N. 332 ORDINANZA 7 - 22 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziale - Controllo dell'autorita' giudiziaria ordinaria sui provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia e dei suoi delegati che impongono restrizioni alla liberta' personale - Omessa previsione - Identica questione gia' decisa dalla Corte come non fondata (v. sentenza n. 410/1993) - Manifesta infondatezza. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41- bis, secondo comma). (Cost., artt. 3, 13, 24, 111 e 113).(GU n.33 del 10-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della liberta'), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 16 marzo 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Lecce sui reclami riuniti proposti da Donatiello Giovanni ed altri, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal Tribunale di sorveglianza di Milano sul reclamo proposto da Mellone Ferdinando, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, "nella parte in cui non prevede il controllo dell'autorita' giudiziaria sui provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia e dei suoi delegati che impongono restrizioni della liberta' personale"; che ad avviso del giudice a quo, poiche' la norma impugnata comporta un provvedimento di sospensione del normale trattamento penitenziario ad opera della pubblica amministrazione (Ministro di grazia e giustizia), e non prevede alcuna forma di reclamo o impugnazione in via giurisdizionale, detta disciplina contrasterebbe con le garanzie sancite dagli artt. 13 e 111 della Costituzione sulla riserva di giurisdizione in ordine alla restrizione della liberta' personale e sulla possibilita' di sindacato giurisdizionale sui detti provvedimenti; che anche il Tribunale di sorveglianza di Milano dubita della legittimita' della medesima norma in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione; e quindi, in sintesi: per la mancata previsione di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti di sospensione del trattamento penitenziario ordinario (in riferimento all'art. 24 della Costituzione), per la ingiustificata disparita' di trattamento in raffronto alla possibilita' del reclamo giurisdizionale riconosciuta avverso i provvedimenti ministeriali che dispongono il regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14- ter dell'Ordinamento penitenziario (art. 3 della Costituzione), e, in- fine, per la mancanza di tutela giurisdizionale avverso provvedimenti della pubblica amministrazione (art. 113 della Costituzione); Considerato che i provvedimenti di rimessione investono la medesima norma di legge, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che questione sostanzialmente identica a quella sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Milano e' gia' stata esaminata e decisa con sentenza n. 410/1993 di non fondatezza nei sensi di cui in motivazione; che anche per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Lecce questa Corte, sia con la citata sentenza n. 410, sia con la precedente n. 349 del 1993, ha gia' avuto modo di esaminare la legittimita' della norma sotto profili analoghi a quelli ora sollevati concludendo per la non fondatezza della questione sulla base di un'interpretazione aderente al dettato costituzionale; che, in particolare, nella sentenza da ultimo citata questa Corte ha affermato che una corretta lettura della norma non consente l'adozione di provvedimenti suscettibili di incidere sul grado di liberta' personale del detenuto, ma soltanto di adottare delle misure che gia' nella sostanza appartengono alla competenza di ciascuna amministrazione penitenziaria, e che, pur potendo comportare un maggiore o minore contenuto afflittivo per chi ad esse e' assoggettato, non esulano dall'ambito delle modalita' di esecuzione di un titolo di detenzione gia' adottato con le previste garanzie costituzionali; che, inoltre, anche la possibilita' di ottenere un sindacato giurisdizionale sulla legittimita' di detti provvedimenti e' stata esplicitamente affermata, in entrambe le citate decisioni, come "costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 della Costituzione", con riconoscimento della competenza in capo alla medesima autorita' giurisdizionale ordinaria cui e' demandato il controllo sull'applicazione del regime di sorveglianza particolare disciplinato dagli artt. 14- bis e segg. dell'Ordinamento penitenziario (v. sentenza n. 410/1993); che le suddette argomentazioni valgono pienamente ad escludere ogni contrasto della norma, cosi' interpretata, anche con l'art. 111 della Costituzione invocato dal Tribunale di sorveglianza di Lecce; che pertanto entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate; Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41- bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esercizio delle misure privative e limitative della liberta') sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in riferimento agli artt. 13 e 111 della Costituzione, e dal Tribunale di sorveglianza di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0947