N. 328 ORDINANZA 7 - 20 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Indennita'  di previdenza liquidata ai medici
 dall'ENPAM  -   Ulteriori   deduzioni   -   Aliquota   impositiva   -
 Determinazione  -  Criteri  -  Omessa previsione - Identica questione
 gia' dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza  n.    50/1994)  -
 Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18).
 
 (Cost., artt. 3, 35, primo comma e 53).
 
(GU n.33 del 10-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINAZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
 redditi) e successive modificazioni,  promossi  con  n.  2  ordinanze
 emesse  il  4  novembre  ed  il  21  settembre 1993 dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Cosenza sui ricorsi proposti  da  Turano
 Salvatore  e  Gentile  Rizieri  contro  l'Intendenza  di  finanza  di
 Cosenza, iscritte ai nn. 147 e 148  del  registro  ordinanze  1994  e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 13, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1994 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  4  novembre  1993,  la
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Cosenza,  sul  ricorso
 proposto da  Turano  Salvatore  contro  l'Intendenza  di  finanza  di
 Cosenza,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma,
 e 53 della Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  18  del  d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917 e successive
 modificazioni "nella parte in cui sottopone a tassazione l'indennita'
 di previdenza liquidata ai medici dall'ENPAM limitatamente alla quota
 relativa ai versamenti a carico degli stessi; nella parte in cui  non
 prevede  ulteriori  deduzioni in rapporto agli anni di lavoro, cui e'
 correlato l'importo dell'indennita' liquidata;  nella  parte  in  cui
 prevede   un   diverso   criterio   di  determinazione  dell'aliquota
 impositiva  rispetto  a   quello   applicabile   all'indennita'   del
 lavoratore dipendente";
      che  il  remittente  sostiene che l'indennita' di cui alla norma
 impugnata avrebbe la stessa natura di quella percepita, ai sensi  del
 precedente  art.  17,  dai  lavoratori  dipendenti,  per  cui ad essa
 andrebbero estesi i principi affermati dalla Corte costituzionale con
 la  sentenza n. 178/1986, violandosi, in caso contrario, il principio
 di uguaglianza tra lavoratori dipendenti e  autonomi  in  materia  di
 capacita' contributiva e prospettandosi, sotto tale profilo, anche la
 violazione dell'art. 35, primo comma, della Costituzione;
      che   identica   questione   e'  stata  sollevata  dalla  stessa
 Commissione tributaria con ordinanza emessa in data 21 settembre 1993
 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9  marzo  1994)  sul  ricorso
 proposto  da  Gentile  Rizieri  contro  l'Intendenza  di  finanza  di
 Cosenza; che, in entrambi i giudizi, si e' costituito  il  Presidente
 del  Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto
 identica a quella decisa nel senso della infondatezza con la sentenza
 n. 50/1994;
    Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su  identica
 questione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ne ha
 dichiarato  la  infondatezza,  sostenendo  che  la  diversita'  degli
 assetti normativi nei quali ricadono le due indennita'  di  cui  agli
 artt.  17  e  18  del  d.P.R.  n.  917  del  1986  porta  a  ritenere
 insussistente la denunciata disparita' di  trattamento  (sentenza  n.
 50/1994);
      che,  per  le stesse ragioni, non puo' ritenersi violato neppure
 l'ulteriore parametro dell'art. 35, primo comma, della  Costituzione,
 relativo   alla   tutela  del  lavoro,  in  tutte  le  sue  forme  ed
 applicazioni;
      che,  pertanto,  non  adducendo  il  giudice  a  quo   argomenti
 sostanzialmente  nuovi rispetto a quelli gia' esaminati, la questione
 ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 18 del  d.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917
 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive
 modificazioni,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 35, primo
 comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo
 grado di Cosenza con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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