N. 514 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1994

                                N. 514
 Ordinanza   emessa  il  25  maggio  1994  dal  pretore  di  Gela  nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Emmanuello Rocco ed altri  e
 l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di disoccupazione
    ordinaria   per  i  lavoratori  agricoli  -  Esclusione  per  tali
    lavoratori con diritto al trattamento speciale  di  disoccupazione
    dell'aumento    dell'importo   dell'indennita'   giornaliera   del
    trattamento ordinario di disoccupazione stabilito dall'art. 13 del
    d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito  in  legge  n.  114/1974)  -
    Previsione  con  norma dichiarata interpretativa che ai lavoratori
    agricoli aventi diritto a trattamenti speciali  di  disoccupazione
    l'indennita' ordinaria di disoccupazione per le giornate eccedenti
    quelle  di  trattamento  speciale  e' dovuta nella misura fissa di
    lire ottocento giornaliere - Ingiustificata  deroga  al  principio
    della  rivalutabilita' dell'indennita' giornaliera affermata dalla
    giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 497/1988) -
    Incidenza sulla garanzia previdenziale.
 (D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 7, quarto comma, convertito in
    legge 20 maggio 1988, n. 160 e legge 24  dicembre  1993,  n.  537,
    art. 11, ventitreesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.38 del 14-9-1994 )
                              IL PRETORE
    Con   ricorso  depositato  in  cancelleria  il  7  dicembre  1993,
 Emmanuello Rocco ed altri, esponevano che:
      quali  lavoratori  agricoli,  abituali  od occasionali, iscritti
 negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,  avevano  percepito
 dall'I.N.P.S.  il  trattamento  di disoccupazione ordinaria del 1991,
 liquidato ai sensi dell'art. 13 della legge 16 aprile 1974,  n.  114,
 nella misura di L. 800 al giorno;
      la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 aprile 1988, n. 497,
 aveva  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale della norma, nella
 parte in cui non  prevedeva  alcun  meccanismo  volto  ad  assicurare
 l'adeguamento  del  valore  nominale  dell'indennita'  al costo della
 vita;
      l'art.7, primo comma, della legge 20 maggio 1988  aveva  fissato
 nella   misura  del  7,5  per  cento  della  retribuzione,  l'importo
 dell'indennita' giornaliera ma, il quarto comma dell'articolo  citato
 aveva  tuttavia  escluso  detta elevazione per i lavoratori agricoli,
 aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione;
      l'art. 11, ventitreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, aveva infine, specificato  che  ai  lavoratori  agricoli  aventi
 diritto  ai  trattamenti  speciali  di  disoccupazione,  l'indennita'
 ordinaria di disoccupazione, per  le  giornate  eccedenti  quelle  di
 trattamento  speciale,  era  dovuta  nella  misura fissa di L. 800 al
 giorno;
      eccepivano quindi l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  7,
 quarto  comma,  della  legge  20 maggio 1988, n. 160, e dell'art. 11,
 ventitreesimo  comma,  delle  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
 chiedevano  quindi  la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento, in misura
 rivalutata, dell'indennita' di disoccupazione ordinaria del 1991.
    Tardivamente costituitasi, l'I.N.P.S. eccepiva, tra l'atro, che il
 trattamento di disoccupazione dei lavoratori agricoli era  senz'altro
 piu' favorevole di quello assicurato alla generalita' di lavoratori.
    L'illegittimita'  costituzionale  sollevata  dai ricorrenti, oltre
 che rilevante ai fini della decisione della causa, che ha per oggetto
 il diritto dei ricorrenti a percepire un'indennita' di disoccupazione
 ordinaria di importo maggiore alle L. 800 al giorno, appare anche non
 manifestamente infondata.
    L'art. 7, quarto comma, del d.l. 21 marzo 1986, convertito  nella
 legge  20  maggio  1988,  n.  160, prevede che, per i soli lavoratori
 ocasionali e abituali, che abbiano diritto al trattamento speciale di
 disoccupazione, non  operi  l'aumento  dell'indennita'  ordinaria  di
 disoccupazione, stabilito dal primo comma dell'art. 7 citato.
    Per  tali lavoratori di conseguenza, le giornate di disoccupazione
 devono indennizzarsi per i  primi  novanta  giorni,  con  un'aliquota
 della  retribuzione giornaliera (art. 7 della legge 16 febbraio 1977,
 n. 37, ed art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457)  mentre,  per  i
 giorni  restanti, l'indennita' e' stabilita in misura fissa di L. 800
 al giorno, come confermato, anche dall'art. 11, ventitreesimo  comma,
 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    Tale  determinazione  appare  in  contrasto  con  l'art.  38 della
 Costituzione.
    Come gia' sottolineato dalla  sentenza  n.  497/1988  della  Corte
 costituzione,  l'effettiva garanzia di mezzi adeguati per le esigenze
 di vita dei lavoratori meritevoli di tutela sociale, non  puo'  venir
 assicurata da indennita' economiche di importo fisso; una norma, come
 quella  impugnata,  che non preveda un meccanismo di adeguamento alla
 progressiva  diminuzione  del  potere  di  acquisto   della   moneta,
 confligge   con  l'at.  38  della  Costituzione,  che  garantisce  ai
 lavoratori  il  diritto  sociale dell'apprestamento di mezzi adeguato
 alle esigenze della vita.
    Si sarebbe creata inoltre, una disparita' di  trattamento,  lesiva
 del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Appare  infatti  irragionevole  che  ai  soli  lavoratori agricoli
 eccezionali  (iscritti  negli  elenchi  per  un  numero  di  giornate
 superiore  a  51  ed  inferiore  a 101) e non anche a quelli abituali
 (iscritti negli elenchi per un numero di  giornate  non  inferiore  a
 151) ed occasionali (iscritti negli elenchi per un numero di giornate
 non  inferiore  a 101), sia stato assicurato un trattamento ordinario
 di disoccupazione adeguato alla retribuzione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 7, quarto comma, del d.l. 21
 marzo 1986,  convertito  nella  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
 dall'art.  11,  ventitreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, per violazione degli artt. 3  e  38  della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui viene escluso per i lavoratori agricoli con diritto al
 trattamento  speciale  di  disoccupazione,  un  aumento  dell'importo
 dell'indennita'    giornaliera    del    trattamento   ordinario   di
 disoccupazione, stabilito dall'art. 13 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30,
 convertito in legge 6 aprile 1974, n. 114;
    Sospende il giudizio e dispone la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Gela, addi' 25 maggio 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 94C0973