N. 552 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 1992- 1 settembre 1994
N. 552 Ordinanza emessa il 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 settembre 1994) dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona" contro Amorese Umberto ed altri Impiego pubblico - Dipendenti dell'Ente autonomo lirico Arena di Verona - Collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta' - Esclusione dell'applicazione a detto personale delle disposizioni di cui al d.l. n. 791/1981 (conv. in legge n. 54/1982) che consentono agli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima, di optare per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sulla garanzia previdenziale. (Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma). (Cost., artt. 3, 4 e 38).(GU n.40 del 28-9-1994 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 966, 967, 968 e 969 del 1987 proposti dall'Ente autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 contro Amorese Umberto, Barbesi Bruno, Di Caterino Romolo, Barlottini Sergio per l'annullamento rispettivamente delle sentenze del t.a.r. per il Veneto n. 131 e n. 132 del 1 aprile 1986, e n. 170 e 173 del 29 aprile 1986; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 6 dicembre 1991 la relazione del consigliere Livia Barberio Corsetti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Umberto Amorese, Bruno Barbesi, Romolo Di Caterino e Sergio Barlottini, con separati ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, hanno chiesto l'annullamento della deliberazione n. 352 del 7 gennaio 1985, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona" ha disposto il loro collocamento a riposo. Premesso di avere chiesto di proseguire nell'attivita' lavorativa fino al sessantacinquesimo anno di eta' a norma dell'art. 6 della legge 27 febbraio 1982, n. 54, e di essere stati di fatto mantenuti in servizio oltre il compimento del sessantesimo anno di eta', deducevano l'illegittimita' del provvedimento impugnato, adottato in applicazione della legge 13 luglio 1984, n. 312, con i seguenti motivi: I) violazione ed errata interpretazione dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, in relazione all'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54. Violazione del diritto al mantenimento in servizio. L'ente lirico, privo di uno statuto e di un regolamento organico del personale, ha sempre applicato ai propri dipendenti la disciplina normativa dei dipendenti del parastato (legge n. 70/1975) e a seguito all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 54/1982, che ha attribuito agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti che non avessero raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, la facolta' di optare per continuare a prestare la loro opera sino al perfezionamento di tale requisito (o per incrementare la propria anzianita' contributiva) e comunque non oltre il compimento del sessancinquesimo anno d'eta', ha invitato i dipendenti interessati a presentare domanda per il trattenimento in servizio fino a tale eta', anche se l'art. 34 dell'allora vigente contratto collegio nazionale di lavoro per il personale degli enti lirici prevedeva il collocamento a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta'. Entrata in vigore la legge 13 luglio 1984, n. 312, che all'art. 6, ultimo comma, sancisce l'inapplicabilita' agli enti lirici delle disposizioni delle leggi 20 marzo 1975, n. 70 e 29 marzo 1983, n. 93, nonche' quelle dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, l'ente lirico ha pero' ritenuto che tale disposizione concernesse anche quanti avevano gia' esercitato l'opzione ed ha conseguentemente disposto il loro collocamento a riposo. Il provvedimento cosi' adottato e' illegittimo perche' l'art. 6 della legge n. 312/1984 non ha efficacia retroattiva, ne' puo' ritenersi che abbia natura di interpretazione autentica; II) violazione dell'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, in relazione all'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Illegittimita' costituzionale dello stesso articolo per contrasto con gli artt. 39, 97 e 113 della Costituzione. L'art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, non ha abrogato l'art. 25 della legge 24 agosto 1967, n. 800, e l'art. 14, lett. f), della stessa legge, in base ai quali la disciplina dello stato giuridico del personale e' demandata al regolamento organico. La contrattazione collettiva non puo' pertanto disciplinare la data del collocamento a riposo. L'art. 6 della legge n. 312/1984 violerebbe altrimenti l'art. 97 della Costituzione, che attribuisce al legislatore e non alle associazioni di categoria l'organizzazione dei pubblici uffici; violerebbe altresi' l'art. 39 della Costituzione, che subordina l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi per tutti gli appartenenti alla categoria alla previa registrazione dei sindacati, nonche' il successivo art. 113, perche' l'applicazione dei contratti collettivi indipendentemente da un atto amministrativo o regolamentare che li recepisca rende difficile la tutela giurisdizionale, non essendo configurabili ne' interessi legittimi, ne' diritti soggettivi. Cio' non sarebbe, solo se si ritenesse che la contrattazione collettiva non possa invadere la competenza tradizionale riservata dalla legge al regolamento organico del personale e che, in mancanza di un tale regolamento, si debbano applicare i principi desumibili dalla disciplina generale del pubblico impiego; III) violazione dell'art. 25, secondo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. Il regolamento organico e' necessariamente sottoposto dall'approvazione del ministro vigilante e la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha gia' ritenuto illegittima la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in merito al collocamento a riposo, se la disposizione regolamentare sulla quale si fonda non ha ricevuto la dovuta approvazione. Non risulta nel caso che l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro sia mai stato approvato con il procedimento suddetto, ne' puo' ritenersi sufficiente la mera recezione da parte dell'ente. L'Ente autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona", costituito nei giudizi, chiedeva la reiezione dei ricorsi, controdeducendo con le seguenti considerazioni: a) agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate non si applicano, per effetto dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 24 marzo 1983 n. 93, e dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, come convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il collocamento a riposo dei dipendenti non artisti di tali enti, all'epoca del provvedimento impugnato, restava disciplinato dall'art. 34 del contratto collettivo di lavoro allora vigente ed applicabile in base alla prescrizione del primo comma del menzionato art. 6 della legge n. 312/1984; tale contratto era stato fatto proprio dall'ente con apposito atto di recezione, pur non necessario secondo la piu' recente giurisprudenza del consiglio di Stato; b) i ricorrenti non avevano ancora compiuto il sessantesimo anno di eta' al momento dell'entrata in vigore della legge n. 312/1984 ed erano stati successivamente mantenuti in servizio su loro domanda, non avendo il consiglio di amministrazione considerato l'operativita' dell'art. 34 del contratto collettivo di lavoro, che prevedeva il collocamento a riposo del personale maschile dall'inizio dell'anno successivo al compimento di tale eta'; l'accettazione della loro domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro doveva percio' ritenersi travolta dall'adeguamento del comportamento dell'ente alle difformi disposizioni di legge vigenti, che non attribuivano alcun diritto soggettivo a tale prosecuzione; c) sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 312/1984 per contrasto con gli artt. 97, 39 e 113 della Costituzione; riguardo all'art. 97, perche' la riserva di legge circa l'organizzazione dei pubblici uffici, pur estesa agli aspetti salienti del pubblico impiego, non e' assoluta e non esclude la devoluzione, fatta dalla stessa legge, della sua disciplina alla contrattazione collettiva nella prospettiva di una collocazione privatistica di tale rapporto; riguardo all'art. 39, perche' l'efficacia nei confronti di tutti i dipendenti degli enti lirici e' assicurata dal richiamo dell'art. 25 della legge n. 800/1967 e dallo stesso art. 6 della legge n. 312/1984; riguardo all'art. 113, perche' la disciplina contrattuale collettiva del rapporto di lavoro incide solo sui criteri di discriminazione della giurisdizione e non sulla effettivita' della tutela conseguente. Il tribunale, con le sentenze indicate in epigrafe, ha accolto i ricorsi, ritenendo che con l'esercizio dell'opzione i ricorrenti avessero acquistato un vero e proprio diritto soggettivo al mantenimento in servizio fino al sessantacinquesimo anno di eta', che non poteva essere travolto dall'art. 6 della legge n. 312/1984, innovativo sul punto della precedente disciplina. L'Ente autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona", con separati appelli, ha impugnato le suddette sentenze, deducendo che la legge n. 312/1984 ha disciplinato interamente la materia, abrogando la precedente disciplina. Una costante giurisprudenza del consiglio di Stato ha insegnato che le disposizioni in materia di collocamento a riposo hanno efficacia abrogativa di contrarie disposizioni della precedente disciplina anche nei confronti del personale assunto in servizio sotto il suo vigore. L'Ente chiede pertanto l'annullamento delle sentenze impugnate. D I R I T T O I ricorsi, stante l'identita' delle questioni in essi proposte, possono essere riuniti e congiuntamente trattati. Oggetto delle controversie e' la determinazione del limite dell'eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti (non artisti) degli enti autonomi lirici, in relazione all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1984, n. 312, il cui art. 6 ha dichiarato non applicabili ai relativi rapporti di lavoro tanto la legge 20 marzo 1975, n. 70, quanto la legge 29 marzo 1983, n. 93, oltre che l'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, ed ha affidato la relativa disciplina giuridica ed economica ad appositi contratti collettivi di categoria, stipulati con determinate modalita'. I ricorrenti in primo grado, che si erano avvalsi, su invito formale dello stesso Ente, della facolta' prevista dalla norma per ultimo menzionata, di protrarre fino al sessantacinquesimo anno d'eta' il rapporto di lavoro, furono invece collocati a riposo prima di tale limite, in ossequio al citato art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, e al rinvio da questo fatto alla contrattazione collettiva, per effetto della quale l'ente si indusse ad applicare l'art. 34 del contratto collettivo dell'agosto 1979, che individuava nel sessantesimo anno di eta' il limite per il collocamento a riposo. Il tribunale ha accolto i ricorsi, ritenendo che i ricorrenti avessero gia' acquisito il diritto alla protrazione del servizio fino al sessantacinquesimo anno di eta', senza che su di esso potesse influire il sopravvenuto art. 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, che ha stabilito la non applicabilita' della disposizione di legge in base alla quale era stata esercitata l'opzione. L'Ente autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona" censura tali conclusioni, mentre le restanti questioni dibattute in primo grado non sono state riproposte dalle controparti, non costituite. Pregiudiziale all'esame delle censure proposte appare, peraltro, la verifica della legittimita' costituzionale del menzionato art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude l'applicabilita' agli enti lirici autonomi dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, nel testo modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione. Supposto infatti che la durata del rapporto di lavoro, in assenza dell'opzione esercitata a norma dell'art. 6 del d.l. n. 791/1981, dovesse avere durata fino al sessantesimo anno di eta' e che invece l'opzione l'avrebbe protratto al sessantacinquesimo anno d'eta', la questione si riduce appunto all'applicabilita' o meno di detta ultima norma e, quindi, sicura rilevanza ha la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 312/1984, che l'ha esclusa. Tale norma e' stata posta infatti a base del provvedimento di cui si chiede l'annullamento, e la controversia non puo' essere risolta in un senso o nell'altro, senza che sia stabilita la legittimita' costituzionale dell'impedimento normativo cosi' posto. Tanto piu' che non puo' ritenersi che esso non incida sui diritti gia' acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della legge, che lo prevede: i rapporti giuridici in corso, com'e' noto, ricadono per il seguito della loro vita sotto la disciplina di leggi sopravvenute che li riguardano, ferme soltanto le situazioni esaurite, fra le quali non rientra certo la durata di un rapporto, anche se preordinata nella vigenza della disciplina anteriore. La questione e' inoltre non manifestamente infondata con riguardo all'art. 3 ed in relazione all'art. 38 della Costituzione. Il d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, che detta disposizioni in materia previdenziale, con l'art. 6 nel testo modificato dalla legge di conversione, consente l'opzione per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa a tutti gli iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive ed esonerative di essa, i quali non abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima. Si tratta dunque di norma generale, che riguarda tutti i lavoratori subordinati obbligati all'assicurazione di vecchiaia e non ancora provvisti dell'anzianita' contributiva massima. In tale quadro assicurativo una qualsiasi limitazione, posta ad una o piu' categorie di assicurati, della possibilita' consentita dalla norma generale di pervenire a quella anzianita', senza che essa si basi su sostanziali e pertinenti differenze di situazioni delle categorie svantaggiate rispetto alla generalita' delle altre, pone l'esigenza di verificarne appunto la compatibilita' con l'art. 3 della Costituzione. Tanto piu' che il succesivo art. 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, garantisce ai lavoratori il diritto ad avere preveduti, a carico di organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia. Mezzi siffatti, con riguardo alle opportunita' di accumulo nel corso della vita lavorativa di ciascun lavoratore, ben possono essere differenziati relativamente alla durata di detta vita, ma non per effetto di situazioni che dall'interno ne provochino la differente portata rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori e senza che vi siano contrapposti mezzi compensativi. L'art. 4, primo comma, della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro ed alla promozione di tutte le condizioni che lo rendano effettivo. Un simile riconoscimento sarebbe gravemente limitato se, senza altra ragione distintiva, trovasse nella legge dimensioni maggiori o minori di durata per categorie di cittadini rispetto ad altre, specie se nell'ambito di una stessa categoria, quale quella dei lavoratori subordinati iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il criterio di differenziazione non puo' certo ravvisarsi nelle difficolta' di bilancio degli enti lirici autonomi e nelle loro esigenze finanziarie, come vorrebbe la difesa dell'ente lirico autonomo "Arena di Verona". Tali difficolta' possono essere state la ragione dell'emanazione della norma, ma non possono essere rappresentante come elementi di distinzione fra i lavoratori dipendenti da tali enti e tutti gli altri a questi estranei, ai fini di dimostrare la legittimita' costituzionale della norma previdenziale impeditiva. Che poi la stessa norma impeditiva sia stata estesa ad altre categorie di lavoratori, non vale a renderla legittima, manifestandosi anche per costoro gli stessi motivi di disparita' ingiustificata.
P. Q. M. Riunisce i ricorsi e, visto l'articolo 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude l'applicabilita' agli enti lirici autonomi dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, per contrasto con gli artt. 3, 4 secondo comma, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, e sospende conseguentemente il giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, addi' 9 aprile 1992. Il presidente: IMPERATRICE Il consigliere, estensore: BARBERIO CORSETTI I consiglieri: ADAMO - SALVATORE - SALVO 94C1052