N. 333 ORDINANZA 7 - 22 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Legge penale - Imputato prosciolto per infermita' psichica - Obbligo del giudice di ordinare il ricovero in manicomio giudiziario - Questione gia' decisa con ordinanza n. 24/1985 e sentenza n. 139/1982 - Manifesta inammissibilita'. (C.P., art. 222). (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).(GU n.33 del 10-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Gabrile PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Rebuffi Alberto, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Rebuffi Alberto, imputato di rapina e lesione in danno del padre, il Tribunale di Savona disponeva una perizia psichiatrica che accertava la pericolosita' sociale dell'imputato, riferibile esclusivamente all'ambito familiare; che, nel condividere le conclusioni del perito, il tribunale prospettava la necessita' di decidere per il proscioglimento dell'imputato e il suo ricovero in un "manicomio giudiziario" (recte: ospedale psichiatrico giudiziario) per un tempo non inferiore a due anni; che, ad avviso del Tribunale, l'art. 222 codice penale - nella parte in cui obbliga il giudice a ordinare il ricovero dell'imputato prosciolto per infermita' psichica in un "manicomio giudiziario" - e' in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma non attribuirebbe al giudice il potere di scegliere la misura di sicurezza adeguata all'entita' del fatto e alla concreta pericolosita' dell'imputato, ma imporrebbe di trattare in modo uguale situazioni fra loro diverse (onde il contrasto con l'art. 3 della Costituzione); che, in particolare, non sarebbe idonea ad allontanare il sospetto di incostituzionalita' della norma "la diversita' di durata minima stabilita in relazione alla pena edittale astrattamente irrogabile per il fatto commesso"; che, avendo il perito previsto un aggravamento delle condizioni psichiche del soggetto qualora fosse ricoverato in un "manicomio giudiziario", la norma sarebbe altresi' censurabile per la mancata previsione del ricovero del prosciolto in una "comunita' terapeutica per malati di mente" del tipo di quella prevista dalla legge n. 180 del 1978 (violazione del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, applicabile, ad avviso del giudice a quo, anche alle misure di sicurezza); che e' intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione in base alla consolidata giurisprudenza della Corte che ritiene non applicabile l'art. 27, terzo comma, della Costituzione alle misure di sicurezza (sentenze nn. 139/1982, 106/1972 e 68/1967), ma riferibile esclusivamente alle pene; che con ordinanza n. 24 del 1985 questa Corte ha, altresi', dichiarato inammissibile analoga questione di costituzionalita' della norma impugnata sulla considerazione che gli interventi di innovazione normativa, conseguenti all'accoglimento, esulerebbero del tutto dai suoi poteri, in quanto comporterebbero "l'esercizio di scelte discrezionali rientranti nell'esclusiva competenza del legislatore". Considerato che l'ordinanza di rimessione, con la richiesta d'una nuova disciplina delle norme applicabili in seguito al proscioglimento per totale infermita' psichica, nulla aggiunge nella sostanza alle argomentazioni gia' esaminate e respinte con l'ordinanza n. 24 del 1985 e la sentenza n. 139 del 1982.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 c.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0948