N. 333 ORDINANZA 7 - 22 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Legge penale - Imputato prosciolto per infermita' psichica -  Obbligo
 del  giudice  di  ordinare  il  ricovero  in  manicomio giudiziario -
 Questione gia' decisa con ordinanza n. 24/1985 e sentenza n. 139/1982
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 222).
 
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
 
(GU n.33 del 10-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Gabrile PESCATORE;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del codice
 penale,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  4  novembre  1993  dal
 Tribunale  di  Savona  nel  procedimento  penale  a carico di Rebuffi
 Alberto, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1994  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  25  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  procedimento  penale  a carico di
 Rebuffi Alberto, imputato di rapina e lesione in danno del padre,  il
 Tribunale  di Savona disponeva una perizia psichiatrica che accertava
 la pericolosita'  sociale  dell'imputato,  riferibile  esclusivamente
 all'ambito familiare;
      che,  nel  condividere  le  conclusioni del perito, il tribunale
 prospettava  la  necessita'  di  decidere  per   il   proscioglimento
 dell'imputato e il suo ricovero in un "manicomio giudiziario" (recte:
 ospedale  psichiatrico  giudiziario) per un tempo non inferiore a due
 anni;
      che, ad avviso del Tribunale, l'art. 222 codice penale  -  nella
 parte  in cui obbliga il giudice a ordinare il ricovero dell'imputato
 prosciolto per infermita' psichica in un "manicomio giudiziario" - e'
 in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma,  della  Costituzione,
 in  quanto  la  norma  non  attribuirebbe  al  giudice  il  potere di
 scegliere la misura di sicurezza adeguata  all'entita'  del  fatto  e
 alla  concreta pericolosita' dell'imputato, ma imporrebbe di trattare
 in modo uguale situazioni fra loro diverse  (onde  il  contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione);
      che,  in  particolare,  non  sarebbe  idonea  ad  allontanare il
 sospetto di incostituzionalita' della norma "la diversita' di  durata
 minima  stabilita  in  relazione  alla  pena  edittale  astrattamente
 irrogabile per il fatto commesso";
      che, avendo il perito previsto un aggravamento delle  condizioni
 psichiche  del  soggetto  qualora  fosse  ricoverato in un "manicomio
 giudiziario", la norma sarebbe altresi' censurabile  per  la  mancata
 previsione  del ricovero del prosciolto in una "comunita' terapeutica
 per malati di mente" del tipo di quella prevista dalla legge  n.  180
 del 1978 (violazione del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione,
 applicabile,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  anche alle misure di
 sicurezza);
      che e' intervenuto il presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo  per  l'infondatezza  della  questione   in   base   alla
 consolidata  giurisprudenza  della  Corte che ritiene non applicabile
 l'art. 27, terzo comma, della Costituzione alle misure  di  sicurezza
 (sentenze   nn.   139/1982,   106/1972   e  68/1967),  ma  riferibile
 esclusivamente alle pene;
      che con ordinanza n. 24 del  1985  questa  Corte  ha,  altresi',
 dichiarato inammissibile analoga questione di costituzionalita' della
 norma   impugnata   sulla   considerazione   che  gli  interventi  di
 innovazione normativa, conseguenti all'accoglimento, esulerebbero del
 tutto dai suoi poteri,  in  quanto  comporterebbero  "l'esercizio  di
 scelte   discrezionali   rientranti   nell'esclusiva  competenza  del
 legislatore".
    Considerato che l'ordinanza di rimessione, con la richiesta  d'una
 nuova    disciplina   delle   norme   applicabili   in   seguito   al
 proscioglimento per totale infermita' psichica, nulla aggiunge  nella
 sostanza   alle   argomentazioni   gia'   esaminate  e  respinte  con
 l'ordinanza n. 24 del 1985 e la sentenza n. 139 del 1982.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  222   c.p.   sollevata,   in
 relazione  agli  artt.  3  e  27, terzo comma, della Costituzione dal
 Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
                       Il Presidente: PESCATORE
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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