N. 329 ORDINANZA 7 - 20 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Giudice ordinario  -  Procedimento  di  riscossione
 coattiva  fiscale  - Sospensione - Esclusione - Questione gia' decisa
 dalla Corte come non fondata (v. sentenza n. 63/1982 e ordinanze  nn.
 68 e 288 e 457/1991) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., art. 700).
 
 (Cost., art. 3 e 24).
 
(GU n.33 del 10-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINAZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 700 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994
 dal Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra S.n.c.  Susenna  e  Rota  di
 Susenna  e  C.  ed  il Comune di Ventimiglia ed altra e tra la S.r.l.
 Corriere dei Fiori ed il Comune di Sanremo, iscritta al  n.  132  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1994 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto che il Giudice per i procedimenti cautelari del Tribunale
 di Sanremo, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 nei  procedimenti
 civili  riuniti  vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. e
 Comune di Ventimiglia e tra S.r.l. Corriere dei  Fiori  e  Comune  di
 Sanremo,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 700 cod. proc. civ., nella parte in  cui  non  consente  al
 giudice  ordinario  di  sospendere  il  procedimento  di  riscossione
 coattiva fiscale, nell'ipotesi in cui si lamenti la carenza  assoluta
 di  potere  impositivo  in  capo  al  Comune,  negandone in radice il
 relativo potere;
      che, secondo l'opinione del giudice a quo,  la  norma  censurata
 determinerebbe  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
 titolari di  diritti  soggettivi,  relativamente  alla  tutela  degli
 stessi,  nonche' un pregiudizio alla tutela del privato nei confronti
 degli atti della Pubblica Amministrazione, con conseguente violazione
 degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
      che tale pregiudizio sarebbe ancora piu' evidente poiche' ormai,
 a parere del giudice  di  rinvio,  non  sarebbe  possibile  applicare
 l'art.  54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - che fonda il potere
 del solo Intendente di finanza di sospendere il ruolo  esattoriale  -
 non  espressamente richiamato dall'art. 72 del decreto legislativo 15
 novembre 1993, n. 507; che nel giudizio  ha  spiegato  intervento  il
 Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto.
    Considerato che trattasi di  questione  sostanzialmente  eguale  a
 quelle  gia' decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982 e con
 numerosi altri provvedimenti, tra cui le ordinanze nn. 68 e  288  del
 1986 e n. 457/1991, le quali ne hanno escluso la fondatezza;
      che   non   e'   sopravvenuto  l'asserito  mutamento  normativo,
 risultando tuttora applicabile l'art.  54  del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  602  (in  quanto rientrante nel rinvio di cui all'art. 72,
 comma 5, decreto legislativo 15  novembre  1993,  n.  507),  e  cosi'
 permanendo  il  potere  di  sospensione  attribuito all'Intendente di
 finanza;
      che dunque, come gia' affermato  da  questa  Corte,  il  sistema
 accolto  dal  legislatore,  se  esclude  la  sospensione  ope iudicis
 (giacche' esula dalle attribuzioni giurisdizionali di ogni giudice il
 potere d'incidere direttamente sulla riscossione), prevede  tuttavia,
 nel  caso  di  contestazione  giudiziaria,  "un  regime  per  cui  la
 riscossione coattiva dei  tributi  avviene  in  maniera  graduale  in
 relazione   all'andamento   del   procedimento   tributario,  sicche'
 l'esecutorieta' risulta  ope  legis  graduata  con  riferimento  alla
 probabilita'  di  fondamento  della pretesa tributaria, rilevabile in
 base alle decisioni che intervengono nei  vari  gradi  del  giudizio"
 (sentenza n. 63/1982);
      che,  per  quanto  precede,  la questione deve essere dichiarata
 manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  700  cod.  proc.   civ.,   sollevata,   in
 riferimento  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per i
 procedimenti cautelari del Tribunale di Sanremo con ordinanza del  17
 gennaio 1994.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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