N. 337 ORDINANZA 7 - 22 luglio 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Istanza di permesso-premio - Dichiarazione di inammissibilita' da parte del magistato di sorveglianza - Presunta violazione del principio del contraddittorio - Prospettazione della questione in modo difforme da quella di fatto gia' applicata dal tribunale - Manifesta inammissibilita'. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30- bis, terzo e quarto comma, aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450).(GU n.33 del 10-8-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia sull'istanza proposta da Diego Giammona, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 novembre 1993 nel procedimento promosso da Diego Giammona avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio avanzata dall'interessato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, nella parte in cui esclude l'applicazione del procedimento di sorveglianza, cosi' come regolato dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale; che secondo la disposizione denunciata il provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza sull'istanza di permesso deve essere comunicato immediatamente e senza formalita' al pubblico ministero ed all'interessato, i quali entro ventiquattro ore dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, che, assunte eventualmente sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo; che il giudice rimettente ritiene, sulla base di una diversa scelta interpretativa, che debbano essere applicati al reclamo del condannato in tema di permesso premio gli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, con la concessione dei termini ivi previsti, il rispetto integrale del contraddittorio, la ricorribilita' in cassazione del provvedimento sul reclamo. Lo stesso giudice ritiene che una diversa disciplina contrasti con i principi di inviolabilita' della liberta' personale, del diritto di difesa, della funzione rieducativa della pena, della impugnabilita' di tutti i provvedimenti giurisdizionali sulla liberta' personale; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che il Tribunale di sorveglianza prospetta la questione di legittimita' costituzionale della disposizione denunciata sulla base di una interpretazione diversa da quella che ha fatto propria ed ha gia' applicato. Difatti, discostandosi dall'indirizzo giurisprudenziale prevalente, nell'esame del reclamo proposto dal condannato in materia di permesso premio ha seguito il procedimento previsto dagli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e facendone dare avviso al procuratore generale, all'interessato ed al difensore, con l'avvertenza della facolta' di depositare memorie in cancelleria e della possibilita' per il condannato di essere tradotto all'udienza stessa o di farsi sentire personalmente dal magistrato di sorveglianza del luogo; che, inoltre, il dubbio di legittimita' costituzionale concernente l'impugnabilita' della decisione non appare rilevante nella fase di giudizio in corso dinanzi al Tribunale rimettente, in quanto anticipa una questione che presuppone l'avvenuta decisione sul reclamo, in ordine alla quale puo' successivamente porsi il problema dell'esperibilita' del ricorso per cassazione; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-bis, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), aggiunto dall'art. 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 94C0952