N. 553 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1994
N. 553 Ordinanza emessa il 14 luglio 1994 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Perazzo Paolo e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti pubblici - Riscattabilita' del periodo di corso legale di laurea ai fini pensionistici - Mancata previsione della facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni omogenee per le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme che non prevedevano la riscattabilita' di periodi di studio (sentenze nn. 765 e 1016 del 1988, 163/1989, 426/1990, 257/1991 e 27/1992). (D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies). (Cost., art. 3).(GU n.40 del 28-9-1994 )
IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la risera, pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa promossa da Perazzo Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Bosso contro l'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. Caratozzolo. Con ricorso depositato in data 15 febbraio 1994 Perazzo Paolo evocava in giudizio l'I.N.P.S. per ivi sentire dichiarare il proprio diritto ad essere ammesso al riscatto degli anni di studio per il conseguimento del diploma di audiometria e fonologopedia. A sostegno della domanda invocava la disposizione di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274. L'I.N.P.S., costituitasi, contestava la domanda rilevando come la norma applicabile al caso di specie - art. 2-novies del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 - consentisse il riscatto solo del corso di laurea. All'udienza di discussione la parte ricorrente formulava istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita', per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 2-novies del d.l. 2 marzo 1974, n. 30; la parte convenuta insiteva per la reiezione della domanda e si rimetteva in ordine alla questione di costituzionalita'. Ritiene il pretore che la questione di costituzionalita' svolta dal ricorrente sia rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza e' sufficiente osservare che nel caso di specie la decisione del ricorso dipende dall'applicazione dell'art. 2-novies del d.l. n. 30/1974 posto che la normativa invocata a sostegno della domanda nel ricorso introduttivo pacificamente riguarda le casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. L'art. 2 citato stabilisce che il periodo riscattabile ai fini pensionistici e' quello previsto per il conseguimento del diploma di laurea. Poiche' il diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia conseguito dal Perazzo non puo' essere equiparato ad un diploma di laurea il ricorrente non ha diritto ad ottenere il richiesto riscatto. Per quanto attiene alla fondatezza va rilevato come la citata previsione normativa appaia in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si deve al riguardo premettere che il diploma di tecnico di audiometria viene rilasciato al termine di un corso della durata di tre anni per accedere al quale e' necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore. E' inoltre provato che il ricorrente svolge un'attivita' lavorativa per il cui esercizio e' necessario il possesso del diploma di tecnico in audiometria. Posto che la ratio della normativa che consente il riscatto del periodo del corso di studi e' quella di non penalizzare quei lavoratori che hanno dovuto ritardare l'inizio dell'attivita' lavorativa per conseguire il titolo di studio necessario per l'espletamento dell'attivita' lavorativa, la normativa di cui all'art. 2-novies si appalesa irrazionale perche' discrimina immotivatamente sotto il profilo pensionistico rispetto ai titolari del diploma di laurea i possessori del diploma di tecnico di audiometria requisito indispensabile per poter svolgere la mansione di tecnico. E' opportuno sottolineare come la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 765 e 1016 del 1988, 163/1989, 426/1990 e 257/1991) abbia reiteratamente posto in rilievo come "la legislazione in tema di riscatti di periodi di studio e' tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione" (sentenza n. 27 del 3 febbraio 1992 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del d.l. 2 marzo 1974 nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati). La Corte costituzionale ha di conseguenza ritenute illegittime per contrasto con l'art. 3 della Costituzione numerose norme nella parte in cui non prevedevano la riscattabilita' dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi il cui diploma era richiesto come condizione necessaria per l'amministrazione al posto occupato in carriera. Deve quindi essere ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-novies del d.l. n. 30/1974 nella parte in cui, non consentendo il riscatto del periodo legale del corso di studio per ottenere il diploma di tecnico di audiometria e fono-logopedia rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali tecnici di audiometria e fonologopedia, discrimina in modo ingiustificato e contrastante con l'art. 3 della Costituzione i possessori di tale diploma rispetto ai titolari di diploma di laurea.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Vista l'istanza formulata dalla parte ricorrente; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2-nonies del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non consente il riscatto del corso di studio da tecnico di audiometria e fonologopedia; Dispone la sospensione del giudizio; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Torino, addi' 14 luglio 1994 Il pretore: FIERRO 94C1053