N. 545 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1994
N. 545 Ordinanza emessa il 12 luglio 1994 dalla corte d'appello di Trieste sull'istanza proposta da Pahor Samo Processo penale - Rimessione del processo ad altro giudice per motivi di sicurezza o di possibile turbativa dello svolgimento dello stesso - Richiesta - Competenza della Corte di cassazione - Possibile rinnovo per nuovi motivi - Pericolo di prescrizione dei reati in caso di ripetute reiterazioni - Lamentata omessa previsione di sindacato del giudice di merito sull'ammissibilita' o meno dell'istanza - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. (C.P.P. 1988, artt. 46, terzo comma, e 49, ultimo comma). (Cost., art. 112).(GU n.39 del 21-9-1994 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato alla pubblica udienza del 12 luglio 1994 la seguente ordinanza; Letta l'istanza proposta ex art. 49, secondo comma, del c.p.p. da Pahor Samo, appellante avverso la sentenza di data 16 febbraio 1988 del tribunale di Trieste che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1, 61, n. 2 e 10 del c.p., e con la quale si chiede la remissione del presente procedimento alla Corte di cassazione in quanto fondata su fatti nuovi rispetto a quelli precedentemente fatti valere; Rilevato che l'imputato con atti del 9 marzo 1993 e del 5 ottobre 1993 ha proposto altre istanze i remissione che la Corte di cassazione con sentenze, rispettivamente, del 5 maggio 1993 e 19 gennaio 1994 ha rigettato non ritenendo sussistere, nella fattispecie, motivi idonei alla translatio iudicii, considerata dalla suprema Corte ipotesi del tutto eccezionale; Atteso che la predetta Corte ha fin qui sempre escluso ogni possibilita' di sindacato da parte del giudice di merito sulla ammissibilita' o meno della istanza, sembra anche nel caso, come quello in esame, di reiterazione della stessa fondata, come la presente, su motivi solo apparentemente nuovi (Cass. n. 3839/92 e 13 novembre 1990); Considerato che, con ordinanza del 2 dicembre 1993 questa Corte aveva espressamente, ed inutilmente, richiesto alla suprema Corte di cassazione, quale giudice delle leggi, di fornire espressamente la sua interpretazione della norma in esame, paventando anche il pericolo di una prossima prescrizione dei reati; Rilevato, peraltro, che una interpretazione come quella sin qui offerta dalla suprema Corte contrasta in modo evidente con il principio della obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112 della Corte costituzionale) evidente essendo che ove il giudice di merito dovesse limitarsi a trasmettere alla Corte di cassazione ogni istanza di remissione, pur infondata, l'imputato potrebbe fino alla maturazione della prescrizione, nella fattispecie di verificazione assai prossima, sottrarsi al processo ed al conseguente giudizio del giudice, rendendo vano, nella sostanza se non nella forma, il principio costituzionale di riferimento; Atteso che l'incidente di costituzionalita', rilevatosi vano l'invocato intervento della Cassazione, ha, quanto meno, il pregio della sterilizzazione del termine di prescrizione del reato (art. 159 del c.p.); Considerato, che la questione insorta si pone come essenzialmente pregiudiziale e rilevante rispetto alla possibilita' di questo giudice a decidere la fattispecie in esame;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 112 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, terzo comma, del c.p.p. e 49, ultimo comma, del c.p.p.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito di quello costituzionale insorto; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Trieste, addi' 12 luglio 1994 Il presidente: SAMMARTANO 94C1030