N. 328 ORDINANZA 7 - 20 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Indennita' di previdenza liquidata ai medici dall'ENPAM - Ulteriori deduzioni - Aliquota impositiva - Determinazione - Criteri - Omessa previsione - Identica questione gia' dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza n. 50/1994) - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18). (Cost., artt. 3, 35, primo comma e 53).(GU n.33 del 10-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINAZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 novembre ed il 21 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza sui ricorsi proposti da Turano Salvatore e Gentile Rizieri contro l'Intendenza di finanza di Cosenza, iscritte ai nn. 147 e 148 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 4 novembre 1993, la Commissione tributaria di primo grado di Cosenza, sul ricorso proposto da Turano Salvatore contro l'Intendenza di finanza di Cosenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni "nella parte in cui sottopone a tassazione l'indennita' di previdenza liquidata ai medici dall'ENPAM limitatamente alla quota relativa ai versamenti a carico degli stessi; nella parte in cui non prevede ulteriori deduzioni in rapporto agli anni di lavoro, cui e' correlato l'importo dell'indennita' liquidata; nella parte in cui prevede un diverso criterio di determinazione dell'aliquota impositiva rispetto a quello applicabile all'indennita' del lavoratore dipendente"; che il remittente sostiene che l'indennita' di cui alla norma impugnata avrebbe la stessa natura di quella percepita, ai sensi del precedente art. 17, dai lavoratori dipendenti, per cui ad essa andrebbero estesi i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 178/1986, violandosi, in caso contrario, il principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti e autonomi in materia di capacita' contributiva e prospettandosi, sotto tale profilo, anche la violazione dell'art. 35, primo comma, della Costituzione; che identica questione e' stata sollevata dalla stessa Commissione tributaria con ordinanza emessa in data 21 settembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1994) sul ricorso proposto da Gentile Rizieri contro l'Intendenza di finanza di Cosenza; che, in entrambi i giudizi, si e' costituito il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto identica a quella decisa nel senso della infondatezza con la sentenza n. 50/1994; Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ne ha dichiarato la infondatezza, sostenendo che la diversita' degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennita' di cui agli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 porta a ritenere insussistente la denunciata disparita' di trattamento (sentenza n. 50/1994); che, per le stesse ragioni, non puo' ritenersi violato neppure l'ulteriore parametro dell'art. 35, primo comma, della Costituzione, relativo alla tutela del lavoro, in tutte le sue forme ed applicazioni; che, pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli gia' esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Cosenza con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VARI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0944