N. 335 ORDINANZA 7 - 22 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Legge  penale  - Rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria in
 ragione delle possibilita' economiche del condannato - Limitazioni  -
 Ius  superveniens:  d.-l.  23  gennaio  1993,  n.  16  -  Intervenuta
 depenalizzazione della fattispecie di cui e' questione  -  Intervento
 integrativo del d.-l. 30 agosto 1993, n.  331 - Necessita' di riesame
 della  rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice
 a quo.
 
 (C.P., art. 133- ter)
 
(GU n.33 del 10-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  133-  ter  del
 codice  penale,  promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1993 dal
 Magistrato  di  sorveglianza   di   Venezia   nel   procedimento   di
 sorveglianza nei confronti di Mantoan Amerigo, iscritta al n. 154 del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Venezia, chiamato  a
 pronunciarsi  sulla  conversione  in  liberta' controllata della pena
 pecuniaria irrogata nei confronti di tale  Mantoan  Amerigo  "per  il
 reato di cui all'art. 13 legge 2 maggio 1957, n. 474" (recte: art. 13
 del  decreto-legge  5  maggio  1957, n. 271, convertito dalla legge 2
 luglio 1957, n. 474), ha sollevato, in riferimento all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 133-
 ter  del  codice  penale, nella parte in cui non consente la maggiore
 rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria  in  ragione  delle
 comprovate ed effettive possibilita' economiche del condannato;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
 rimessione, l'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo  1993,  n.
 75,  ha  depenalizzato  la  fattispecie in ordine alla quale e' stata
 pronunciata condanna,  stabilendo  per  essa  l'applicazione  di  una
 sanzione amministrativa;
      che,  a  sua  volta,  l'art.  12,  comma 3, del decreto-legge 30
 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
 ottobre  1993,  n.  427,  ha stabilito che la disposizione del citato
 art. 5, comma 6-bis, del d.l. n. 16 del 1993  si  applica  in  deroga
 all'art.  20  della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni
 commesse antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
 indicata  legge  di  conversione n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2,
 secondo e terzo comma, del codice penale;
      e che, pertanto, va  disposta  la  restituzione  degli  atti  al
 giudice   rimettente   perche'   valuti   se,  alla  luce  dello  ius
 superveniens,  la  questione  sollevata  sia  tuttora  rilevante  nel
 procedimento a quo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di
 Venezia.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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