N. 537 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1994

                                N. 537
 Ordinanza  emessa  il  2  giugno  1994  dal  pretore  di  Cuneo   nel
 procedimento penale a carico di Bruno Luigi
 Pena - Pene sostitutive - Preclusione in caso di reati in materia
    edilizia  ed urbanistica - Applicabilita' in caso di violazione di
    norme sulla tutela del paesaggio -  Disparita'  di  trattamento  -
    Irragionevolezza.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 21-9-1994 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza alla udienza dibattimentale
 del 2 giugno 1994 nel procedimento penale a carico  di  Bruno  Luigi,
 imputato  del  reato  di  cui  all'art.  20,  lett. b) della legge 28
 febbraio 1985, n. 47, per aver  eseguito  lavori  edilizi  in  totale
 difformita'  dalla  concessione  edilizia  rilasciata dal sindaco del
 comune di Cuneo il 3 agosto 1990.
    1)  La  difesa  dell'imputato  ha  sollevato   la   questione   di
 legittimita'  constituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge
 24  novembre  1981,  n.  689,  con  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione.
    2)  Il reato ascritto al Bruno e' sanzionato con la pena congiunta
 dell'arresto sino a due anni e con l'ammenda da  lire  10  milioni  a
 lire  100  milioni,  e, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 60 della
 legge 24 novembre 1981, n. 689, non  e'  consentita  la  sostituzione
 delle  pene detentive (prevista dagli artt. 53 e seguenti della legge
 teste' citata, come modificata dall'art.  5  della  legge  12  agosto
 1993,  n. 296) comminate dalla disposizione di cui all'art. 20, lett.
 b), legge n. 47/1985, trattandosi di legge "in  materia  edilizia  ed
 urbanistica".
    3)  La  suddetta  esclusione  oggettiva  e'  stata  introdotta dal
 legislatore del 1981 per soddisfare le esigenze di  salvaguardare  in
 maniera   piu'  efficace  il  territorio  da  interventi  edilizi  ed
 urbanistici contrastanti con la pianificazione in vigore e, comunque,
 pregiudizievoli  per  il  territorio  stesso  e  per  l'ambiente   in
 generale.
    4)  Tuttavia, ad avviso dello scrivente, tale norma si e' posta in
 irragionevole contraddizione con la successiva  produzione  normativa
 in materia ambientale.
    5)  Occorre,  infatti,  considerare che la sostituzione della pena
 detentiva e' univocamente consentita in relazione  al  reato  di  cui
 all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, sulla tutela del
 paesaggio.
    Tale norma, prevede, com'e' noto, l'applicabilita' alle violazioni
 della  legge  n.  431/1985 delle sanzioni previste dall'art. 20 della
 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    Per costante giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Cass. sez.  III,  7
 gennaio 1991, Ventura, in cass. pen. 1992, 1040), il richiamo operato
 dalla  legge  n.  431/1985  all'art.  20  della legge n. 47/1985 deve
 intendersi effettuato  soltanto  quoad  poenam,  e  si  riferisce  in
 particolare  alla sanzione comminata dalla lett. c) del predetto art.
 20.
    6) La Corte costituzionale, sin dalla  fondamentale  decisione  27
 giugno  1986,  n.  151  (in giur. cost. 1986, I, 1010), ha piu' volte
 avuto modo di sostenere che la legge n.  431/1985  citata  "introduce
 una tutela del paesaggio improntata a integralita' e globalita', vale
 a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio
 nazionale alla luce ed in attuazione del valore estetico-culturale".
    Tale   valore  e'  assunto  dalla  legge  come  "primario"  (Corte
 costituzionale n. 94/1985 e n. 359/1985), cioe' come "insuscettivo di
 essere subordinato a qualsiasi altro".
    7) Orbene, in relazione a tale  ipotesi  contravvenzionale  -  per
 difetto   di   qualsivoglia   richiamo   o   rinvio,   per   evidente
 impossibilita' di ricorso  ad  interpretazioni  analogiche  in  malam
 partem,  nonche'  per  l'impossibilita'  di  considerare  la legge n.
 431/1985 una "legge in materia edilizia ed  urbanistica"  (cf.  Corte
 costituzionale  21  dicembre  1985,  n.  359, in giur. cost. 1985, I,
 2522,  secondo  cui  "anche  nell'ottica  del  d.P.R.   n.   616/1977
 urbanistica  e  paesaggio sono due distinte materie e ( ..) l'art. 80
 (del d.P.R.) si riferisce alla prima, mentre nell'art. 82 a riferirsi
 alla seconda ", ancorche' sia  posta  a  tutela  del  medesimo  bene,
 ambiente-territorio   in  senso  lato  -  non  opera  il  divieto  di
 sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60  della  legge
 n. 689/1981.
    8)  Pare  evidente,  in  conseguenza, la disparita' di trattamento
 sanzionatorio, in ordine  alla  possibilita'  di  applicazione  delle
 sanzioni  sostitutive,  tra  il reato previsto dall'art. 20, lett. b)
 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  e  quello  punito  dall'art.
 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431.
    9)  Tale  disparita'  di  trattamento  non trova, ad avviso di chi
 scrive,  giustificazione  alcuna,  atteso  che  le  norme   poste   a
 confronto,  pur regolando astrattamente diverse "materie" tutelano lo
 stesso    bene,    vale    a     dire     l'ambiente     in     senso
 territoriale-urbanistico-paesistico.
    Anzi, a ben vedere, posto che il valore "paesaggio" e' considerato
 dal  legislatore  e  dalla  Corte  costituzionale  come  "primario" e
 "insuscettivo di essere subordinato" ad altri  valori,  quale  quello
 urbanistico-edilizio,  l'incriminazione  prevista  dall'art. 1-sexies
 della legge n. 431/1985  riguarda  comportamenti  astrattamente  piu'
 pericolosi  -  in  relazione  al bene tutelato - di quelli sanzionati
 dall'art. 20 della legge n. 47/1985.
    10)  Ritiene  lo  scrivente  che non sia, quindi, manifestatamente
 infondato il sospetto di illegitimita' costituzionale  dell'art.  60,
 ultimo   comma,   della   legge   n.   689/1981,   essendo  privo  di
 ragionevolezza, e dunque contrastante con il principio di uguaglianza
 sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione,  il  differente
 trattamento  sanzionatorio  in  ordine  all'applicabilita' delle pene
 sostitutive,   da   detta   norma   previsto   per   le   fattispecie
 contravvenzionali sopra poste a confronto.
    11)   Secondo   i  giudici  costituzionali,  infatti  si  presenta
 fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo
 che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a che ha posto
 in essere, fra due condotte gradatamente lesive  dell'identico  bene,
 quella  connotata  da maggiore gravita', descriminando - invece - chi
 ha realizzato il fatto che meno offende lo  stesso  valore  giuridico
 (sentenza n. 249/1993).
    12)  In  punto  rilevanza  della questione bastera' osservare che,
 dall'accoglimento  o   dal   rigetto   della   stessa,   dipende   la
 concedibilita'  o  meno,  in  caso  di condanna dell'imputato, di una
 delle sanzioni sostitutive previste dagli  artt.  53  e  segg.  della
 legge  n.  689/1981, non sussistendo, nel caso di specie, preclusioni
 di carattere soggettivo.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt.  134  della  Costituzione  e  23  della  legge  n.
 87/1953;
    Dichiara  rilevante  e non manifestatamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge
 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
 nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive
 ai reati in materia edilizia ed urbanistica;
    Dichiara sospeso il presente procedimento  ed  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alal  cancelleria  per  gli  adempimenti  di competenza nei
 riguardi delle parti e perche' copia  della  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cuneo, addi' 2 giugno 1994
                        Il pretore: ARCIDIACONO

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