N. 336 ORDINANZA 7 - 22 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Legge  penale  -  Applicabilita'  delle sanzioni sostitutive ai reati
 previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge 10  maggio  1976,  n.
 319   -   Esclusione   -  Norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima dalla  Corte  con  sentenza  n.    254/1994  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).
 
(GU n.33 del 10-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  secondo
 comma,  della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
 penale), promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1993  dal  Pre-
 tore  di  Asti, il 16 marzo 1994 dalla Corte di appello di Torino, il
 15 febbraio 1994 dal Pretore di Saluzzo (n. 2 ordinanze), il 9 e il 4
 febbraio, il 9 marzo ed il 14 gennaio 1994 dal  Pretore  di  Bologna,
 rispettivamente  iscritte  ai nn. 182, 275, 293, 294, 298, 299, 300 e
 301 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica nn. 15, 21, 22 e 23, prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Udito nella camera di consiglio del 6 luglio il  Giudice  relatore
 Giuliano Vassalli.
    Ritenuto  che il Pretore di Asti ha, con ordinanza del 22 novembre
 1993,  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981,
 n. 689, nella parte in cui esclude  l'applicabilita'  delle  sanzioni
 sostitutive  ai reati previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge
 10 maggio 1976, n. 319;
      che un'identica questione hanno sollevato anche  il  Pretore  di
 Bologna,  con quattro ordinanze del 14 gennaio 1994, 4 febbraio 1994,
 9 febbraio 1994 e 9 marzo  1994,  il  Pretore  di  Saluzzo,  con  due
 ordinanze,  entrambe  del  15  febbraio 1994 e la Corte di appello di
 Torino, con ordinanza del 16 marzo 1994;
      che in nessuno dei giudizi si e' costituita la parte privata ne'
 ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che,  attesa  l'identita' delle questioni, i relativi
 giudizi vanno riuniti;
      che questa  Corte,  con  sentenza  n.  254  del  1994,  ha  gia'
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  60,  secondo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio "nella parte  in
 cui  esclude  che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti
 dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per  la
 tutela delle acque dall'inquinamento)";
      e  che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 24   novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale)  gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo con  sentenza  n.  254  del
 1994,  "nella  parte  in  cui  esclude  che  le  pene  sostitutive si
 applichino ai reati previsti dagli artt.  21  e  22  della  legge  10
 maggio   1976,   n.   319   (norme   per   la   tutela   delle  acque
 dall'inquinamento)", questione sollevata dal  Pretore  di  Asti,  dal
 Pretore  di  Bologna, dal Pretore di Saluzzo e dalla Corte di appello
 di Torino con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 94C0951