N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 maggio 1994

                                N. 554
 Ordinanza emessa  il  24  maggio  1994  dal  pretore  di  Torino  nel
 procedimento    civile    vertente    tra    Scala    Renato   contro
 l'E.N.A.S.A.R.C.O.
 Previdenza e assistenza - Agenti di commercio - Pensioni corrisposte
    all'ENASARCO - Riduzione dell'importo delle pensioni di  vecchiaia
    di  ammontare  annuo  superiore  a lire 5.000.000 - Ingiustificata
    disparita' di trattamento dei pensionati per la fissita' di  detto
    limite  dal  1973,  malgrado  la  svalutazione  e l'elevazione dei
    massimali e delle aliquote - Conseguente incidenza della riduzione
    non solo sulle pensioni elevate, come nella ratio originaria delle
    norma impugnata, ma anche su quelle medio-basse con compromissione
    della garanzia previdenziale - Riferimento  alla  ordinanza  della
    Corte  n.  366/1989 di manifesta infondatezza di questione analoga
    ritenuta superabile dal giudice rimettente.
 (Legge 2 febbraio 1972, n. 12 (recte: 1973), art. 25).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                              IL PRETORE
    Scioglimento fuori udienza la riserva;
    Letti gli atti;
    Pronuncia la seguente ordinanza  di  rimessione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale.
    1.  - Con ricorso depositato in data 21 aprile 1993, Scala Renato,
 premesso di  essere  titolare  di  pensione  di  vecchiaia  a  carico
 dell'E.N.A.S.A.R.C.O.,  con  decorrenza  1  settembre  1981  e che il
 calcolo di detta pensione e'  stato  fatto  applicando  la  riduzione
 prevista  dall'art.  25,  legge  2  febbraio 1976, n. 12, conviene in
 giudizio  l'istituto  previdenziale   per   sentirlo   condannare   a
 ricalcolargli la pensione base "senza le riduzioni di cui all'art. 25
 ma  sulla sola base della media delle provvigioni", previa rimessione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  valutazione  della
 legittimita' costituzionale della citata disposizione di legge.
    2.  -  Si  osserva che l'eccezione d'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 25 della legge n.  12/1973  e'  gia'  stata  sottoposta  al
 vaglio  della  Corte  delle  leggi  con  ordinanza  di  questo stesso
 ufficio, in data 10 ottobre 1988, con  riferimento  al  solo  art.  3
 della   Costituzione   e  dichiarata  manifestamente  infondata,  con
 ordinanza depositata in data 27 giugno 1989.
    3. -  La  questione  viene  oggi  riproposta  con  riferimento  al
 combinato  disposto dagli artt. 3 e 38 della Costituzione e come tale
 e',  ad  avviso  del  remittente,  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata.
    4.  -  Rilevante  in  quanto,  all'evidenza, solo una pronuncia di
 accoglimento dell'eccezione potrebbe  consentire  l'accoglimento  del
 ricorso.
    Non manifestamente infondata per i motivi di cui appresso.
    5.  - Premesso che la norma impugnata cosi', testualmente dispone:
 "Qualora dalla liquidazione della pensione di  vecchiaia  risulti  un
 ammontare  annuo  della  pensione in misura superiore a L. 5.000.000,
 sono operate le seguenti riduzioni: 10% sulle somme comprese  tra  L.
 5.000.000 e L. 6.000.000; 12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e
 L.  7.000.000;  14%  sulle  somme  comprese  fra  L.  7.000.001  e L.
 8.000.000; 16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e L.  9.000.000;
 18%  sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e L. 10.000.000; 20% sulle
 somme in eccedenza a L. 10.000.001", rileva il pretore che la censura
 di  incostituzionalita'  non  puo'  essere  vista,  come   fa   parte
 ricorrente,  nella  generica  previsione di una certa riduzione delle
 pensioni superiori ad un determinato  ammontare  e  cio'  perche'  il
 legislatore  ben puo', in linea di principio, stabilire, entro limiti
 di ragionevolezza, una sorta di contributo di solidarieta'  a  carico
 dei  pensionati  piu'  "abbienti", tanto piu', ove, come nel caso, la
 pensione erogata dall'istituto previdenziale sia integrativa di altro
 trattamento pensionistico arg. ex art. 2, primo comma, della legge n.
 12/1973).
    In ogni caso, nessun significativo argomento e'  stato  portato  a
 suffragio  di  tale  tesi,  con  riferimento al momento di entrata in
 vigore della disciplina in parola.
    Per contro, la questione e'  non  manifestamente  infondata  nella
 piu'  limitata  prospettiva della mancata previsione di un meccanismo
 di adeguamento delle fasce di  pensione  decurtabili  alla  rilevante
 svalutazione   monetaria   via  via  maturata  ed  alla  concomitante
 elevazione dei massimali e delle aliquote contributive  in  modo  che
 sia  rispettato un criterio di razionale proporzionalita' tra entita'
 reale  del  trattamento  pensionistico,  versamenti  contributivi  ed
 aliquote percentuali di riduzione.
    5  a.  -  In  tale  prospettiva,  ritiene  questo  Pretore debbano
 senz'altro  essere  riprese  le   principali   argomentazioni   della
 precedente   ordinanza   di   rimessione   ed   in  particolare  vada
 sottolineato:
      che nel 1973 la norma dell'art. 25 colpiva  la  fascia  alta  di
 pensioni,  se  si  considera  che  il  massimale di contribuzione era
 fissato in L. 9.000.000 e l'aliquota contributiva al 6% (art. 6 della
 legge n. 12/1973);
      che nel 1981, quando il ricorrente  ha  maturato  il  diritto  a
 pensione,  mentre la perdita di valore della moneta superava il 300%,
 il massimale era stato portato a L. 12.000.000  e  l'aliquota  all'8%
 (d.P.R.  24 giugno 1978, n. 460) ed ancora, con d.P.R. 31 marzo 1983,
 n. 277, il  massimale  ha  poi  raggiunto  quota  L.  24.000.000  con
 aliquota  al  10%  per attestarsi attualmente, ferma l'aliquota, a L.
 34.000.000 per gli agenti monomandatari ed a somme  superiori  per  i
 plurimandatari    (cfr.   deposizione   in   atti   del   funzionario
 dell'E.N.A.S.A.R.C.O.);
      che, quindi, con il passare del tempo  e  a  causa  dei  fattori
 teste'  indicati,  la  riduzione  di  cui  all'art. 25 della legge n.
 12/1973 e' venuta colpendo non soltanto la fascia di  pensione  alta,
 ma anche la fascia media e medio bassa, per giungere oggi ad incidere
 su  una  fascia  decisamente  bassa,  quale  deve  sicuramente essere
 considerata  almeno  quella  attestata   intorno   ai   livelli   del
 trattamento  minimo  dell'E.N.A.S.A.R.C.O. (che ammonta attualmente a
 circa L. 5.000.000 annue).
     5 b. - Tale  situazione  evidenzia  una  vulnerazione,  da  parte
 dell'art.  25  cit.,  del combinato disposto dagli artt. 3 e 38 della
 Costituzione, in quanto tratta in modo eguale situazioni eguali  solo
 all'apparenza   ed   in  modo  nominale,  violando  il  principio  di
 eguaglianza sostanziale in uno con il principio di effettivita' delle
 prestazioni assistenziali e previdenziali, per le quali deve  tenersi
 conto   anche   di   un   rapporto  di  proporzionalita'  tra  quanto
 l'assicurato e' chiamato a versare e quanto andra'  poi  a  percepire
 come  trattamento  pensionistico.  Tale  rapporto, comunque, non puo'
 essere ingiustificatamente sfavorevole al nuovo  pensionato  rispetto
 al  vecchio,  costringendo  il  primo  a  versare piu' contributi per
 percepire poi una pensione nominalmente  piu'  alta,  ma  in  effetti
 maggiormente  decurtata,  in  virtu'  dell'applicazione  dell'art. 25
 della legge n. 12/1973.
    E' inoltre evidente che la situazione lesiva diviene man mano piu'
 marcata con il passare del tempo.
    Conviene, al proposito, ricordare che la Corte  costituzionale  ha
 gia'  avuto  piu'  volte  modo  di  intervenire  per  riaffermare  il
 principio dell'effettivita' delle prestazioni previdenziali e cio' ai
 fini delle valutazione di costituzionalita' delle  norme  in  materia
 (cfr.  ed es., Corte costituzionale, 27 aprile 1989, n. 1497, in Inf.
 Prev. 1988, 822; Corte costituzionale 21 marzo  1989,  n.  141,  ivi,
 1989, 771).
    6.   -   Non   puo'  da  ultimo,  essere  sottaciuto,  a  conferma
 dell'iniquita'  del  sistema  solidaristico   E.N.A.S.A.R.C.O.,   che
 pendono  presso  la  Camera  dei  deputati numerose proposte di legge
 volte  a  variamente  modificare   la   norma   qui   sospettata   di
 incostituzionalita'  (vds.  prop.  Ferrari+altri  del 22 maggio 1992;
 Poggiolini del 3 giugno 1992 e Nencini del 23 luglio 1992).
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 novembre 1987;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1972,
 n. 12,  in  relazione  agli  artt.  3  e  38,  secondo  comma,  della
 Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  presente giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Si notifichi altresi' alle parti in causa.
      Torino, addi' 24 maggio 1994
                        Il presidente: CAMBRIA

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