblica nella seduta del 22 giugno 1994,
 in materia di riorganizzazione delle unita' sanitarie locali" risulta
 inconferente.
    Basti  porre  mente  alla  risoluzione   della   XII   commissione
 permanente del Senato.
    Questa  risoluzione  ha  un  intento esclusivamente sollecitatorio
 dell'attivita' regionale (perche' fondata sull'erroneo  convincimento
 che la quasi totalita' delle regioni non avesse ancora provveduto, il
 22  giugno  1994  agli  adempimenti  degli  artt. 3 e 4 del d.lgs. n.
 502/1992).
   Tale   risoluzione   avrebbe  dovuto  indurre  il  Governo  a  fare
 accelerare l'iter  dei  procedimenti  regionali  in  corso  e  non  a
 bloccare  quelli  che  erano in prossimita' del traguardo, se non sul
 traguardo stesso, come quello della regione Lazio, e che comunque  si
 sarebbero potuti concludere rapidamente.
    Tutt'al   contrario   il   Governo  ha  creato  un  ingiustificato
 sbarramento che da una parte ha lasciato sopravvivere le nomine  gia'
 effettuate  e,  d'altra  parte,  ha  bloccato tutti i procedimenti in
 corso, ottenendo l'effetto opposto a quello (acceleratorio) auspicato
 dalle risoluzioni parlamentari richiamate come presupposto  dell'atto
 legislativo impugnato.
    Appaiono,   quindi,   vieppiu'   evidenti  la  contraddittorieta',
 l'irragionevolezza e la falsita' della causa  che  caratterizzano  la
 disciplina  legislativa impugnata, la quale in realta', a prescindere
 dalle buone intenzioni che, forse, l'hanno determinata, si e' risolta
 in un  irragionevole  impedimento  all'esercizio  delle  attribuzioni
 regionali  (per una recente affermazione sentenza 23 maggio-12 giugno
 1991, n. 276).
    II. - Violazione sotto altro profilo degli artt. 117 e  118  della
 Costituzione,  nonche'  del  principio della leale collaborazione tra
 Stato e regioni.
    1. - Il  decreto  impugnato  comporta  la  lesione  dell'autonomia
 regionale  costituzionalmente  garantita  dagli artt. 117 e 118 della
 Costituzione, anche sotto altro profilo.
    In effetti sta di fatto  che  con  i  dd.lgs.  n.  502/1992  e  n.
 517/1993,  lo  Stato  ha imposto una nuova sistemazione della materia
 sanitaria  (di  competenza  regionale),  stabilendo  nel  contempo  i
 principi   generali  cui  le  regioni  si  debbono  conformare  nello
 svolgimento delle loro attribuzioni legislative e amministrative.
    Con il d.l. impugnato  il  Governo  centrale,  a  pochi  mesi  di
 distanza  dall'entrata  in vigore dell'ultimo provvedimento normativo
 che ha introdotto il nuovo ordinamento  della  Sanita',  ha  bloccato
 l'attivita' attuativa regionale con la motivazione (di cui si e' gia'
 detto)  che  occorre  "definire  tempestivamente  la nuova disciplina
 delle uu.ss.ll.".
    Sulla base di questa motivazione, la cui falsita' ed  incongruenza
 con  il  contenuto dispositivo del d.l. stesso sono state denunciate
 nel precedente motivo di ricorso, le regioni si  vedono  impedite  ad
 esercitare le proprie attribuzioni e sono costrette a rimanere inerti
 o,  peggio,  come  e'  il caso della regione Lazio, si vedono perfino
 annullare provvedimenti adottati sulla  base  delle  disposizioni  di
 principio dettate dallo Stato.
    Va  poi  rilevato  come  il  d.lgs.  violi  in  tal  modo anche il
 principio della leale collaborazione tra Stato e  regioni,  principio
 la cui violazione appare tanto piu' manifesta nel caso di specie, ove
 si  tenga  presente  la  evidente  pretestuosita'  del  provvedimento
 legislativo impugnato (per un recente richiamo al  principio,  confr.
 sent. 6-14 ottobre 1933, n. 377).
    III.  - Violazione degli artt. 117 e 118 in riferimento all'art. 3
 della Costituzione.
    1.  -  Il  provvedimento  del Governo determina una ingiustificata
 disparita' di trattamento tra le regioni compromettendo la  posizione
 di  autonomia  costituzionalmente  garantita della ricorrente regione
 Lazio.
    Il Governo ha impedito solo ad alcune  regioni  di  esercitare  le
 proprie  attribuzioni  (legislative  ed  amministrative),  mentre  ha
 confermato pienamente  l'attivita'  di  quelle  regioni  che  avevano
 deliberato  la nomina dei direttori generali "alla data di entrata in
 vigore del decreto".
    Cio' e' costituzionalmente illegittimo poiche', come si e'  visto,
 non vi e' alcuna valida ragione per giustificare tale discriminatorio
 trattamento.
    2. - Il trattamento discriminatorio risulta tanto piu' illegittimo
 se   si  tiene  conto  di  una  circostanza  gia'  evidenziata  nella
 precedente censura.
    Il Governo ha imposto tale differenziato trattamento sulla base di
 una cisrcostanza del tutto arbitraria.
    La "sospensione" delle procedure non ha riguardato le regioni  che
 non  hanno  (o  non  avrebbero)  deliberato  le  nomine dei direttori
 generali alla data del 30 giugno 1994. Il Governo ha bensi'  disposto
 "la  sospensione" per le ragioni che non avevano deliberato la nomina
 alla data di entrata in vigore del decreto (24 giugno 1994).
    Cosicche' il criterio discretivo usato  dal  governo  si  presenta
 pure  come il perverso prodotto della palese violazione del principio
 di leale collaborazione che deve informare i  tra  Stato  e  regioni,
 gia' denunciato.
    Si  chiede  che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia accogliere il
 ricorso e per l'effetto dichiarare la  illegittimita'  costituzionale
 delle disposizioni impugnate.
      Roma, addi' 22 luglio 1994
                     Prof. avv. Achille CHIAPPETTI

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