N. 497 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 maggio 1994
N. 497 Ordinanza emessa il 31 maggio 1994 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Schittulli Gianni Processo penale - Unico reato permanente (nella specie: diserzione) gia' "interrotto" giudizialmente - Possibilita' di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilita' di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalita' della pena e di personalita' della responsabilita' penale. (C.P.P. 1988, art. 649). (Cost., artt. 3, 25 e 27).(GU n.38 del 14-9-1994 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Schittulli Gianni, nato il 7 aprile 1972 a Corato (Bari), atto di nascita n. 181/I/A, ed ivi residente in via Sant'Emilia, 126, celibe, censurato, apprendista segantino; soldato nella forza assente del distretto militare di Bari, libero, imputato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) perche', soldato nella forza assente del distretto militare di Bari, condannato per diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) dal tribunale militare di Padova in data 16 marzo 1993 ometteva senza giusto motivo di presentarsi ad una qualsiasi autorita' militare dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora. In esito al pubblico ed orale dibattimento. FATTO E DIRITTO Con sentenza del 16 marzo 1993 (irrevocabile il 1$ ottobre 1993) il soldato Schittulli Gianni veniva condannato da questo tribunale militare per reato di diserzione (art. 148, n. 2, del c.p.m.p.) in relazione ad un'assenza che, iniziata il 15 aprile 1992, ancora non era cessata alla data del giudizio. Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per un secondo reato di assenza dal servizio decorrente dal 16 marzo 1993, data della pronuncia di questo tribunale. Ma con sentenza del 29 settembre 1993 il g.u.p. dichiarava non luogo a procedere per quest'ulteriore reato ostandovi il principio del ne bis in idem a norma dell'art. 649 del c.p.p. A seguito di impugnativa del procuratore generale, la corte militare d'appello, sezione di Verona, in riforma di quest'ultima decisione ha disposto, tuttavia, il rinvio a giudizio dinanzi a questo tribunale per il reato in epigrafe, in relazione all'assenza che a tutt'oggi perdura a decorrere dal detto 15 aprile 1992. Osserva il giudice d'appello che la prosecuzione della condotta criminosa dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato della stessa specie, come tale da giudicare senza che per cio' venga violata la preclusione dell'art. 649 del c.p.p. A conclusione dell'odierno dibattimento, il pubblico ministero ha chiesto sollevarsi questione di legittimita' dell'art. 649 del c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione. La difesa si e' associata. Questo tribunale ritiene che la decisione della corte militare d'appello sia corretta.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza con l'esclusione del nome dell'imputato citato nell'ultimo capoverso di motivazione (Schittulli invece di Zanfardino) (Reg. ord. n. 496/1994). 94C0956