N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1994
N. 554 Ordinanza emessa il 24 maggio 1994 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Scala Renato contro l'E.N.A.S.A.R.C.O. Previdenza e assistenza - Agenti di commercio - Pensioni corrisposte all'ENASARCO - Riduzione dell'importo delle pensioni di vecchiaia di ammontare annuo superiore a lire 5.000.000 - Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati per la fissita' di detto limite dal 1973, malgrado la svalutazione e l'elevazione dei massimali e delle aliquote - Conseguente incidenza della riduzione non solo sulle pensioni elevate, come nella ratio originaria delle norma impugnata, ma anche su quelle medio-basse con compromissione della garanzia previdenziale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 366/1989 di manifesta infondatezza di questione analoga ritenuta superabile dal giudice rimettente. (Legge 2 febbraio 1972, n. 12 (recte: 1973), art. 25). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.40 del 28-9-1994 )
IL PRETORE Scioglimento fuori udienza la riserva; Letti gli atti; Pronuncia la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 1. - Con ricorso depositato in data 21 aprile 1993, Scala Renato, premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia a carico dell'E.N.A.S.A.R.C.O., con decorrenza 1 settembre 1981 e che il calcolo di detta pensione e' stato fatto applicando la riduzione prevista dall'art. 25, legge 2 febbraio 1976, n. 12, conviene in giudizio l'istituto previdenziale per sentirlo condannare a ricalcolargli la pensione base "senza le riduzioni di cui all'art. 25 ma sulla sola base della media delle provvigioni", previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimita' costituzionale della citata disposizione di legge. 2. - Si osserva che l'eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge n. 12/1973 e' gia' stata sottoposta al vaglio della Corte delle leggi con ordinanza di questo stesso ufficio, in data 10 ottobre 1988, con riferimento al solo art. 3 della Costituzione e dichiarata manifestamente infondata, con ordinanza depositata in data 27 giugno 1989. 3. - La questione viene oggi riproposta con riferimento al combinato disposto dagli artt. 3 e 38 della Costituzione e come tale e', ad avviso del remittente, rilevante e non manifestamente infondata. 4. - Rilevante in quanto, all'evidenza, solo una pronuncia di accoglimento dell'eccezione potrebbe consentire l'accoglimento del ricorso. Non manifestamente infondata per i motivi di cui appresso. 5. - Premesso che la norma impugnata cosi', testualmente dispone: "Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a L. 5.000.000, sono operate le seguenti riduzioni: 10% sulle somme comprese tra L. 5.000.000 e L. 6.000.000; 12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e L. 7.000.000; 14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e L. 8.000.000; 16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e L. 9.000.000; 18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e L. 10.000.000; 20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001", rileva il pretore che la censura di incostituzionalita' non puo' essere vista, come fa parte ricorrente, nella generica previsione di una certa riduzione delle pensioni superiori ad un determinato ammontare e cio' perche' il legislatore ben puo', in linea di principio, stabilire, entro limiti di ragionevolezza, una sorta di contributo di solidarieta' a carico dei pensionati piu' "abbienti", tanto piu', ove, come nel caso, la pensione erogata dall'istituto previdenziale sia integrativa di altro trattamento pensionistico arg. ex art. 2, primo comma, della legge n. 12/1973). In ogni caso, nessun significativo argomento e' stato portato a suffragio di tale tesi, con riferimento al momento di entrata in vigore della disciplina in parola. Per contro, la questione e' non manifestamente infondata nella piu' limitata prospettiva della mancata previsione di un meccanismo di adeguamento delle fasce di pensione decurtabili alla rilevante svalutazione monetaria via via maturata ed alla concomitante elevazione dei massimali e delle aliquote contributive in modo che sia rispettato un criterio di razionale proporzionalita' tra entita' reale del trattamento pensionistico, versamenti contributivi ed aliquote percentuali di riduzione. 5 a. - In tale prospettiva, ritiene questo Pretore debbano senz'altro essere riprese le principali argomentazioni della precedente ordinanza di rimessione ed in particolare vada sottolineato: che nel 1973 la norma dell'art. 25 colpiva la fascia alta di pensioni, se si considera che il massimale di contribuzione era fissato in L. 9.000.000 e l'aliquota contributiva al 6% (art. 6 della legge n. 12/1973); che nel 1981, quando il ricorrente ha maturato il diritto a pensione, mentre la perdita di valore della moneta superava il 300%, il massimale era stato portato a L. 12.000.000 e l'aliquota all'8% (d.P.R. 24 giugno 1978, n. 460) ed ancora, con d.P.R. 31 marzo 1983, n. 277, il massimale ha poi raggiunto quota L. 24.000.000 con aliquota al 10% per attestarsi attualmente, ferma l'aliquota, a L. 34.000.000 per gli agenti monomandatari ed a somme superiori per i plurimandatari (cfr. deposizione in atti del funzionario dell'E.N.A.S.A.R.C.O.); che, quindi, con il passare del tempo e a causa dei fattori teste' indicati, la riduzione di cui all'art. 25 della legge n. 12/1973 e' venuta colpendo non soltanto la fascia di pensione alta, ma anche la fascia media e medio bassa, per giungere oggi ad incidere su una fascia decisamente bassa, quale deve sicuramente essere considerata almeno quella attestata intorno ai livelli del trattamento minimo dell'E.N.A.S.A.R.C.O. (che ammonta attualmente a circa L. 5.000.000 annue). 5 b. - Tale situazione evidenzia una vulnerazione, da parte dell'art. 25 cit., del combinato disposto dagli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto tratta in modo eguale situazioni eguali solo all'apparenza ed in modo nominale, violando il principio di eguaglianza sostanziale in uno con il principio di effettivita' delle prestazioni assistenziali e previdenziali, per le quali deve tenersi conto anche di un rapporto di proporzionalita' tra quanto l'assicurato e' chiamato a versare e quanto andra' poi a percepire come trattamento pensionistico. Tale rapporto, comunque, non puo' essere ingiustificatamente sfavorevole al nuovo pensionato rispetto al vecchio, costringendo il primo a versare piu' contributi per percepire poi una pensione nominalmente piu' alta, ma in effetti maggiormente decurtata, in virtu' dell'applicazione dell'art. 25 della legge n. 12/1973. E' inoltre evidente che la situazione lesiva diviene man mano piu' marcata con il passare del tempo. Conviene, al proposito, ricordare che la Corte costituzionale ha gia' avuto piu' volte modo di intervenire per riaffermare il principio dell'effettivita' delle prestazioni previdenziali e cio' ai fini delle valutazione di costituzionalita' delle norme in materia (cfr. ed es., Corte costituzionale, 27 aprile 1989, n. 1497, in Inf. Prev. 1988, 822; Corte costituzionale 21 marzo 1989, n. 141, ivi, 1989, 771). 6. - Non puo' da ultimo, essere sottaciuto, a conferma dell'iniquita' del sistema solidaristico E.N.A.S.A.R.C.O., che pendono presso la Camera dei deputati numerose proposte di legge volte a variamente modificare la norma qui sospettata di incostituzionalita' (vds. prop. Ferrari+altri del 22 maggio 1992; Poggiolini del 3 giugno 1992 e Nencini del 23 luglio 1992).
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 novembre 1987; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1972, n. 12, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Si notifichi altresi' alle parti in causa. Torino, addi' 24 maggio 1994 Il presidente: CAMBRIA 94C1054