N. 530 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1994

                                N. 530
 Ordinanza  emessa  il  16  giugno  1994  dal  pretore  di  Pavia  nel
 procedimento penale a carico di Manfredi Giuseppe
 Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi -
    Ambito  di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai
    reati  (nella  specie  contestati  all'imputato)  di  inquinamento
    idrico  previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da analoghe
    o piu' gravi figure criminose previste dal d.P.R.  n.  915/1982  e
    dal d.P.R. n. 203/1988 (riguardanti rispettivamente l'inquinamento
    da  rifiuti e l'inquinamento atmosferico) e dal d.lgs. n. 133/1992
    relativo all'inquinamento idrico ed in particolare  agli  scarichi
    di  sostanze  pericolose  -  Lesione  del principio di uguaglianza
    sotto il profilo della disparita'  di  trattamento  di  situazioni
    omogenee.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 21-9-1994 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del
 16  giugno  1994,  nel procedimento penale nei confronti di: Manfredi
 Giuseppe nato a Zibello il 10 gennaio  1934  ivi  residente  Frazione
 Pieveottoville  Loc. Rora n. 2, imputato della contravvenzione di cui
 all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perche', nella  sua
 qualita'  di  direttore  dello stabilimento della "Galbani S.p.a." di
 Giussago,  effettuava  uno  scarico  in  acque  pubbliche  di  reflui
 derivanti  dall'attivita' del caseificio che superava per i parametri
 relativi a BOD 5 e COD i limiti di ammissibilita' di cui alla tabella
 A allegata alla predetta legge.
    Commesso in Giussago il 24 luglio 1991.
   Premesso  che  prima  dell'apertura  del  dibattimento   l'imputato
 chiedeva procedersi con il rito del patteggiamento ma subordinando la
 richiesta   alla   applicazione   della  sanzione  sostitutiva  della
 conversione  della   pena   detentiva   nella   corrispondente   pena
 pecuniaria.  Contestualmente,  ben  conscio che detta richiesta fosse
 ritenuta non accoglibile ex art. 60, secondo comma,  della  legge  24
 novembre  1981,  n.  689  (che  vieta  la applicazione delle sanzioni
 sostitutive al reato di cui all'art. 21,  terzo  comma,  della  legge
 citata),  chiedeva  fosse  sollevata  questione  di costituzionalita'
 sotto  il  profilo  che  detta  norma  lederebbe  il   principio   di
 uguaglianza  stabilito dall'art. 3 della Costituzione, nella parte in
 cui non consente, nei casi  previsti  dagli  artt.  53  e  segg.,  la
 sostituzione della pena per il reato contestato all'imputato;
    Visto il parere adesivo del pubblico ministero;
                             O S S E R V A
    L'art.  60  della legge n. 689/1981 non consente tassativamente la
 conversione  della   pena   detentiva   nella   corrispondente   pena
 pecuniaria, per il reato in esame.
    La risoluzione circa la non manifesta infondatezza della questione
 di  legittimita'  costituzionale  della  norma assume pertanto palese
 rilevanza in questo giudizio.
    Con l'introduzione  dell'art.  53  della  legge  n.  689/1981,  il
 legislatore  ha deliberatamente operato una scelta nell'escludere dal
 beneficio delle sanzioni sostitutive  alcuni  reati,  considerati  di
 particolare  gravita'  o rilevanza sociale, e tra questi anche quello
 concernente l'inquinamento idrico di cui all'art. 21 della  legge  n.
 319/1976.
    In  siffatta  materia,  successivamente,  sono state emanate altre
 leggi ma per nessuno dei reati da queste previsti,  ancorche'  puniti
 con  pene  piu'  severe,  e'  stata  esclusa  l'applicabilita'  delle
 sanzioni sostitutive.
    Infatti, i decreti legislativi del 27 gennaio 1992, n.  132  e  n.
 133  hanno  apportato  modifiche  alla  normativa  della legge Merli,
 prevedendo, in caso di violazione, sanzioni piu'  severe  rispetto  a
 quelle stabilite dalla stessa legge n. 319/1976.
    Orbene  per  i  reati  di cui ai citati decreti, entrati in vigore
 successivamente alla  legge  n.  689/1981,  non  e'  prevista  alcuna
 esclusione  dalla  applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive,  pur
 trattandosi di contravvenzioni che ledono in misura eguale  e  spesso
 piu'  grave,  il  medesimo  bene  giuridico  (in particolare le acque
 interessate da scarichi industriali).
    Alla stregua delle brevi  considerazioni  fin  qui  svolte,  preme
 porre   riparo   ad  una  palese  irragionevolezza  normativa,  sopra
 evidenziata, che si traduce chiaramente in una lesione del  principio
 di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    Su   queste   premesse   deve  concludersi  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della  legge
 n.  689/1981,  nella  parte in cui stabilisce che le pene sostitutive
 non si applicano al  reato  previsto  dall'art.  21  della  legge  n.
 319/1976  in  riferimento  all'art. 3 della Corte costituzionale, non
 appare manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.  1,
 l'art.  23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 1
 del D.C.C. del 16 marzo 1956;
    Ritenuta la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, secondo comma,
 della  legge  24  novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale)
 nella parte  in  cui  stabilisce  che  le  pene  sostitutive  non  si
 applicano  al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976,
 n. 316, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il presente procedimento penale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la predetta ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera e del Senato.
      Pavia, addi' 16 giugno 1994
                        Il vice pretore: VOCINO

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