N. 523 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1994

                                N. 523
 Ordinanza emessa il 24 giugno 1994  dal  tribunale  di  Macerata  nel
 procedimento penale a carico di Palumbo Luigino
 Processo penale - Dibattimento - Contestazione da parte del p.m. di
    reati  concorrenti  -  Preclusione per lo stesso all'esercizio del
    diritto alla prova - Disparita' di trattamento  -  Violazione  del
    principio di obbligatorieta' dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 519, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.39 del 21-9-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Sulla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale sollevata dal
 p.m.;
    Sentito il difensore;
    Ritenuto che nel  corso  del  dibattimento  a  carico  di  Palumbo
 Luigino,  il  p.m.  ha  contestato ex art. 517 del c.p.p. altri reati
 connessi;
      che in conseguenza di tale allargamento dell'ipotesi accusatoria
 il p.m. ha depositato lista testimoniale funzionale all'esercizio del
 diritto di prova in ordine alle accuse suppletive;
      che   nella  citata  lista,  il  p.m.  lamenta  l'impossibilita'
 normativa di esercitare il predetto diritto  e  che,  in  ragione  di
 cio',  ha  sollevato  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  513,  secondo  comma,  del  c.p.p.   in   relazione   alle
 argomentazioni  gia' svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza
 n. 241/1992;
    Ritenuta tale questione rilevante e non  manifestamente  infondata
 per  le  stesse  ragioni gia' svolte dalla Corte costituzionale nella
 citata sentenza che qui si intendono integralmente recepite;
    Ritenuto che la rilevanza della questione  appare  palese  perche'
 incide  sulla  possibilita'  del  p.m.  di  provare  i  nuovi assunti
 accusatori;
    che pertanto gli atti vanno  rimessi  alla  Corte  costituzionale,
 previa sospensione del relativo giudizio;
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione  e  23  della legge n.
 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p.
 in relazione agli artt. 3-112 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera e del Senato.
      Macerata, addi' 24 giugno 1994
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 94C0982