N. 553 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1994

                                N. 553
 Ordinanza  emessa  il  14  luglio  1994  dal  pretore  di  Torino nel
 procedimento civile vertente tra Perazzo Paolo e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti pubblici -
    Riscattabilita' del periodo di corso  legale  di  laurea  ai  fini
    pensionistici  - Mancata previsione della facolta' di riscattare i
    periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi  per
    il  diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia - Disparita'
    di trattamento rispetto a situazioni  omogenee  per  le  quali  la
    Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
    delle  norme  che non prevedevano la riscattabilita' di periodi di
    studio (sentenze nn. 765 e  1016  del  1988,  163/1989,  426/1990,
    257/1991 e 27/1992).
 (D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies).
 (Cost., art. 3).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                              IL PRETORE
    Letti  gli  atti,  sciogliendo  la  risera,  pronuncia la seguente
 ordinanza di rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  nella
 causa  promossa  da  Perazzo  Paolo, rappresentato e difeso dall'avv.
 Bosso contro l'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. Caratozzolo.
    Con ricorso depositato in data  15  febbraio  1994  Perazzo  Paolo
 evocava  in giudizio l'I.N.P.S. per ivi sentire dichiarare il proprio
 diritto ad essere ammesso al riscatto degli anni  di  studio  per  il
 conseguimento  del diploma di audiometria e fonologopedia. A sostegno
 della domanda invocava la disposizione di cui all'art. 8 della  legge
 8 agosto 1991, n. 274.
    L'I.N.P.S.,  costituitasi, contestava la domanda rilevando come la
 norma applicabile al caso di specie - art. 2-novies del d.l. 2 marzo
 1974, n. 30 - consentisse il riscatto solo del corso di laurea.
    All'udienza  di  discussione la parte ricorrente formulava istanza
 di  rimessione  alla  Corte   costituzionale   della   questione   di
 legittimita',  per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 dell'art. 2-novies del d.l. 2 marzo 1974, n. 30; la parte  convenuta
 insiteva per la reiezione della domanda e si rimetteva in ordine alla
 questione di costituzionalita'.
    Ritiene  il  pretore  che la questione di costituzionalita' svolta
 dal ricorrente sia rilevante e non manifestamente infondata.
   Quanto alla rilevanza e' sufficiente  osservare  che  nel  caso  di
 specie  la  decisione del ricorso dipende dall'applicazione dell'art.
 2-novies del d.l. n. 30/1974  posto  che  la  normativa  invocata  a
 sostegno   della   domanda  nel  ricorso  introduttivo  pacificamente
 riguarda le casse pensioni degli istituti  di  previdenza  presso  il
 Ministero  del  tesoro.  L'art.  2  citato  stabilisce che il periodo
 riscattabile  ai  fini  pensionistici  e'  quello  previsto  per   il
 conseguimento del diploma di laurea. Poiche' il diploma di tecnico di
 audiometria  e  fonologopedia  conseguito dal Perazzo non puo' essere
 equiparato ad un diploma di laurea il ricorrente non  ha  diritto  ad
 ottenere il richiesto riscatto.
    Per  quanto  attiene  alla  fondatezza  va rilevato come la citata
 previsione normativa appaia in evidente contrasto con l'art. 3  della
 Costituzione.  Si  deve  al  riguardo  premettere  che  il diploma di
 tecnico di audiometria viene rilasciato al termine di un corso  della
 durata  di  tre  anni  per  accedere al quale e' necessario essere in
 possesso di un diploma di scuola media superiore. E' inoltre  provato
 che il ricorrente svolge un'attivita' lavorativa per il cui esercizio
 e'  necessario  il  possesso  del  diploma di tecnico in audiometria.
 Posto che la ratio della  normativa  che  consente  il  riscatto  del
 periodo  del  corso  di  studi  e'  quella  di  non  penalizzare quei
 lavoratori  che  hanno  dovuto  ritardare   l'inizio   dell'attivita'
 lavorativa   per  conseguire  il  titolo  di  studio  necessario  per
 l'espletamento  dell'attivita'  lavorativa,  la  normativa   di   cui
 all'art.   2-novies   si   appalesa  irrazionale  perche'  discrimina
 immotivatamente sotto il profilo pensionistico rispetto  ai  titolari
 del  diploma  di  laurea  i  possessori  del  diploma  di  tecnico di
 audiometria requisito indispensabile per poter svolgere  la  mansione
 di tecnico.
    E'  opportuno  sottolineare  come  la  giurisprudenza  della Corte
 costituzionale (sentenze nn. 765 e 1016 del 1988, 163/1989,  426/1990
 e   257/1991)   abbia   reiteratamente  posto  in  rilievo  come  "la
 legislazione in tema di riscatti di periodi di studio e'  tendenziale
 a  concedere  alla preparazione professionale acquisita ogni migliore
 considerazione" (sentenza n. 27 del 3 febbraio 1992 con cui la  Corte
 costituzionale    ha   dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art. 2-novies del d.l. 2 marzo 1974  nella  parte  in  cui  non
 prevede  la  facolta'  di  riscattare  i  periodi corrispondenti alla
 durata degli studi per il conseguimento  del  diploma  di  educazione
 fisica  rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati).
 La Corte costituzionale ha di conseguenza  ritenute  illegittime  per
 contrasto  con l'art. 3 della Costituzione numerose norme nella parte
 in cui non prevedevano la riscattabilita' dei periodi  corrispondenti
 alla  durata  legale  dei corsi di studi il cui diploma era richiesto
 come condizione necessaria per l'amministrazione al posto occupato in
 carriera.
    Deve   quindi  essere  ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 2-novies  del d.l. n. 30/1974 nella parte in cui, non consentendo il
 riscatto del periodo legale del  corso  di  studio  per  ottenere  il
 diploma  di  tecnico di audiometria e fono-logopedia rilasciato dalla
 Scuola  diretta  a   fini   speciali   tecnici   di   audiometria   e
 fonologopedia,  discrimina  in modo ingiustificato e contrastante con
 l'art. 3 della Costituzione i possessori di tale diploma rispetto  ai
 titolari di diploma di laurea.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Vista l'istanza formulata dalla parte ricorrente;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  2-nonies  del  d.l. 2 marzo
 1974, n. 30, in relazione all'art. 3 della Costituzione  nella  parte
 in  cui  non  consente  il riscatto del corso di studio da tecnico di
 audiometria e fonologopedia;
    Dispone la sospensione del giudizio;
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alle
 parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di
 comunicarla  ai  Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato
 della Repubblica;
    Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale  unitamente  alla prova delle avvenute notificazioni e
 comunicazioni.
      Torino, addi' 14 luglio 1994
                          Il pretore: FIERRO

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