N. 533 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1993
N. 533 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 (pervenuta il 2 agosto 1994) dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Sisalli Roberto e Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Salerno Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 al primo anno del relativo corso di laurea - Facolta' di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro il termine del 31 dicembre 1991 - Illegittima delimitazione temporale del dirittoopzione con conseguente disparita' di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989. (Legge 31 ottobre 1988, n. 471, art. 1, primo e secondo comma; legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 21-9-1994 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 5 novembre 1992, con il n. 4963/1992 r.g., e discussa all'udienza collegiale del 21 settembre 1993, vertente, tra Sisalli Roberto, rappresentato e difeso dal dott. proc. Marco Caggiano e dal dott. proc. Alfonso Viscardi, con cui elettivamente domicilia in Salerno, alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, attore e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Salerno, convenuto contumace; Letti gli atti relativi al procedimento identificato in epigrafe; Verificata la contumacia dell'Ordine convenuto; Sentito il relatore; PREMETTE IN FATTO Con citazione notificata il 27 ottobre 1992, Roberto Sisalli conveniva innanzi a questo tribunale l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Salerno, in persona del presidente pro-tempore, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto soggettivo ad ottenere l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri e, nel contempo, di conservare l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, previa declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge n. 471/1988 e dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 409/1985. A sostegno della domanda, l'attore specificava che: egli, iscrittosi al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'anno accademico 1984-85, aveva conseguito il diploma di laurea il 18 dicembre 1991 e l'abilitazione professionale nella prima sessione dell'anno 1992; la normativa vigente al momento della sua iscrizione al detto corso di laurea consentiva al medico chirurgo in possesso della relativa abilitazione anche il libero esercizio della odontoiatria; pero', nelle more ed irragionevolmente, l'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, aveva stabilito che i laureati in medicina e chirurgia iscritti negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 ed in possesso della relativa abilitazione avevano la possibilita' di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri entro il termine del 31 dicembre 1991; all'esercizio della facolta' di opzione conseguiva, ex art. 4 della legge n. 409/1985, la giuridica impossibilita' di ottenere o conservare l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e di esercitare la relativa professione, in spregio della acquisita abilitazione; la cennata normativa era, pertanto, da considerarsi incostituzionale laddove finiva per equiparare la posizione degli iscritti all'anno accademico 1980-81 a quella degli iscritti all'anno accademico 1984-85 ai quali, per il rispetto del termine del 31 dicembre 1991, era imposto di laurearsi ed abilitarsi nel periodo di sei anni; anche rispetto ai laureati iscritti al corso di laurea in anni accademici precedenti sussisteva la disparita' detta: in particolare, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 1989, i laureati che si erano iscritti al corso di laurea entro il 28 gennaio 1980 ed abilitati come medici chirurghi si erano visti riconoscere il diritto a mantenere la doppia iscrizione ed a chiedere senza limite di tempo (anziche' optare entro un certo termine) l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri; le ragioni addotte dalla Corte a sostegno della sua pronuncia ben potevano essere estese al caso di specie. All'esito della produzione documentale e della precisazione da parte dell'attore delle conclusioni di cui al verbale di udienza del 12 febbraio 1993, il collegio, all'udienza del 21 settembre 1993, riservava di deliberare ed ora; OSSERVA IN DIRITTO L'attore ha dimostrato i dati di fatto predicati, in quanto: 1) risulta documentato che egli e' stato immatricolato nell'anno accademico 1984-85 ed iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia per lo stesso anno, conseguendo, poi, in data 18 dicembre 1991, la relativa laurea (cfr. la copia conforme del certificato rilasciato il 16 giugno 1992 in prod. attore dall'Universita' degli studi di Napoli); 2) risulta del pari documentato che il Sisalli ha superato nella prima sessione dell'anno 1992 l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (cfr. il certificato rilasciato il 16 giugno 1992 dalla predetta universita'); 3) risulta, infine, documentato che l'Ordine dei medici e degli odontoiatri ha rigettato l'istanza avanzata dall'attore ed intesa ad ottenere la contemporanea iscrizione all'Albo degli odontoiatri ed all'Albo dei medici chirurghi, sulla base della motivazione che, pur essendo stata, la domanda, supportata con l'allegazione dei documenti di rito idonei all'ottenimento della contemporanea iscrizione ai due Albi, ostava al suo accoglimento il disposto della legge n. 471/1988 che aveva fissato il termine del 31 dicembre 1991 per l'esercizio del diritto di iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai medici chirurghi che si fossero immatricolati alla relativa facolta' nell'anno accademico 1984-85. Ora, non appare al tribunale dubbio che la posizione dell'Ordine, stante il disposto dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 471, non avrebbe potuto essere diversa; infatti, la disposizione in esame recita: "I laureati in medicina e chirurghia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409. Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991". Dunque, nel quadro normativo vigente, la reiezione dell'istanza si appalesa conseguente, in quanto il Sisalli rientra, si', nel novero dei soggetti che si sono iscritti ad uno degli anni accademici contemplati dalla disposizione e risulta abilitato, ma non ha formulato entro il termine posto l'opzione prescritta, perche' egli ha conseguito l'abilitazione nell'anno 1992. In ogni caso, quand'anche avesse presentato la domanda in termini, egli avrebbe dovuto, comunque, optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri piuttosto che a quello dei medici chirurghi, mentre il Sisalli domanda al tribunale di riconoscergli, non solo il diritto alla inserzione nell'Albo degli odontoiatri, ma anche (e soprattutto) il diritto a conservare la doppia iscrizione ai due Albi. Va, sul tema, rilevato che l'articolo unico della legge n. 471/1988 si coordina con il combinato disposto degli artt. 4, 5 e 20 della legge 25 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatra; tali norme, dopo aver stabilito, in linea generale, che all'istituito Albo degli odontoiatri hanno facolta' di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, prevedono (prevedevano) che, nella prima applicazione della legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 (data di istituzione della laurea in odontoiatria e protesi dentaria), abilitati all'esercizio professionale, hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio della attivita' odontoiatriche; cio', nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 409/1985. Su tale disciplina transitoria ha inciso in maniera determinante la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 100 del 9 marzo 1989, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale delle cennate norme nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma (ossia quelli iscritti al detto corso di laurea prima del 28 gennaio 1980), ottenuta l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, cosi' come previsto per i soggetti di cui all'art. 5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi (soggetti di cui al primo comma dell'art. 20) possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limiti di tempo tale iscrizione. Il ragionamento seguito dalla Corte (la specifica ricognizione della cui pronuncia e' da ritenersi integralmente richiamata) si fonda sul contrasto delle disposizioni dette con l'art. 3 della Costituzione, non essendo risultato, nella sistemazione normativa incisa, conforme al principio di uguaglianza il raffronto fra la posizione dei medici chirurghi non specialisti iscritti al corso di laurea prima del 28 gennaio 1980 e quella dei medici specialisti, avendo la legge riconosciuto il permanere della idoneita' dei primi ad esercitare, senza altro titolo, la professione di odontoiatra, ma avendoli privati, con l'imposta necessita' di opzione, della possibilita' giuridica di continuare contemporaneamente ad essere iscritti nell'Albo dei medici chirurghi; disparita' ritenuta non giustificabile neppure con il riferimento alla diversita' delle rispettive situazioni (possesso o meno del titolo di specializzazione), giacche' "una volta che la legge ha ritenuto la specializzazione non indispensabile, sia pure per un periodo transitorio, ai fini dell'iscrizione dei medici chirurghi all'albo degli odontoiatri - avendo equiparato ai medici specializzati quelli, di cui all'art. 20 della legge, non muniti di specializzazione - la diversita' di trattamento consistente nella perdita della possibilita' di iscrizione ai due albi non puo' essere giustificata sulla base del mancato possesso della specializzazione. Difatti, per quel che riguarda l'esercizio della professione di medico chirurgo, il possesso o meno di tale specializzazione e' assolutamente ininfluente" (cosi' la richiamata pronuncia della Corte). Da tale acquisizione, poi - ed e' questo il punto che maggiormente influisce, ad avviso del collegio, nel caso in esame - ha fatto discendere, oltre che la illegittimita' costituzionale della transitoria opzione, da ritenersi sostituita con la - libera - possibilita' di cumulo, anche la illegittimita' costituzionale della fissazione del termine (di cinque anni) all'esercizio del diritto di chiedere l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri per il medico chirurgo non specialista (immatricolatosi prima del 28 gennaio 1980) ed abilitato: cio', perche', ad avviso del giudice costituzionale, "il termine finale poteva giustificarsi solo in quanto collegato all'opzione. Ma, una volta esclusa l'incompatibilita' per i soggetti in parola, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensi' di una richiesta; questa, come tale, non puo' essere sottoposta a termine quando, come nel caso in esame, sia collegata ad un'idoneita' professionale gia' conseguita e riconosciuta" (cosi' ancora la motivazione della Corte). In tale quadro, al tribunale l'effetto della decisione n. 100/1989, presa per parificare, rispetto all'esercizio della professione di medico chirurgo, i soggetti specialisti e non specialisti iscrittisi al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, sembra essere anche quello di rendere legittima la domanda di iscrizione pure nell'Albo degli odontoiatri senza limiti di tempo ai medici chirurghi - che abbiano conseguito, in qualsiasi momento, l'abilitazione all'esercizio della relativa professione - i quali si siano iscritti al relativo corso di laurea anteriormente alla detta data (28 gennaio 1980). Ora, secondo il Collegio, l'art. 1 della legge n. 471/1988 - come si desume anche dalla, sostanzialmente corrispondente, sovrapposizione lessicale delle due disposizioni - si e', con i suoi due commi, sovrapposto al primo comma dell'art. 20 della legge n. 409/1985: il legislatore, cioe', sempre in sede di prima applicazione della nuova normativa, appare aver voluto garantire il rispetto della posizione giuridica in principio prefigurata, non solo ai soggetti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia entro il 28 gennaio 1980 - data di istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria -, ma anche ai soggetti iscritti fino a tutto l'anno accademico 1984-1985, epoca corrispondente all'entrata in vigore della legge n. 409/1985, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatra. Cosi' facendo, il legislatore appare aver ampliato la fase di prima applicazione della nuova normativa riconoscendo, in via appunto transitoria, l'idoneita' ad esercitare la professione di odontoiatra senza necessita' del previo conseguimento della nuova laurea in odontoiatria o del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ai medici chirurghi iscritti fino a tutto l'anno accademico 1984-1985 in possesso della relativa abilitazione: ma, se tale e' il nuovo assetto della disciplina transitoria, come configurata dalla legge n. 471/1988, modificativa della precedente legge, si ripropone - a livello di acquisita non manifesta infondatezza - per i soggetti considerati dalla detta normativa la questione della illegittimita' costituzionale della opzione in rapporto alla parita' di trattamento, ex art. 3 della Costituzione, con i medici specialisti che possono conservare l'iscrizione nell'Albo dei medici chirurghi senza necessita' di dover optare e, conseguentemente, si ripropone anche la questione della illegittimita' della previsione del termine finale all'esercizio della facolta' di richiedere la detta iscrizione all'Albo degli odontoiatri, anziche' optare per la stessa. La questione si appalesa anche come rilevante per la definizione della vertenza impostata dal Sisalli, in quanto, qualora la normativa di cui alla legge n. 471/1988 dovesse essere ritenuta costituzionalmente illegittima nei termini della gia' rilevata illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409/1985, l'attore, medico chirurgo abilitato, gia' iscritto al primo del relativo corso di laurea nell'anno accademico 1984-1985, non troverebbe ostacolo a vedersi riconoscere il vantato diritto a mantenere l'iscrizione nell'Albo dei medici chirurghi conseguendo pure l'iscrizione in quello degli odontoiatri senza limiti temporali. Occorre, pertanto, disporre la transizione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere, nelle more, il presente procedimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e ss. della Costituzione e gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1957, n. 83; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla legittimita' dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che ha modificato ed integrato gli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei sensi di cui alla parte motiva; Sospende il presente procedimento; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Salerno, addi' 12 ottobre 1993 Il presidente: SCARANO 94C1014