N. 561 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 1993- 1 settembre 1994
N. 561 Ordinanza emessa il 6 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 settembre 1994 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pagani Giovanni contro la prefettura della provincia di Milano Circolazione stradale - Infrazioni alle norme del nuovo codice della strada - Inosservanza dell'obbligo di usare il casco - Imposizione dell'obbligo ai maggiorenni conducenti di motoveicoli oltre i 50 c.c.) nel ciclo urbano, ma non ai maggiorenni conducenti ciclomotori (fino a 50 c.c.) nel ciclo stesso - Irragionevole previsione di disciplina differenziata a parita' di rischio in considerazione della vigenza, per entrambi, del limite di velocita' di 50 km/h. (Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3). (Cost., art. 3).(GU n.40 del 28-9-1994 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale n. 2209/93, ritenuto che il dott. Giovanni Pagani ha proposto tempestivamente opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 90/0232502 in data 16 giugno 1992, con la quale il prefetto di Milano ha ingiunto il pagamento di L. 382.900, oltre le spese, per la violazione dell'art. 1, della legge n. 3/1986; Rilevato che il ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma impositiva dell'obbligo di indossare il casco per conducenti di motoveicoli, asserendo, tra l'altro: 1) l'irragionevolezza della norma stessa, in ragione del diverso regime sanzionatorio posto in essere da detta norma rispetto ad altre previste dal d.P.R. n. 156/1959, n. 393, e successive modificazioni (cod. strada abrogato), aventi come tutela la vita e l'integrita' fisica dei conducenti di autoveicoli; Rilevato che il ricorrente ha altresi' eccepito: 2) la disparita' di trattamento derivante dal citato regime sanzionatorio, posto in essere dall'abrogato e dall'attuale codice della strada, in ragione dell'obbligo del casco imposto, per i ciclomotori, ai minorenni, ed escluso ai maggiorenni, pur in presenza di un sostanziale identico rischio, ed in correlazione al fatto che la normativa appare altresi' irragionevole sotto il profilo dell'obbligo, per chiunque, di indossare il casco, allorquando sia alla guida di motoveicoli oltre i 50 cm, sotto il profilo che detti veicoli, quantomeno in ambito urbano, assumono, per limiti di velocita' imposti, una pericolosita' identica a quella dei ciclomotori, per i quali come dianzi detto, vige la citata discriminatoria esenzione per i conducenti maggiorenni; Rilevato, infine, che l'obbligo impositivo del casco, assume, secondo il ricorrente: 3) la valenza di un sostanziale trattamento sanitario obbligatorio preventivo, contrario al disposto art. 32, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto, quanto alla censura sub n. 1, che la stessa debba essere rigettata, in ragione della insindacabilita', da parte del Giudice ordinario del diverso regime sanzionatorio applicato dall'abrogato codice della strada ad ipotesi similari, in ragione del fatto che dette norme, peraltro modificate e uniformate dall'attuale codice della strada, non si riferiscono a fattispecie identiche, quanto meno sotto il profilo probabilistico della sinistrosita' eventuale; Ritenuto, quanto alla censura n. 3 di doverla rigettare sotto il profilo della non equipollenza fra obbligo impositivo del casco e il dedotto trattamento obbligatorio sanitario (per vero, l'obbligo di un'attrezzatura, sostanzialmente, volta alla prevenzione di infortuni non e' equiparabile, in alcun modo, ad attivita' sanitarie, sia pur di carattere preventivo); Ritenuto, quanto alla censura sub n. 2, come la stessa non appaia manifestamente infondata ed irrilevante, sotto il duplice profilo, da un lato, della dedotta irragionevolezza e, dall'altro, della dedotta disparita' di trattamento, cosi' come sopra esposto in parte motiva riferita al ricorrente;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale del regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, in quanto in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione laddove si obbligano o si consentono comportamenti diversi a cittadini maggiorenni (ciclomotoristi e motociclisti, che si trovano in medesime condizioni di circolazione urbana, a bassa velocita', su veicoli a motore a due ruote); Sospende il giudizio in corso; Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Il pretore: PURPURA 94C1061