N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 1994
N. 511 Ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal Corte di cassazione, sezioni unite civili, sul ricorso proposto da Messina Salvatore contro al procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione ed altri Consiglio della magistratura militare - Previste identiche attribuzioni, comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, a quelle del Consiglio superiore della magistratura - Regolamentazione del procedimento disciplinare, per i magistrati militari con le norme in vigore per i magistrati ordinari - Previsto esercizio delle funzioni di pubblico ministero da parte del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione - Violazione del precetto che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali. (Legge 30 dicembre 1988, n. 561, art. 1, n. 3). (Cost., art. 102).(GU n.38 del 14-9-1994 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3612/1993 del r.g. aa.cc., proposto da Salvatore Messina, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Palumbo n. 3, presso lo studio dell'avv. Nuri Venturelli, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro procuratore la suprema Corte di cassazione, Ministro di grazia e giustizia, Ministro della difesa e Consiglio della magistratura militare, intimati, avverso la sentenza n. 3/1992 del consiglio della magistratura militare, in sede disciplinare emessa il 18 novembre 1992; Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25 febbraio 1993 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Amirante; Udito l'avv. N. Venturelli; Udito il p.m., nella persona del dott. Mirto Aloidi, avv. generale presso la Corte suprema di cassazione che ha concluso per l'inammissibilita'del ricorso e in subordine alla remissione degli atti alla Corte costituzionale; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione del Consiglio della magistratura militare, in sede disciplinare, del 18 novembre 1992, al dott. Salvatore Messina, sostituto procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Palermo, veniva inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento. Contro tale decisione, comunicatagli il 0? gennaio 1993, il dott. Messina ha proposto il ricorso a questa sezioni unite, notificato il 19 marzo 1993 al Ministro della difesa ed al procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione, nonche' al Ministro di grazia e giustizia ed allo stesso Consiglio della magistratura militare. Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Per la prima volta, con il presente ricorso, queste sezioni unite vengono chiamate a giudicare sull'impugnazione avverso una decisione, in sede disciplinare, del Consiglio della magistratura militare. Poiche' nessuna espressa norma di legge dispone su siffatta impugnazione, e' necesaria un'indagine approfondita sulla sua ammissibilita'. Essa comporta che venga definita la natura dell'organo che l'ha emessa. Infatti, qualora il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare dovesse essere ritenuto organo di natura amministrativa, il ricorso sarebbe inammissibile, non potendo ammettersi, secondo i principi del nostro ordinamento processuale, l'impugnazione diretta di un atto amministrativo davanti alla Corte di cassazione. Qualora, al contrario, si dovesse propendere per la natura giurisdizionale del suindicato consiglio, in sede disciplinare, insorgerebbe la questione della legittimita' costituzionale delle norme che lo hanno istituito e quella conseguente della validita' della decisione emessa. 2. - E' pacifico che, mentre l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati ordinari e' fontamentalmente garantita dagli artt. 102 e segg. della Costituzione e correlativamente dalle leggi sul Consiglio superiore della magistratura e sull'ordinamento giudiziario, l'indipendenza dei giudici speciali deve essere assicurata, ai sensi dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione, con legge ordinaria, senza che sia prevista l'istituzione di organi, aventi la natura e la struttura proprie del Consiglio superiore della magistratura (v. Corte costituzionale 9 marzo 1988, n. 266). Infatti, per i magistrati amministrativi appartenenti ai t.a.r. ed al Consiglio di Stato, i poteri sono attribuiti al Consiglio di presidenza, ivi compresi quelli disciplinari (art. 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186). Analogamente, per i magistrati della Corte dei conti, la competenza, anche in materia disciplinare, spetta al Consiglio di presidenza (art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117), le cui decisioni sono impugnabili davanti ai tribunali amministrativi regionali (art. 12, ultimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 423). La natura amministrativa di entrambi gli organi, anche in sede disciplinare, non e' in discussione. 3. - Per i magistrati militari, l'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180, disponeva che fino alla costituizione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non piu' di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, fossero adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della Corte militare di appello. Essendosi dubitato della legittimita' costituzionale di tale norma, in quanto non indonea ad assicurare l'indipendenza dei magistrati militari con riferimento al citato art. 108, secondo comma, della Costituzione, della questione fu investita la Corte costituzionale. Questa con la sentenza 14 marzo 1984, n. 67, dichiaro' inammissibile la questione per incertezza nella prospettazione del petitum, ma, nel contempo, ribadi' "che andava assolto, senza ulteriori indugi, l'impegno di creare l'organo che effettivamente assicurasse l'indipendenza della magistratura militare". A distanza di anni, la questione fu riproposta e la Corte costituzionale dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consentiva che i provvedimenti di cui allo stesso articolo fossero ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione. La Corte, nel concludere la motivazione della pronuncia di illegittimita' costituzionale, affermo' che non poteva essere tollerata la protrazione ulteriore dell'inerzia del legislatore "nell'integralmente mandare ad effetto il chiaro, inequivocabile disposto di cui all'art. 108, secondo comma, della Costituzione". 4. - A seguito della pronuncia della Corte, del vuoto di disciplina da essa derivante e dal severo monito indirizzato al legislatore, con la legge 30 dicembre 1988, n. 561, e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare. Con la legge citata, e' stato creato un organo nuovo, a composizione mista, con membri di diritto, membri eletti dai magistrati militari, componenti "laici" non eletti, ma designati dai Presidenti delle due Camere, scelti nelle categorie cui devono appartenere i componenti "laici" del Consiglio superiore della magistratura (art. 104, quarto comma, della Costituzione), e presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione. Al Consiglio della magistratura militare, l'art. 1, n. 3, della citata legge istitutiva affida, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni, ivi comprese quelle disciplinari, previste per il Consiglio superiore della magistratura, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa, ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione il procuratore generale militare presso la medesima Corte. La novita' dell'organo fa insorgere la questione della legittimita' costituzionale della legge istitutiva, nella parte in cui, in materia disciplinare, ad esso sono attribuiti i poteri e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, poiche' e' ormai pressoche' unanime l'opionione che riconosce la natura giurisdizionale della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (v. Corte costituzionale n. 12/1971; Cass. n. 413/1969; Cassa. n. 506/1970), si deve stabilire se, istituendo il Consiglio della magistratura militare ed affidando ad esso le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, in particolare in materia disciplinare, il legislatore ordinario abbia violato il precetto dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione, che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali. 5. - Ritiene il collegio che la questione non sia manifestamente infondata. Infatti, non soltanto il Consiglio della magistratura militare e' stato modellato in gran parte sul Consiglio superiore della magistratura, con l'affidamento di tutte le attribuzioni proprie di quest'ultimo, ma si e' stabilito che il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Ora, tra tali norme, e' compreso l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che prevede l'impugnabilita' davanti alle sezioni unite di questa Corte dei provvedimenti in materia disciplinare. Siffatta previsione, come si e' rilevato, e' indice eloquente della natura giurisdizionale dell'organo, che ha emesso il provvedimento impugnabile. Inoltre, l'ultima parte del n. 3, art. 1, della legge n. 561/1988 stabilisce che nel procedimento disciplinare il procuratore generale militare esercita le funzioni di pubblico ministero. Sul punto, e' indiscutibile il rilievo che soltanto presso organi giurisdizionali e' concepibile la costituzione di un ufficio del pubblico ministero. 6. - Per concludere, la definizione del ricorso comporta che sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, nella parte in cui stabilisce che: a) in materia disciplinare, il Consiglio della magistratura militare ha le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura; b) che il procedimento disciplinare per i magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari; c) che le funzioni di pubblico ministro sono esercitate dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Questione che, per le considerazioni svolte, non appare manifestamente infondata.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 102 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, nella parte in cui stabilisce: a) che il Consiglio della magistratura militare, per i magistrati militari, in materia disciplinare, ha le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura; b) che il procedimento disciplinare per i magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari; c) che il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero; Sospende il processo; Dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso il 25 febbraio 1994. Il presidente: ZUCCONI GALLI FONSECA 94C0970