N. 31 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 agosto 1994

                                 N. 31
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29
 agosto 1994 (della regione autonoma della Sardegna)
 Demanio e patrimonio  dello  Stato  -  Concessione  alla  Cooperativa
 pescatori  di  Stintino dell'occupazione di un area per mantenere una
 tubazione di adduzione di acqua di mare per l'alimentazione di vasche
 per la conservazione di  aragoste  -  Determinazione  del  canone  da
 applicare   alla  detta  concessione  -  Violazione  della  sfera  di
 competenza regionale in materia  di  pesca  e  concessioni  di  pesca
 (disciplinata  dal d.P.R. n. 1627 del 1965), nonche' del principio di
 leale  collaborazione  per  la  mancata  preventiva  audizione  della
 regione   interessata   -   Riferimento  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 133/1986.
 (Provvedimenti del Ministro della marina mercantile - Capitaneria  di
 Porto  Torres,  dell'11  giugno  1992 e dell'intendenza di finanza di
 Sassari del 16 novembre 1992, prot.  n.  11823).    (Statuto  regione
 Sardegna, artt. 3 e 6).
(GU n.42 del 12-10-1994 )
   Ricorso  della  regione  autonoma  della  Sardegna,  in persona del
 Presidente della giunta regionale pro-tempore dott. Federico Palomba,
 giusta  deliberazione  della  giunta  regionale  del  4  agosto  1994
 rappresentata  e difesa - in virtu' di procura a margine del presente
 atto - dall'avv. prof.  Sergio  Panunzio  presso  il  cui  studio  e'
 elettivamente  domiciliata  in Roma, piazza Borghese n.  3, contro la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del  Presidente  del
 Consiglio in carica; in relazione a provvedimento del Ministero della
 marina  mercantile,  capitaneria  di  porto  di Porto Torres, dell'11
 giugno 1992 (n.  75/1992  del  registro  concessioni,  e  n.  163  di
 repertorio)  con  cui e' stato concesso alla cooperativa pescatori di
 Stintino l'occupazione di un area  per  mantenere  una  tubazione  di
 adduzione  di  acqua  di  mare  per  l'alimentazione di vasche per la
 conservazione di  aragoste,  con  contestuale  determinazione  di  un
 canone  provvisorio da corrispondere all'erario; nonche' al connesso,
 successivo provvedimento dell'intendenza di finanza di Sassari del 16
 novembre 1992 (prot. n. 11823/1992 rep. 20/M) con cui - d'intesa  con
 la  capitaneria  di  porto  di  Porto  Torres  e sentito il comune di
 Stintino  -  e'  stato  definitivamente  determinato  il  canone   da
 applicare alla suddetta concessione.
                               F A T T O
    1. - La regione Sardegna, in base all'art. 3, lett. i) ed all'art.
 6  dello  Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
 3), ha competenze legislative ed amministrative esclusive in  materia
 di  pesca. Tali competenze sono nella sua piena disponibilita', anche
 a  seguito  della  intervenuta  emanazione   delle   relative   norme
 d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n.
 327; artt. 1 e segg. del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; art. 1 del
 d.P.R. 27 agosto 1972, n. 669.
    Ai  fini  del  presente  ricorso  assume  particolare  rilievo  la
 disciplina  stabilita  dal  citato   d.P.R.   n.   1627/1965   "Norme
 d'attuazione  dello  Statuto  speciale  per la Sardegna in materia di
 pesca e saline  sul  demanio  marittimo  e  nel  mare  territoriale".
 Questo, all'art. 1, stabilisce che sono trasferite alla regione tutte
 "le   funzioni   amministrative   dell'autorita'   marittima  statale
 concernenti  la  regolamentazione  della  pesca,  i  divieti   e   le
 autorizzazioni  in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza,
 i permessi per il versamento nelle  acque  dei  rifiuti  industriali,
 nonche'  quelle  concernenti  le  saline,  relativamente  al  demanio
 marittimo ed al mare territoriale". Il successivo art. 2 aggiunge poi
 che, in particolare "I provvedimenti concernenti  le  concessioni  di
 pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel
 mare  territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale", sia
 pure "previo parere favorevole  della  competente  autorita'  statale
 sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso".
    In  relazione a quanto esposto, va particolarmente sottolineato il
 fatto che, in base alle norme statutarie e d'attuazione,  la  regione
 e'  competente  anche  in  ordine  ai  provvedimenti  di  concessione
 concernenti la pesca, e  cio'  indipendentemente  dal  fatto  che  la
 pesca,  e  le attivita' ad essa connesse, vengano svolte, nelle acque
 interne od invece  nel  mare  territoriale,  o  che  esse  comportino
 utilizzazione  del  demanio  marittimo  anche  se  questo  appartiene
 esclusivamente  allo  Stato  (art.  14,   primo   comma,   St.).   In
 quest'ultimo   caso,   dunque,  vi  e'  separazione  fra  l'ente  cui
 appartiene il bene (lo  Stato,  titolare  del  demanio  marittimo)  e
 l'ente  titolare  dei  poteri  concessori relativi al bene stesso (la
 regione). Separazione che si spiega  proprio  perche'  si  tratta  di
 concessioni  il cui oggetto precipuo non e' l'uso o l'amministrazione
 del bene demaniale in se', ma piuttosto una attivita'  (come  appunto
 la pesca) che e' oggetto della funzione amministrativa della regione.
 Tutto  cio', del resto, conformemente ad un risalente insegnamento di
 codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina  della  pesca,  e  le
 finalita'  che  di  quella  disciplina  sono  proprie,  sono estranee
 all'uso del bene, eventualmente appartenente al demanio statale,  nel
 quale  la  pesca  e  le  attivita' connesse vengono esercitate (sent.
 23/1957); e quindi spetta alla regione Sardegna, e non allo Stato, il
 potere  di  accordare  le  concessioni  di  pesca  anche   in   acque
 territoriali e nel demanio marittimo (sent. n. 164/1963).
    2.  -  Cio'  premesso, a seguito di una comunicazione recentemente
 pervenutale da parte della "cooperativa pescatori  di  Stintino",  la
 regione Sardegna ha appreso che:
      con  il provvedimento dell'11 giugno 1992, indicato in epigrafe,
 il comandante del porto capo del  compartimento  marittimo  di  Porto
 Torres  ha  concesso  alla  suddetta  cooperativa di occupare un'area
 demaniale marittima (della superficie di 55  metri  lineari)  situato
 nella  scogliera foranea di Stintino minore "allo scopo di mantenervi
 una tubazione di adduzione acqua di mare per alimentare delle  vasche
 per  la  conservazione  di aragoste, e con l'obbligo di corrispondere
 all'Erario, in riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed
 in  corrispettivo  della  presente  concessione  il  canone   di   L.
 4.634.784";
      a  seguito della delibera della commissione prevista dagli artt.
 1 ed 8 del decreto del Ministro della marina  mercantile  18  ottobre
 1990,  con  l'atto  del  16 novembre 1992, pure indicato in epigrafe,
 l'intendenza  di  finanza  di  Sassari  ha  determinato   il   canone
 definitivo per la concessione di cui sopra.
    Gli  atti  suddetti  sono  gravemente  lesivi  delle  attribuzioni
 costituzionali della regione autonoma della  Sardegna,  che  pertanto
 propone  in  relazione  ad  essi  il regolamento di competenza, per i
 seguenti motivi di
                                DIRITTO
    1. - Violazione delle  attribuzioni  costituzionali  di  cui  agli
 artt.   3   e  6  dello  statuto  speciale  per  la  Sardegna  (legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme  d'attuazione
 (spec. artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627).
   1.1. - Osserviamo preliminarmente - a prevenire eventuali eccezioni
 -  che  non  possono nutrirsi dubbi circa la piena ammissibilita' del
 presente ricorso in relazione al suo oggetto. Questo, infatti, non e'
 costituito da una controversia in ordine all'appartenenza del bene su
 cui insistono la tubazione  e  le  vasche  per  la  conservazione  di
 aragoste cui si riferiscono gli atti statali che hanno determinato il
 presente  conflitto.  La contestazione non consiste in una vindicatio
 rei avente ad oggetto l'area di cui sopra.
    Incontestata dunque - anche in relazione all'art. 14 dello statuto
 sardo - l'appartenenza al demanio marittimo statale dell'area su  cui
 insiste  la  tubazione  che  alimenta  le vasche per la conservazione
 delle aragoste della cooperativa dei pescatori di Stintino (cioe' del
 tratto della scogliera foranea di Stintino minore),  oggetto  proprio
 del  presente  conflitto  e'  invece  la  competenza  in  ordine alla
 adozione di provvedimenti concessori relativi alle attivita' di pesca
 ed alla esecuzione di opere connesse: provvedimenti che,  come  tali,
 in  virtu'  della  disciplina  costituzionale stabilita dallo statuto
 speciale per la Sardegna (e dalle  relative  norme  d'attuazione)  e'
 riservata alla competenza esclusiva della regione ricorrente.
    Pertanto, tale essendo l'oggetto del presente ricorso, sarebbe del
 tutto  inconferente  richiamare  la  giurisprudenza di codesta ecc.ma
 Corte (sent. n. 111/1976, e piu' recentemente sent. n.  309/1993)  la
 quale   ha  affermato  che  esula  dalla  materia  dei  conflitti  di
 attribuzione fra Stato e regioni la vindicatio rei da parte di uno di
 detti enti nei confronti dell'altro.
    1.2. - Cio'  premesso,  confidiamo  che  da  quanto  gia'  esposto
 risulti chiaramente altresi' la fondatezza del presente ricorso.
    Come  infatti  si e' visto, il primo dei due provvedimenti statali
 in relazione ai quali e' stato sollevato il presente conflitto e'  un
 atto  di  concessione  della  capitaneria di porto di Cagliari per la
 realizzazione su di un'area demaniale,  da  parte  della  cooperativa
 pescatori   di   Stintino,   di   una  tubazione  indispensabile  per
 l'esercizio dell'attivita' di pesca della cooperativa stessa.
    Si tratta, cioe', di una  concessione  che  concerne  direttamente
 quella  attivita'  di  pesca (quale e' anche la coltivazione in vasca
 delle aragoste ed il loro prelievo) che e'  di  competenza  esclusiva
 della  regione  ai  sensi  dell'art.  3,  lett.  i),  dello  statuto.
 Competenza  nella  quale  le   norme   d'attuazione   dello   statuto
 espressamente  ricomprendono  -  come gia' si e' ricordato - tutte le
 funzioni  amministrative  gia'   dell'autorita'   marittima   statale
 concernenti   in   genere   "la   regolamentazione   della  pesca  ..
 relativamente al demanio marittimo  ed  al  mare  territoriale",  ivi
 comprese,  in  particolare,  "le  concessioni"  (art. 1 del d.P.R. n.
 1627/1965).
    E'  palese,  pertanto,  che   le   competenze   costituzionalmente
 riservate  alla  regione  Sardegna  sono  state  lese  dall'impugnato
 provvedimento della capitaneria di porto di Porto Torres.
    Al riguardo, peraltro, e' bene  osservare  (anche  qui  anche  per
 prevenire  eventuali  obiezioni  avversari  e)  come  non  varrebbe a
 contrastare l'affermata  lesione  delle  attribuzioni  costituzionali
 della  regione  ricorrente  il rilievo che, appartenendo la scogliera
 foranea di Stintino Minore al demanio marittimo statale,  il  diritto
 statale  di proprieta' sul bene (non contestato dalla regione) di per
 se' comporti, necessariamente, che solo  allo  Stato  possa  spettare
 altresi' la competenza ad adottare il provvedimento di concessione in
 questione,  relativo  alla  realizzazione sulla suddetta scogliera di
 una struttura necessaria per l'esercizio dell'attivita' di pesca. Ne'
 varrebbe, in tal senso, richiamare al riguardo il fatto che  talvolta
 codesta  ecc.ma  Corte  ha  ritenuto  che  vi  sia coincidenza fra la
 titolarita' di un bene e la competenza a determinare  il  canone  per
 gli  atti  di  concessione  concernenti  il  bene stesso (v. sent. n.
 133/1986).
    A parte il fatto che la competenza a determinare  il  canone  puo'
 essere  disgiunta  da  quella  ad adottare l'atto di concessione, nel
 particolare caso in questione neanche in base ai  principi  affermati
 dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte si potrebbe ritenere che
 la  appartenenza  del  bene (scogliera foranea di Stintino Minore) al
 demanio marittimo dello Stato comporti necessariamente  la  esclusiva
 competenza   dello  Stato  stesso  alla  emanazione  della  specifica
 concessione in questione.
    Ed infatti, la necessaria coincidenza soggettiva  fra  titolarita'
 del  bene  e competenza alla adozione dei provvedimenti concessori e'
 stata  affermata  da  codesta   ecc.ma   Corte   limitatamente   alle
 concessioni il cui oggetto si identifica con il conferimento dell'uso
 del  bene stesso. E' soltanto per casi di questo genere, infatti, che
 si  e'  ritenuto  anche  in  dottrina  che,   trattandosi   di   beni
 appartenenti  al demanio dello Stato, solo lo Stato puo' concedere ad
 un soggetto un diritto di "uso speciale" del bene stesso.
    Ma lo  stesso  non  puo'  dirsi  quando  -  come  e'  appunto  nel
 particolare caso in questione - l'oggetto della concessione, anziche'
 risolversi  nell'uso  speciale  del  bene  demaniale,  lo  trascende,
 essendo piuttosto  costituito  dalla  regolazione  ed  organizzazione
 dell'attivita' svolta dal concessionario. Nel qual caso la competenza
 ad  adottare  il provvedimento concessorio non spetta all'ente che ha
 la titolarita' del bene sul (o nel) quale l'attivita'  viene  svolta,
 ma  invece  spetta  all'ente che e' titolare delle funzioni incidenti
 sulla attivita' svolta dal concessionario.
    Nel caso in questione, dunque, trattandosi di  una  concessione  a
 fini  di  pesca  in  cui  l'uso  del  bene  demaniale  e'  un aspetto
 secondario  e  strumentale  rispetto  all'attivita'  di   pesca,   la
 competenza   a   rilasciarla   non   spetta  allo  Stato,  in  quanto
 proprietario dell'area su cui l'attivita' di pesca viene  svolta,  ma
 spetta  invece  alla regione ricorrente, in quanto titolare esclusiva
 della competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca.
    1.3.  -  Quanto  si  e'  sopra  illustrato sarebbe gia' di per se'
 sufficiente a dimostrare che,  stante  la  peculiarita'  dell'oggetto
 della  concessione  in  questione, la competenza a rilasciarla spetta
 alla regione, ancorche' sia di proprieta' dello Stato l'area  su  cui
 e'   collocata  la  tubazione  per  l'adduzione  dell'acqua  di  mare
 necessaria per l'attivita' di pesca della  cooperativa  pescatori  di
 Stintino.
    Ma   si   deve  ancora  richiamare  l'attenzione  sulla  normativa
 d'attuazione contenuta  nel  gia'  citato  art.  2  del  d.P.R.    n.
 1627/1965: una disciplina che, da un lato, conferma l'esattezza della
 tesi  sopra illustrata circa la scissione - in casi siffatti - fra la
 titolarita' del bene ed  il  potere  di  rilascio  delle  concessioni
 concernenti  attivita' la cui disciplina sia di competenza di un ente
 diverso da quello titolare del bene;  e  dall'altro,  con  una  norma
 espressa   ed   inequivoca,  comunque  attribuisce  alla  regione  la
 competenza ad adottare il provvedimento concessorio in questione.
    Recita infatti  l'art.  2  che  "I  provvedimenti  concernenti  le
 concessioni  di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio
 marittimo e nel mare territoriale sono adottati  dall'amministrazione
 regionale,   previo  parere  favorevole  da  parte  della  competente
 autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze  del  pubblico
 uso".  Tale  norma,  dunque,  espressamente scinde la titolarita' del
 bene demaniale in cui si svolgono le attivita'  di  pesca  e  su  cui
 insistono  le  opere  necessarie per l'esercizio di quelle attivita',
 dalla competenza alla adozione dei relativi provvedimenti  concessori
 che  e'  appunto  attribuita  alla regione anziche' allo Stato. Ed e'
 evidente che la ratio di tale scissione si fonda proprio su cio'  che
 si  era detto in precedenza: cioe' sul fatto che l'aspetto prevalente
 nell'oggetto del provvedimento concessorio non  e'  tanto  l'uso  del
 bene  demaniale,  ma  piuttosto  l'organizzazione  e  la  regolazione
 dell'attivita' di pesca (che e' appunto di competenza della regione).
    La norma d'attuazione, peraltro, se da' prevalenza - per i  motivi
 illustrati  -  al  ruolo  ed alla competenza della regione, riconosce
 pero' un ruolo rilevante anche allo Stato, in quanto proprietario del
 bene: ruolo che pero' non e' quello di adottare il provvedimento,  ma
 quello  di  dare  un  parere  favorevole  in ordine alla adozione del
 provvedimento da parte della amministrazione regionale competente.
    Dunque, l'art.  2  del  d.P.R.  n.  1627/1965,  conferma  in  modo
 inequivocabile  la  fondatezza  del presente ricorso. La competenza a
 rilasciare la concessione in questione e' della regione, e non  dello
 Stato.  La  capitaneria  di  porto  di  Porto  Torres  era competente
 soltanto a dare un parere in ordine al provvedimento concessorio  che
 doveva essere pero' adottato dalla regione.
    2.  - Violazione delle medesime attribuzioni costituzionali di cui
 sopra, anche in relazione al principio di leale collaborazione.
    In via subordinata, qualora - in denegata  ipotesi  -  si  dovesse
 riconoscere  la  competenza dello Stato al rilascio della concessione
 in questione, egualmente risulterebbero lese  le  attribuzioni  della
 regione ricorrente in materia di pesca.
    E'  incontestabile,  infatti,  che  relativamente  all'oggetto  di
 quella concessione vi  e'  quantomeno  concorrenza  della  competenza
 della  regione  in  ordine  alla  organizzazione  e svolgimento delle
 attivita' di pesca con quella dello Stato in quanto proprietario  del
 bene su cui l'attivita' si svolge. Ne deriva che, secondo il costante
 insegnamento  di  codesta  ecc.ma Corte, la disciplina di un siffatto
 provvedimento concessorio deve essere  rispettosa  del  principio  di
 leale   collaborazione.  A  quel  principio  e'  infatti  palesemente
 ispirata la gia' ricordata  disciplina  dell'art.  2  del  d.P.R.  n.
 1627/1965,  la' dove essa richiede che il provvedimento di competenza
 regionale sia preceduto dal parere favorevole dell'autorita' statale.
    A tutto volere concedere, dunque, se anche la Capitaneria di porto
 di Porto Torres fosse stata competente a rilasciare la concessione in
 questione, essa non avrebbe pero' potuto rilasciarla senza il  previo
 parere  favorevole della regione. Tale parere non e' stato chiesto, e
 dunque le attribuzioni regionali sono state comunque lese.
    3. - Ancora violazione delle attribuzioni costituzionali gia'  in-
 dicate, in relazione ad ulteriore provvedimento.
    Sin qui si e' dedotta ed argomentata la lesione delle attribuzioni
 regionali  in  relazione  al primo dei due connessi provvedimenti, in
 relazione ai quali e' stato proposto il presente  ricorso:  cioe'  il
 provvedimento  di concessione del comandante di porto di Porto Torres
 dell'11 giugno 1992. Ma  e'  chiaro  che  le  medesime  deduzioni  ed
 argomentazioni   valgono   anche   per  il  successivo  provvedimento
 dell'intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992,  con  cui
 e'  stato  determinato  definitivamente  il  canone da applicare alla
 suddetta concessione.
    Il  provvedimento  dell'intendenza  di  finanza  e  conseguenziale
 rispetto  al provvedimento di concessione della capitaneria di porto,
 che gia' aveva esso stesso stabilito un canone provvisorio.
    Per gli stessi motivi  gia'  indicati  in  precedenza  (e  che  si
 intendono   qui   integralmente   richiamati)  anche  tale  ulteriore
 provvedimento e' di competenza della regione. Questa,  competente  al
 rilascio    della    concessione,   e'   altresi'   competente   alla
 determinazione del relativo canone.
                               P. Q. M.
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente
 ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato rilasciare  concessioni
 concernenti  la  pesca  e  la  realizzazione  di opere necessarie per
 l'esercizio  della  pesca  su  di  un  area  del  Demanio   marittimo
 costituito  dalla  scogliera  foranea  di  Stintino  Minore,  nonche'
 determinare il relativo canone; e per l'effetto  annullare  gli  atti
 impugnati  e  gia' indicati in epigrafe (provvedimento di concessione
 alla capitaneria pescatori di Stintino della capitaneria di porto  di
 Porto  Torres  dell'11 giugno 1992; e provvedimento di determinazione
 del canone dell'intendenza di finanza  di  Sassari  del  16  novembre
 1992).
      Roma, addi' 25 agosto 1994
                      Prof. avv.: Sergio PANUNZIO

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