N. 337 ORDINANZA 7 - 22 luglio 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento    penitenziario   -   Istanza   di   permesso-premio   -
 Dichiarazione  di  inammissibilita'  da  parte   del   magistato   di
 sorveglianza  - Presunta violazione del principio del contraddittorio
 - Prospettazione della questione in modo difforme da quella di  fatto
 gia' applicata dal tribunale - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  26  luglio  1975, n. 354, art. 30- bis, terzo e quarto comma,
 aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450).
 
(GU n.33 del 10-8-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e
 quarto  comma,  della  legge  26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta'), aggiunto  dall'art.  2  della
 legge  20  luglio  1977,  n. 450, promosso con ordinanza emessa il 16
 novembre 1993 dal Tribunale di Sorveglianza di  Brescia  sull'istanza
 proposta da Diego Giammona, iscritta al n. 206 del registro ordinanze
 1994  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
 prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1994 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che,  con  ordinanza  emessa  il  16  novembre  1993  nel
 procedimento  promosso  da  Diego  Giammona avverso il decreto con il
 quale il magistrato di sorveglianza  aveva  dichiarato  inammissibile
 l'istanza  di permesso premio avanzata dall'interessato, il Tribunale
 di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.
 13,  24,  27  e  111  della  Costituzione,  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26
 luglio  1975,  n.  354  (Norme   sull'ordinamento   penitenziario   e
 sull'esecuzione  delle misure privative e limitative della liberta'),
 aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, nella  parte
 in cui esclude l'applicazione del procedimento di sorveglianza, cosi'
 come regolato dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale;
      che secondo la disposizione denunciata il provvedimento motivato
 del  magistrato  di sorveglianza sull'istanza di permesso deve essere
 comunicato immediatamente e senza formalita' al pubblico ministero ed
 all'interessato, i quali entro ventiquattro ore  dalla  comunicazione
 possono  proporre  reclamo al tribunale di sorveglianza, che, assunte
 eventualmente sommarie  informazioni,  provvede  entro  dieci  giorni
 dalla ricezione del reclamo;
      che  il  giudice  rimettente  ritiene, sulla base di una diversa
 scelta interpretativa, che debbano essere applicati  al  reclamo  del
 condannato  in tema di permesso premio gli artt. 666 e 678 del codice
 di procedura penale, con la concessione dei termini ivi previsti,  il
 rispetto   integrale   del   contraddittorio,  la  ricorribilita'  in
 cassazione del provvedimento sul reclamo. Lo stesso  giudice  ritiene
 che una diversa disciplina contrasti con i principi di inviolabilita'
 della  liberta'  personale,  del  diritto  di  difesa, della funzione
 rieducativa della pena, della impugnabilita' di tutti i provvedimenti
 giurisdizionali sulla liberta' personale;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile  e  comunque
 non fondata;
    Considerato   che   il  Tribunale  di  sorveglianza  prospetta  la
 questione   di   legittimita'   costituzionale   della   disposizione
 denunciata sulla base di una interpretazione diversa da quella che ha
 fatto   propria   ed   ha   gia'  applicato.  Difatti,  discostandosi
 dall'indirizzo  giurisprudenziale  prevalente, nell'esame del reclamo
 proposto dal condannato in materia di permesso premio ha  seguito  il
 procedimento  previsto  dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura
 penale, fissando la  data  dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e
 facendone  dare avviso al procuratore generale, all'interessato ed al
 difensore, con l'avvertenza della facolta' di depositare  memorie  in
 cancelleria e della possibilita' per il condannato di essere tradotto
 all'udienza stessa o di farsi sentire personalmente dal magistrato di
 sorveglianza del luogo;
      che,   inoltre,   il   dubbio   di  legittimita'  costituzionale
 concernente l'impugnabilita' della  decisione  non  appare  rilevante
 nella  fase  di giudizio in corso dinanzi al Tribunale rimettente, in
 quanto anticipa una questione che presuppone l'avvenuta decisione sul
 reclamo, in ordine alla quale puo' successivamente porsi il  problema
 dell'esperibilita' del ricorso per cassazione;
      che,  pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve
 essere dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma,
 della  legge  26  luglio  1975,  n.   354   (Norme   sull'ordinamento
 penitenziario  e  sull'esecuzione delle misure privative e limitative
 della liberta'), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977,  n.
 450,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 13, 24, 27 e 111 della
 Costituzione,  dal  Tribunale  di   sorveglianza   di   Brescia   con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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