N. 525 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1990
N. 525 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 (pervenuta il 1 agosto 1994) dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Bleve Francesco contro Ministero della difesa Impiego pubblico - Dipendenti militari del Ministero della difesa - Dispensa dal servizio permanente per inidoneita' a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado, scarso rendimento e cattiva condotta in servizio - Irrazionale automaticita' del provvedimento sanzionatorio con preclusione di qualsiasi apporto partecipativo da parte dei militari al procedimento a conclusione del quale il provvedimento in questione viene emanato - Deteriore trattamento del militare rispetto agli altri dipendenti statali non giustificato dall'esigenza di salvaguardia di interessi di organizzazione e funzionalita' dell'apparato militare - Incidenza sui principi della democraticita' dell'ordinamento militare e di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 33). (Cost., artt. 3, 52 e 97).(GU n.39 del 21-9-1994 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1156/1990, proposto da Bleve Francesco rappresentato e difeso dall'avv. Pantaleo Ernesto Bacile, presso il quale e' elettivamente domiciliato, in Lecce alla via B. Martello n. 36; contro il Ministero della difesa in persona del Ministro p.-t., rappresentato e difeso dalla avvocatura dello Stato; per l'annullamento previa sospensiva: del provvedimento prot. n. 905023/16/07081/1990 del Ministero della difesa, datato 1 agosto 1990 notificato il 12 marzo 1990, con cui veniva comunicato il decreto ministeriale n. 8117/1989 di dispensa dal servizio permanente effettivo del ricorrente, nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale; e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere reintegrato nel servizio permanente effettivo nella propria sede di Augusta con ogni conseguenza economica e giuridica ivi compresa la ricostruzione della propria carriera; in via subordinata, e salvo gravame, per la declaratoria del diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria posizione giuridica soggettiva utile ed effettiva ai fini pensionistici ed in particolare per il riconoscimento del diritto alla pensione di cui all'art. 28 lett. b) legge 31 luglio 1954, n. 599, avendo giuridicamente conseguito alla data della notifica del provvedimento impugnato oltre 12 anni di servizio effettivo e oltre 15 anni di servizio utile, di cui 9 anni 1 mese e 24 giorni di navigazione; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente a mezzo dell'avvocatura dello Stato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito il dott. A. Pasca, ed uditi, altresi', l'avv. G. Spata, in dichiarata sostituzione dell'avv. P.E. Bacile per il ricorrente, nonche' l'avv. F. Musio (avv. Stato) per l'amministrazione resistente. F A T T O Con ricorso depositato in data 16 maggio 1990 Bleve Francesco impugnava l'atto di cui in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento, in una con la declaratoria del proprio diritto alla reintegrazione nel servizio permanente effettivo e, in via subordinata, per la declaratoria del diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 28 lett. b) legge n. 599/1954. Il ricorrente esponeva di essersi arruolato in giovane eta' nella marina militare, di avervi espletato servizio effettivo per dodici anni e sei mesi, di rivestire la qualifica di capo elettricista di seconda classe, di aver sempre fatto il proprio dovere, superando altresi' il corso di istruzione generale professionale di categoria dell'anno 1986/1987 e di essergli, infine, stata conferita la croce commemorativa di pace. Premesso di essere stato sottoposto ad un periodo di "esperimento" dal novembre 1987 al maggio 1988, mentre era a bordo della nave "Todaro", nella base navale di Augusta, rappresentava che a bordo di tale unita' navale svolgeva le funzioni di comandante in seconda lo stesso ufficiale che svolgeva le medesime funzioni sulla nave "Aquila", da cui il ricorrente proveniva, e che costui aveva anche preso parte alla Commissione (da cui era assente un sottuficiale di categoria pari a quella del ricorrente o avente la medesima qualifica tecnica) che lo aveva sottoposto ad un esame, giudicandolo - all'esito - "inferiore alla media". Con provvedimento del 20 dicembre 1988, il Ministero della difesa disponeva la dispensa dal servizio permanente con decorrenza 31 gennaio 1989 per "inidoneita' a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado, scarso rendimento e mediocre condotta in servizio". Avverso tale provvedimento il Bleve aveva proposto ricorso giurisdizionale dinanzi a questo tribunale (ricorso n. 414/1989). Tale ricorso veniva definito con sentenza n. 453/1990 con cui si dichiarava l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse, "riferibile alla circostanza che il provvedimento impugnato - allo stato - non risulta giuridicamente efficace perche' non positivamente controllato e, conseguentemente, insuscettibile di essere eseguito", riconducendosi l'avvenuta esecuzione del provvedimento da parte dell'amministrazione nell'ambito di una lesivita' di mero fatto. Successivamente veniva notificato al ricorrente nuovo e diverso provvedimento di dispensa per "inidoneita' a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado" e con diversa decorrenza (dal 1 febbraio 1989). Tale provvedimento risultava registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 1989). Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale, deducendo i seguenti vizi: 1) illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in relazione agli artt. 3, 24, 52, -terzo comma - e 97 Costituzione; 2) eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, con riferimento alla circostanza che "inferiore alla media" non comporti necessariamente "l'inidoneita' a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado", nonche' in relazione alla contraddittorieta' di tali sfavorevoli valutazioni con altri precedenti provvedimenti (certificato di idoneita' rilasciato dalla scuola sottufficiali m.m. di Taranto con punteggio di "superiore alla media" in data 30 maggio 1987), nonche', infine, in relazione alla circostanza della presenza nella commissione di valutazione dello stesso ufficiale in seconda che in precedenza, proprio con le sue note caratteristiche negative, aveva fatto si' che il ricorrente venisse sottoposto al periodo di "esperimento" (non imparzialita' del giudizio della commissione cosi' formatosi). Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente, a mezzo dell'avvocatura dello Stato, che chiedeva dichiararsi manifestamente infondata la questione di costituzionalita' cosi' come proposta e respingersi, comunque, il ricorso. Alla c.c. del 29 agosto 1990 l'istanza di sospensione incidentale dell'impugnato provvedimento veniva abbinata al merito e all'udienza del 13 dicembre 1990 il ricorso veniva introitato per la decisione. D I R I T T O Rileva preliminarmente il Tribunale che l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 legge 31 luglio 1954, n. 599, cosi' come proposta, appare certamente rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata. In virtu' della norma di legge surrichiamata, al militare e' precluso ogni rapporto partecipativo al procedimento in questione, restando egli esclusivamente destinatario passivo dell'esito dello stesso. Rileva il collegio che, con riferimento al preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione ed in relazione al diverso trattamento riservato dall'ordinamento agli impiegati civili dello Stato, se indubbiamente l'ordinamento militare si presenta per sua natura differenziato e peculiare, pare altrettanto equo che tali peculiari e meno favorevoli disposizioni di legge incidenti sul rapporto di servizio del dipendente militare debbano trovare una precisa giustificazione ed un limite nell'esigenza di salvaguardia dei relativi e preminenti interessi di organizzazione e funzionalita' dell'apparato militare medesimo. Orbene, il diniego di partecipazione del dipendente militare (attraverso proprie osservazioni) al procedimento di che trattasi non sembra finalizzato alla salvaguardia di alcuna peculiare esigenza dell'ordinamento militare. Tale assenza di giustificazione renderebbe ingiustamente discriminatorio tale trattamento riservato al dipendente militare rispetto alle diverse e piu' favorevoli previsioni normative relative agli impiegati civili dello Stato, in assenza, appunto, di alcun apparente interesse che giustifichi tale sacrificio. L'art. 33 della legge n. 599/1954 appare, peraltro, informato a principi autoritaristici non propriamente conformi al disposto di cui all'art. 52, terzo comma, Costituzione e, soprattutto, sembra in contrasto col principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sancito e previsto dall'art. 97 della Costituzione. E' indubbio, infatti, che l'azione amministrativa possa in ipotesi meglio esplicarsi, ove nel corso del procedimento si preveda la acquisizione di osservazioni da parte dell'interessato, intese, oltre che come momento di garanzia per il dipendente, anche quale strumento di piu' puntuale conoscenza dei fatti presupposti da parte dell'Amministrazione. Sembra, infatti, sussistere anche un interesse pubblico in ordine, ad esempio, al mantenimento in servizio di un'unita' lavorativa, sempre che idonea, sovrapponendosi, in tal caso, l'interesse personale del dipendente alla conservazione del posto di lavoro, con l'interesse pubblico alla copertura del posto in organico e alla prestazione della relativa attivita'. Per tutte le considerazioni suesposte, il collegio ritiene necessario disporre la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nei termini sopra prospettati, apparendo la stessa non manifestamente infondata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 1 della legge comunale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.33, legge n. 599/1954 in relazione agli artt. 3, 52, terzo comma, e 97 della Costituzione, nei termini indicati in motivazione; sospende il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella c.c. del 13 dicembre 1990. Il presidente: VENTURA L'estensore: PASCA Un componente la commissione: CAVALLARI 94C0984