N. 507 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 1994

                                N. 507
 Ordinanza  emessa  il  7 marzo 1994 dalla pretura di Bologna, sezione
 distaccata di Budrio nel procedimento  penale  a  carico  di  Sermasi
 Maurizio
 Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi -
    Ambito  di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai
    reati (nella specie  contestati  all'improvviso)  di  inquinamento
    idrico  previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da analoghe
    o piu' gravi figure criminose previste dal d.P.R.  n.  915/1982  e
    dal d.P.R. n. 203/1988 (riguardanti rispettivamente l'inquinamento
    da  rifiuti  e l'inquinamento atmosferico) e dal d.l. n. 133/1992
    relativo all'inquinamento idrico ed in particolare  agli  scarichi
    di  sostanze  pericolose  -  Lesione  del principio di uguaglianza
    sotto il profilo della disparita'  di  trattamento  di  situazioni
    omogenee.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.38 del 14-9-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  emesso  la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 7
 marzo 1994 nel procedimento penale a carico di Sermasi Maurizio, nato
 a Bologna il 15 febbraio 1941 e residente a San  Lazzaro  di  Savena,
 via Martiri di Pizzocalvo n. 83, imputato:
      A)  del  reato  p.  e  p. dall'art. 21 della legge n. 319/1976 e
 dall'art. 81 cpv. del c.p. perche', quale consigliere delegato  della
 S.p.a. Giesse, con compiti di direzione nell'area tecnico produttiva,
 effettuava   scarichi   in  pubblica  fognatura  delle  acque  reflue
 derivanti  dal  processo  produttivo  (attivita'  di  produzione   di
 accessori  per  serramenti di alluminio); scarichi eccedenti i limiti
 di tollerabilita' fissati nella tab. C alla legge n. 319/1976  e  nel
 regolamento  comunale  per  lo scarico in pubblica fognatura (solfiti
 mg/l 4.90 il 24 novembre 1992 e 4.60 il 9 febbraio 1993);
      B) del reato p. e p. dall'art. 21, primo comma, della  legge  n.
 319/1976  perche'  effettuava  gli scarichi di cui al precedente capo
 senza essere in possesso di autorizzazione.
    In Budrio il 24 novembre 1992 e 9 febbraio 1993.
    Rilevato che la difesa degli imputati ha sollevato la questione di
 incostituzionalita'  dell'art.  60,  secondo  comma,  della  legge n.
 689/1981, in relazione all'art.  21  della  legge  n.  319/1976,  con
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    La  difesa prospetta la illegittimita' costituzionale dell'art. 60
 della legge n. 689/1981 (che prevede la sostituibilita' di certa pena
 detentiva con misure alternative) in relazione  agli  artt.  3  e  24
 della Costituzione, in quanto tale norma:
      1)  pur  modificata  dall'art.  5 della legge n. 296/1993 che ha
 elevato i limiti di pena detentiva entro  i  quali  e'  possibile  la
 applicazione   di   sanzioni   sostitutive,  mantiene  la  esclusione
 oggettiva da tale beneficio del reato contestato (art. 21 della legge
 n. 319/1976);
      2) per  l'art.  21  citato  si  e'  determinata  una  situazione
 comparativa   con   altre  disposizioni  di  legge  che  rende  ormai
 ingiustificabile la esclusione oggettiva dal beneficio.
    Si ricorda a propostito che a seguito della legge n.  296/1993  la
 Corte  costituzionale  con  sentenza  n.  249/1993  ha  dichiarato la
 illegittimita' dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981  nella  parte
 in  cui  stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato
 previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p. limitatamente
 ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
 infortuni  sul  lavoro:  tale   esclusione   era   infatti   divenuta
 inconciliabile  con  la  nuovamente  introdotta sostituibilita' della
 pena erogata per il reato di omicidio colposo.
    In  particolare  da  ultimo  alla  fondamentale  legge  Merli,  in
 attuazione  di alcune direttive C.E.E., si e' giustapposto il decreto
 legislativo  27  gennaio  1992,  n.  133,  in  materia  di   scarichi
 industriali   di   sostanze   pericolose  nelle  acque,  che  intende
 salvaguardare  le  acque  interne  superficiali,  le   acque   marine
 territoriali,  le acque interne del litorale e le fognature pubbliche
 "dagli scarichi di sostanze o energie le cui conseguenze  siano  tali
 da  mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi
 e  al  sistema  ecologico  idrico,  compromettere  le  attrattive   o
 ostacolare altri usi legittimi delle acque".
    L'art.  18  di  tale  decreto  al  quarto e quinto comma contempla
 ipotesi di reato correlate a quelle dell'art. 21 della  legge  Merli.
 Il quarto comma punisce con l'arresto fino a due anni l'effettuazione
 di  uno  scarico  con  valori  inquinanti superiori ai limiti fissati
 dall'allegato B (che contempla sostanze pericolose quali il  mercurio
 e il cadmio).
    Il  quinto  comma  sanziona  con  l'arresto  da 3 mesi a 3 anni la
 violazione del divieto assoluto di scarico nelle  acque  sotterranee,
 sul  suolo  e nel sottosuolo delle sostanze contenute nell'allegato A
 (di provato potere cancerogeno).
    Orbene  per   tali   fattispecie   contravvenzionali   non   opera
 certamente, per difetto di esplicita previsione o di norme di rinvio,
 il divieto di sostituzione delle pene detentive previsto dall'art. 60
 della legge n. 689 del 1981 per l'art. 21 della legge Merli.
    Tale disparita' di trattamento non pare trovare giustificazione in
 quanto le norme poste a confronto tutelano lo stesso bene.
    Il  p.m.  ha osservato in udienza, opponendosi alla eccezione, che
 l'esclusione della sostituibilita' delle pene previste  dall'art.  21
 della  legge  n.  319/1976  pare ragionevole poiche' tale fattispecie
 penale e' diversamente costruita rispetto a quella dell'art.  18  del
 d.l.  n.  133/1992. Quest'ultima avrebbe una funzione di presidio al
 preventivo  adempimento   e   controllo   amministrativo   (vedi   in
 particolare gli artt. 9 e 15 del d.l. n. 133/1992), mentre l'art. 21
 svolgerebbe una funzione piu' repressiva.
    Al  riguardo,  sarebbe  significativa la diversa graduazione delle
 pene nell'art. 18 - piu' alte per la mancanza di  autorizzazione  che
 per  lo  scarico oltre limiti tabellari - rispetto all'art. 21 - piu'
 alte  per  lo  scarico  oltre  i  limiti  che  per  la  mancanza   di
 autorizzazione.
    Va pero' rilevato che l'art. 60 della legge n. 689/1981 esclude la
 sostituibilita' della pena per tutte le fattispecie di reato previste
 dall'art.  21  della  legge n. 319/1976, sia quelle con funzione piu'
 "preventiva" (mancanza di autorizzazione ex primo comma), sia  quelle
 con  funzione  piu' "repressiva" (superamento dei limiti tabellari ex
 secondo comma). Al contrario,  non  e'  prevista  l'esclusione  della
 sostituibilita'  della pena per nessuna delle analoghe fattispecie di
 cui all'art. 18 del d.l.  n.  133/1992,  sia  quelle  relative  alla
 mancata  autorizzazione  (primo e secondo comma), sia quelle relative
 al superamento dei limiti tabellari (terzo e quarto comma).
    L'introduzione del d.l.  n.  13/1994  non  influisce  sul  quadro
 normativo di riferimento sopra tracciato, in considerazione del fatto
 che  gia'  il precedente decreto-legge di analogo tenore non e' stato
 convertito (vedi  comunicato  Gazzetta  Ufficiale  n.  11  datata  15
 gennaio  1994)  e  non appare quindi certa la definitiva introduzione
 del disposto del citato decreto nel quadro normativo di riferimento.
    Non  appare  quindi  manifestamente  infondato  il  dubbio   sulla
 ragionevolezza   della   disparita'   di  trattamento  rispetto  alla
 sostituibilita'  della  pena  delle   analoghe   fattispecie   penali
 disegnate  negli  artt.  21 della legge n. 319/1976 e 18 del d.l. n.
 133/1992.
    Si chiede pertanto alla Corte costituzionale di  stabilire  se  in
 tale  situazione normativa la esclusione oggettiva dell'art. 21 della
 legge n. 319/1976  dalla  possibilita'  di  sostituzione  della  pena
 detentiva  ex  art.  60  della  legge  n.  689/1981  costituisca  una
 disparita' di trattamento ingiustificata e contrastante con l'art.  3
 della Costituzione.
   La  rilevanza  della  questione  si  determina  in  relazione  alla
 richiesta di applicazione della pena ex art.  444  del  c.p.p.  nella
 misura  di gg. 60 di arresto per il capo a) e gg. 40 per il capo b) e
 nella relativa richiesta di sostituzione di tale pena  detentiva  con
 la  sanzione  pecuniaria,  richiesta  a cui il p.m. in udienza non ha
 prestato il proprio consenso riferendosi al divieto  di  sostituzione
 della pena ex art. 60 della legge nn. 689/1981.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953
 il  pretore  di  Bologna,  sezione  distaccata  di  Budrio,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge  n.  689/1981
 in  relazione  all'art.  3 della Costituzione, nella parte in cui non
 consente l'applicazione  della  pena  sostitutiva  al  reato  di  cui
 all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976;
    Dichiara  sospeso  il  presente procedimento e ordina la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria  per  gli  adempimenti  di  competenza  nei
 riguardi  delle  parti  e  perche' copia della presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
      Budrio, addi' 7 marzo 1994
                           Il pretore: BETTI

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