N. 555 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1994

                                N. 555
 Ordinanza emessa  il  13  maggio  1994  dal  pretore  di  Torino  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  la  S.p.a.  I.T.W. Fastex Italia
 contro l'I.N.P.S.
 Procedimento civile - Provvedimenti del giudice istruttore -
    Ordinanza  di  ingiunzione  di  pagamento   -   Lamentata   omessa
    previsione in caso di crediti dello Stato e degli enti pubblici in
    particolare,  nella specie, crediti derivanti da omesso versamento
    di  contributi  relativi  a  rapporti  di  lavoro  risultanti   da
    accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari
    degli  enti  -  Irragionevolezza  -  Disparita'  di  trattamento -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 186-ter, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                              IL PRETORE
    Scioglimento fuori  udienza  la  riserva,  pronuncia  la  seguente
 ordinanza  di  rimessione  degli atti alla Corte costituzionale nella
 causa promossa dalla I.T.W. Fastex  Italia  S.p.a.,  rappresentata  e
 difesa  dagli  avvocati  Federico  e  Carla  Gamma  e  il dott. proc.
 Giancarlo Astegiano, contro l'I.N.P.S., rappresentato  e  difesa  dal
 dott. proc. Patrizia Regaldo e dal dott. proc. Giancarlo Di Lecce.
    Con  ricorso  depositato  in  data 5 giugno 1993, la I.T.W. Fastex
 Italia S.p.a., premesso che in data 26 novembre 1987 aveva  stipulato
 un  contratto di consulenza con la sig. Tognato Walter, espone che, a
 seguito di ispezione I.N.P.S., era stato elevato nei  suoi  confronti
 verbale  di  illecito  amministrativo  in  quanto  l'ente  suindicato
 riteneva che le prestazioni del Tognato e le modalita'  del  rapporto
 svolto  dallo  stesso  con  la  I.T.W. Fastex Italia S.p.a. dovessero
 essere iscritte nell'area del rapporto di lavoro subordinato.
    La ricorrente, allegando di avere esperito inutilmente  i  ricorsi
 in   via   amministrativa,  contesta  le  conclusioni  assunte  dagli
 ispettori I.N.P.S. deducendo che le prestazioni rese dal sig. Tognato
 in suo favore, sia per quanto attiene alla volonta' manifestate dalle
 parti al momento dell'instaurazione del rapporto, sia per le concrete
 modalita' di svolgimento, devono considerarsi di natura autonoma.
    Le conclusioni dell'esponente sono finalizzate ad una declaratoria
 che  accerti  la  natura autonoma del rapporto e l'illegittimita' del
 verbale e di ogni successivo atto dell'I.N.P.S.
    L'ente convenuto, costituendosi ritualmente in giudizio,  contesta
 in fatto le deduzioni avversarie insistendo sugli elementi che, a suo
 parere sono indici della natura subordinata.
    Propone  inoltre  una  domanda  riconvenzionale  per  ottenere  la
 condanna della I.T.W. Fastex-Italia S.p.a. al pagamento in suo favore
 degli omessi contributi, interessi e sanzioni  inerenti  il  rapporto
 intercorso con il sig. Tognato.
    Nella  memoria costitutiva e' contenuta inoltre formale istanza ai
 sensi dell'art. 186-ter del c.p.c. "affinche' nel corso  dell'udienza
 di  discussione l'ill.mo signor pretore voglia ingiungere alla I.T.W.
 Fastex-Italia S.p.a., ai sensi degli artt. 633 e 635 del  c.p.c.,  il
 pagamento  all'I.N.P.S. della succitata somma di L. 72.931.265 .. con
 ordinanza provvisoriamente esecutiva".
    La I.T.W. Fastex-Italia S.p.a. ha depositato  memoria  di  replica
 eccependo  tra  l'altro  l'inamissibilita' della domanda ex art. 186-
 ter in quanto la norma escluderebbe  l'ipotesi  di  pretesa  fondata,
 quale  quella  in  esame, sulle prove scritte di cui all'art. 635 del
 c.p.c.
    Il  pretore  ha  interrogato  il   legale   rappresentante   della
 ricorrente  e  ha  quindi  invitato  le parti alla discussione previo
 deposito di note circa l'istanza di  applicazione  dell'art.  186-ter
 prospettata  dall'I.N.P.S.;  nelle  note  autorizzate  e  in  sede di
 discussione l'ente convenuto  ha  chiesto  in  linea  subordinata  la
 rimessione   degli   atti   alla  Corte  costituzionale  prospettando
 l'ellegittimita' costituzionale dell'art. 186-ter in riferimento agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Sciogliendo la riserva il pretore osserva quanto segue: l'I.N.P.S.
 propone  istanza  formale  per  ottenere,  in  corso  di  causa,   il
 provvedimento di ingiunzione previsto dall'art. 186-ter del c.p.c.
    La citata norma prevede che la pronuncia possa essere data "quando
 ricorrono  i  presupposti  di  cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e
 secondo comma, e di cui all'art. 634 ..".
    Per inequivoca interpretazione della disposizione  il  legislatore
 ha  inteso  escludere  l'applicabilita'  della  norma  nelle  ipotesi
 previste dall'art. 635 del  c.p.c.,  ed  in  particolare  per  quanto
 attiene  ai  crediti  per  omissioni  contributive la cui pretesa sia
 fondata sugli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai
 funzionari degli enti.
    La pretesa azionata dall'I.N.P.S. in questa sede  rientra  fra  le
 ipotesi  dell'art.  635 in quanto fondata sul verbale di accertamento
 n. 237/1988 redatto dagli ispettori (doc. n. 13  parte  convenuta)  e
 sull'attestazione  del dirigente della sede I.N.P.S. competente circa
 l'esistenza e l'ammontare dei crediti  accertati  (doc.  n.  7  parte
 convenuta).
    Negata  la  possibilita' di diretta applicazione dell'art. 186-ter
 del c.p.c., non rimane che affrontare la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  sollevate  in via subordinata dalla parte convenuta e
 sintetizzabile nel modo che segue.
    E' incostituzionale l'art. 186-ter, primo comma, del c.p.c.  nella
 parte  in  cui  non prevede che la parte possa chiedere al giudice di
 pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento  in  ogni  stato
 del processo anche quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 635
 del c.p.c.
    Le argomentazioni che precedono in ordine all'applicabilita' della
 norma   censurata   escludono   ogni  dubbio  sulla  rilevanza  della
 questione.
    A  parere  dello   scrivente,   l'eccezione   appare   anche   non
 manifestamente infondata.
    Invero  non  vi  e' dubbio che con l'introduzione nell'ordinamento
 del provvedimento anticipatorio di cui si tratta  il  legislatore  ha
 inteso tra l'altro ovviare agli inconvenienti del vecchio sistema che
 consentiva  ai  debitori,  mediante  l'instaurazione preventiva di un
 giudizio di accertamento negativo del credito,  di  porre  in  essere
 manovre  dilatorie  atte  ad eludere gli effetti di una ingiunzione a
 loro carico.
    Non vi e' motivo per negare che la citata ratio  valga  anche  nel
 caso   in  cui  la  titolarita'  del  credito  appartenga  agli  enti
 previdenziali che intendano ottenere un provvedimento di  ingiunzione
 mediante le prove scritte di cui all'art. 635 del c.p.c.
    Ad  identita' di ratio non corrisponde identita' di tutela perche'
 il legislatore nega l'utilizzazione del nuovo  strumento  processuale
 nelle  ipotesi di cui all'art. 635 del c.p.c.; di talche' la norma di
 cui all'art. 186-ter non pare esente da censure circa  la  violazione
 dell'art. 24 della Costituzione in relazione all'art. 3 stesso testo.
    Sotto  altro  profilo  la  mancata previsione appare irragionevole
 considerando che con la disposizione di cui all'art. 635  del  c.p.c.
 si e' voluto accordare allo Stato e agli enti pubblici che utilizzano
 atti di accertamento provenienti da pubblici ufficiali, particolari e
 pregnanti  strumenti di tutela del credito in rapparto alle finalita'
 pubbliche ed istituzionali dei compiti loro attribuiti; non  e'  dato
 comprendere per quale ragione, con l'introduzione del nuovo strumento
 processuale,  il legislatore abbia inteso ampliare in via generale la
 tutela del credito, senza peraltro tenere  in  conto  le  particolari
 esigenze sottese ai crediti dello Stato e degli enti pubblici.
    La  prospettata  lesione  del  dettato  costituzionale non risulta
 esclusa ne' dalla possibilita' per gli enti pubblici di utilizzare il
 procedimento di cui all'art. 186-ter del  c.p.c.  in  relazione  alle
 ipotesi  citate  nella  norma  e pacificamente applicabili, ne' dalla
 facolta' di richiedere con  autonomo  giudizio  un  provvedimento  di
 ingiunzione,  cio'  che  darebbe  luogo,  in  caso  di opposizione, a
 situazione di litis pendenza o continenza o, quantomeno,  nell'ambito
 dello  stesso  ufficio, a problemi di riunione di cause, (cfr. Cass.,
 sezione prima, 22 giugno 1981, n. 4069; sez. prima, 16 ottobre  1978,
 n.  4636;  sezione terza, 12 dicembre 1989, n. 5554; sezione terza, 6
 novembre 1987, n. 8242).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della costituzione e l'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Vista l'istanza formulata dalla difesa di parte ricorrente;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  186-ter,  primo  comma,  del
 c.p.c.  in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo
 comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che lo Stato
 e gli enti o istituti soggetti  a  tutela  o  vigilanza  dello  Stato
 possano   chiedere   al   giudice   di  pronunciare,  con  ordinanza,
 ingiunzione  di  pagamento  in  ogni  stato nel processo anche quando
 ricorrono i presupposti di cui all'art. 635 del c.p.c.;
    Dispone la sospensione del giudizio;
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alle
 parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di
 comunicarla  ai  Presidenti  della  Camera  dei Deputati e del Senato
 della Repubblica;
    Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e
 comunicazioni.
      Torino, addi' 13 maggio 1994
                          Il pretore: MILANI

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