N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 1994

                                N. 549
 Ordinanza emessa  l'11  luglio  1994  dal  pretore  di  Oristano  nel
 procedimento  civile vertente tra Mastinu Giuseppe contro sindaco del
 comune di Solarussa
 Regione Sardegna - Annullamento del provvedimento di assegnazione di
    alloggio di edilizia residenziale pubblica - Previsione, in  legge
    regionale, dell'impugnazione del provvedimento del sindaco innanzi
    al   pretore   -   Indebita   interferenza   nella  materia  della
    giurisdizione di esclusiva competenza statale.
 (Legge regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 13, art. 20, ultimo comma).
 (Cost., art. 108).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                              IL PRETORE
    Letto  il  ricorso  depositato  il 22 giugno 1994, con cui Mastinu
 Giuseppe ha chiesto la sospensione cautelare d'urgenza dell'ordinanza
 sindacale prot. n. 134 del 13 gennaio 1994 (ordinanza n. 6/1994)  con
 la  quale  e'  stata  annullata  dal  sindaco del comune di Solarussa
 l'assegnazione  dell'alloggio  di  edilizia   residenziale   pubblica
 effettuata  in suo favore nell'ambito del concorso n. 23 del 5 maggio
 1986 del comune  medesimo,  e  gli  e'  stato  altresi'  ordinato  il
 rilascio dell'alloggio medesimo entro trenta giorni dalla notifica;
   Visti   gli   atti   del  procedimento  n.  56/94  r.g.a.c.  pret.,
 concernenti il ricorso  proposto  dallo  stesso  Mastinu  avverso  la
 medesima  ordinanza  sindacale  ai  sensi dell'art. 20, ultimo comma,
 legge regionale n. 13/1989;
    Considerato che il giudice  ordinario,  in  virtu'  del  principio
 generale  sancito  dall'art.  4  della  legge 20 marzo 1865, n. 2248,
 allegato E, puo' disapplicare l'atto  amministrativo  illegittimo  ma
 non  puo'  revocarlo,  modificarlo  od  annullarlo  in assenza di una
 specifica disposizione di legge che gliene attribuisca il potere;
    Considerato che, di conseguenza, solo entro gli stessi  limiti  il
 giudice  ordinario puo' sospendere in via d'urgenza l'esecutivita' di
 un provvedimento amministrativo;
    Ritenuto che l'art. 20, ottavo comma,  della  legge  regionale  n.
 13/1989  della  regione  Sardegna, stabilendo che avverso l'ordinanza
 del sindaco di  annullamento  dell'assegnazione  di  un  alloggio  di
 edilizia  residenziale  pubblica  "e'  ammesso  il ricorso secondo il
 procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del  d.P.R.
 30  dicembre 1972, n. 1035" - e cioe' il ricorso dinanzi al pretore -
 violi il principio di riserva assoluta  di  legge  statale  contenuto
 nell'art. 108 della Costituzione; infatti, quest'ultima norma riserva
 in  via esclusiva alla potesta' legislativa dello Stato il compito di
 distribuire la giurisdizione tra i due  distinti  ordini  di  giudici
 (quelli  ordinari  e  quelli  speciali)  e quindi anche il compito di
 attribuire all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  anziche'  a  quella
 amministrativa  il  potere  di decidere talune controversie aventi ad
 oggetto la lesione di un interesse legittimo (quale quella  nel  caso
 in esame);
    Considerato  che  l'art.  20,  ultimo comma, della legge regionale
 citata, non fa  che  richiamare  un  procedimento  -  quello  di  cui
 all'art.  11,  terz'ultimo  comma,  del  d.P.R. citato - che e' pero'
 previsto  con  legge  statale  per  l'impugnazione  di   un   diverso
 provvedimento  amministrativo,  e precisamente per quella del decreto
 con  cui  il   presidente   dell'I.A.C.P.   dichiara   la   decadenza
 dell'assegnatario  dall'assegnazione dell'alloggio in caso di mancata
 occupazione dello stesso  nei  termini  di  legge,  e  ne  ordina  il
 rilascio;
    Ritenuto,   pertanto,   che   l'art.  20,  ultimo  comma,  citato,
 attribuendo al pretore  il  predetto  potere  giurisdizionale,  abbia
 esorbitato   dalla   sfera   di  potesta'  legislativa  di  spettanza
 regionale,  in  quanto  in  materia  di  "giurisdizione"  la  regione
 autonoma  Sardegna non ha alcun potere legislativo, neppure quello di
 "attuazione" o di "integrazione" della legislazione  statale  di  cui
 all'art.  5  della  legge  costituzionale  n.  3/1948  (statuto della
 regione Sardegna);
    Ritenuto  che  la  risoluzione   della   predetta   questione   di
 legittimita'    costituzionale    abbia   carattere   necessariamente
 pregiudiziale alla decisione del ricorso in questione;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte
 costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  20,  ultimo comma, della legge regionale 4
 aprile 1989, n. 13, della regione Sardegna, in  riferimento  all'art.
 108 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione del giudizio in corso fino alla pronuncia
 della Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  alle
 parti  ed  al  presidente  della giunta regionale della Sardegna e di
 darne comunicazione  al  presidente  del  consiglio  regionale  della
 medesima.
      Oristano, addi' 11 luglio 1994
                          Il pretore: MUSCOLO

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