N. 563 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 1994

                                N. 563
 Ordinanza  emessa  il  15  aprile  1994  dal  tribunale di Verona nel
 procedimento civile vertente tra Marchesini Annamaria contro l'Ordine
 dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Verona
 Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione
    in  odontoiatria  ma  iscritti  negli  anni  accademici 1980-1981,
    1981-1982, 1982-1983,  1983-1984,  1984-1985  al  primo  anno  del
    relativo  corso  di  laurea  - Facolta' di richiedere l'iscrizione
    all'albo degli odontoiatri entro il termine del 31 dicembre 1991 -
    Illegittima delimitazione temporale del  diritto  di  opzione  con
    conseguente   disparita'   di   trattamento   rispetto  ai  medici
    specializzati in odontoiatria che possono  mantenere  l'iscrizione
    all'Albo  dei  medici  per  effetto  della  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 100/1989.
 (Legge 31 ottobre 1988, n. 471, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n.  154/93
 promossa  da  Marchesini  Annamaria  (avv.  Sardos  Albertini) contro
 l'ordine medici chirurghi (avv. Tota).
    Con atto di citazione notificato  l'11  gennaio  1993,  Marchesini
 Annamaria  ha  convenuto in giudizio l'ordine dei medici chirurghi ed
 odontoiatri di Verona, esponendo di essersi immatricolata al corso di
 laurea in medicina e chirurgia presso  l'Universita'  di  Bologna  in
 data   5   novembre  1982;  di  avere  conseguito  la  laurea  presso
 l'Universita' di Verona in data 16 luglio 1991 e  di  avere  ottenuto
 l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di medico chirurgo
 nell'anno 1992.
    Aspirando ad esercitare la professione di medico  odontoiatra,  la
 Marchesini aveva presentato domanda in data 6 ottobre 1992 all'ordine
 qui  convenuto  per  ottenere  l'iscrizione  all'albo  speciale degli
 odontoiatri, domanda che  era  stata  respinta  per  la  carenza  dei
 presupposti legittimanti.
    Si  doleva  allora la attrice davanti a questo tribunale allegando
 l'esistenza  di  un  contrasto  tra  la  normativa  disciplinante   i
 requisiti  utili  a tale iscrizione e gli artt. 3, 4 e 33 della Carta
 costituzionale e rappresentando che con sentenza n. 100/89  la  Corte
 costituzionale aveva pronunciato l'illegittimita' di una disposizione
 di  legge  (art. 20 della legge n. 409/1985) disciplinante situazione
 analoga a quella in cui versava essa attrice.
    Detta ultima legge aveva infatti per la prima volta  compiutamente
 regolato  la  professione  di  odontoiatra (individuando quale titolo
 abilitativo  per  l'esercizio  della  stessa  la   sola   laurea   in
 odontoiatria,  facolta'  istituita  con  d.P.R.  28 febbraio 1980, n.
 135),  connotandola  autonomamente  rispetto  a  quella   di   medico
 chirurgo,  tanto  da  prevedere  l'incompatibilita'  tra l'iscrizione
 all'albo degli odontoiatri e  l'iscrizione  a  qualsiasi  altro  albo
 professionale,  fatta eccezione per i medici chirurghi in possesso di
 una specializzazione in materia  odontoiatrica  e  con  eccezione  di
 quanto  prevedeva  l'apposita  disciplina  transitoria (art. 20 della
 legge n. 409/1985), la quale  conservava  la  facolta'  di  esercizio
 della  professione  odontoiatrica per gli iscritti al corso di laurea
 in medicina e chirurgia anteriormente al 28 gennaio  1980,  sia  pure
 previo  esercizio  di  opzione  tra i due albi professionali entro il
 termine di cinque anni dalla data di entrata in  vigore  della  legge
 anzicitata.
    Con  legge  31  ottobre  1988, n. 471, il legislatore aveva esteso
 detta disciplina transitoria in favore di quanti, immatricolatisi  al
 corso  di  laurea  in  medicina e chirurgia negli anni accademici del
 periodo 1980/1985, avessero conseguito la abilitazione  professionale
 ed operato la opzione entro il termine del 31 dicembre 1991.
    Orbene,  la  Marchesini  possiede  il  primo  di  detti  requisiti
 (immatricolazione) ma non il secondo  (esercizio  della  opzione  nel
 termine  di legge), per allegate ragioni impeditive che ai fini della
 presente questione non rileva esporre,  e  lamenta  di  essere  stata
 pregiudicata  dalla  disciplina  legale  anziriassunta nel diritto di
 conseguire l'abilitazione professionale a cui dava titolo il corso di
 laurea di medicina e chirurgia al momento della sua iscrizione e cio'
 in virtu' di una circostanza del tutto occasionale (quale quella  del
 previo  conseguimento  della  abilitazione  professionale),  restando
 irragionevolmente  discriminata  rispetto  a  quanti  hanno  ottenuto
 immatricolazione coeva alla sua e antecedente abilitazione.
    Osserva  il tribunale che la regolamentazione sottoposta al vaglio
 della Corte costituzionale con ordinanza di questo tribunale in  data
 10  luglio  1987  (oggetto della questione risolta con la sentenza n.
 100/1989, richiamata dalla attrice) e del  tutto  diversa  da  quella
 oggetto  della  presente  controversia: vi si discuteva infatti della
 legittimita' della previsione dell'obbligo di opzione a  danno  degli
 immatricolati  ante  28 gennaio 1980, obbligo che avrebbe determinato
 la  perdita  del  diritto   di   conservare   l'iscrizione   all'albo
 professionale  dei  medici  chirurghi, cosi' come invece accadeva nel
 vigore della disciplina  antecedente  alla  legge  n.  409/1985,  non
 sussistendo allora lo speciale albo degli odontoiatri.
    E'  dal  confronto  tra  la  posizione  dei  medici  chirurghi non
 specialisti immatricolati ante 28 gennaio 1980 e  quella  dei  medici
 chirurghi specialisti che la Corte trasse le ragioni di contrasto tra
 l'art.  4  della  legge  ultima citata e l'art. 3 della Costituzione,
 rilevando che il legislatore (con la disciplina transitoria)  si  era
 preoccupato di salvaguardare le situazioni pregresse, riconoscendo il
 permanere   della   idoneita'   all'esercizio  della  professione  di
 odontoiatra anche agli immatricolati ante 28 gennaio 1980  e  percio'
 riconoscendo  tutela  ad  un  diritto  che  gia' apparteneva a questi
 soggetti, diritto non sacrificabile in assenza di esigenze meritevoli
 di tutela nel bilanciamento dei contrapposti interessi.
    Ne discendeva che sarebbe stato irragionevole precludere  a  detti
 soggetti  (e per il solo fatto di avere conservato a questi ultimi un
 - differente - diritto acquisito) l'esercizio  della  professione  di
 medico  chirurgo,  esercizio  che  invece  non  veniva pregiudicato a
 quanti  (i  medici  chirurghi  in  possesso  di  specializzazione  in
 odontoiatria)  non si trovavano in posizione difforme dai primi sotto
 il profilo dei  requisiti  abilitanti  la  professione,  appunto,  di
 medico chirurgo.
    La Marchesini invece si duole del fatto di essere pregiudicata non
 gia'  nell'esercizio del diritto alla iscrizione nell'albo dei medici
 chirurghi (in relazione al quale non vi e' dubbio che  la  Marchesini
 possieda i requisiti di legge), bensi' invece nel ritenuto diritto di
 iscrizione  all'albo dei medici odontoiatri, diritto per il maturarsi
 del quale e' pacifico  che  fossero  carenti  i  requisiti  di  legge
 all'atto della domanda proposta dalla Marchesini medesima.
    Ai  fini  della  valutazione  della allegata lesione del principio
 costituzionale di eguaglianza, infatti, la Marchesini  -  per  quanto
 non  sempre consapevolmente - non propone il raffronto tra la propria
 posizione e quella dei  medici  chirurghi  che  hanno  conseguito  la
 specializzazione  in  odontoiatria  (raffronto che non le gioverebbe,
 siccome tale specializzazione era gia' funzionante al  momento  della
 immatricolazione  e  tanto piu' della laurea della Marchesini) bensi'
 invece il raffronto tra la propria posizione e quella di quanti hanno
 ottenuto immatricolazione coeva alla  sua  e  hanno  potuto  giovarsi
 della  facolta' di opzione in favore della professione di odontoiatra
 per  la  sola  occasionale  circostanza  di   avere   conseguito   la
 abilitazione  professionale  prima  della scadenza del termine del 31
 dicembre 1991.
    Di altro, in realta', la Marchesini non potrebbe dolersi, giacche'
 il  pregiudizio  del  diritto  alla  conservazione  della  iscrizione
 nell'albo dei medici chirurghi non risultera' attuale e concreto fino
 al  momento  in  cui  alla  Marchesini non potra' neppure consentirsi
 l'esercizio del diritto di opzione.
    Dunque, sotto il profilo della  rilevanza,  la  questione  poposta
 dalla Marchesini circa la incostituzionalita' dell'art. 1 della legge
 n.  471/1988  (nella  parte  in  cui  impone  l'opzione  tra  le  due
 professioni sanitarie) non trova dignita' di esame. Non cosi'  invece
 per  la  questione  inerente  la  medesima norma teste' citata, nella
 parte in cui sottopone a termine di decadenza l'esercizio del diritto
 di opzione: infatti, l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita'
 dell'art. 1 della legge n. 471/1988 (in parte qua) renderebbe attuale
 e concreto  il  diritto  della  Marchesini  a  chiedere  l'iscrizione
 all'albo  dei  medici  odontoiatri  e  consentirebbe  al tribunale di
 accogliere la domanda giudiziale.
    Sotto il distinto profilo della non manifesta  infondatezza  della
 questione,  il tribunale non tralascia di considerare che l'interesse
 alla limitazione  della  attivita'  concorrenziale  nel  campo  della
 odontoiatria  ed  il  connesso interesse a che gli esercenti di detta
 professione  sanitaria  acquisiscano  la  migliore   professionalita'
 possibile,  consentono  al  legislatore  di  incidere  su  situazioni
 pregresse, sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti,  come
 quella  di  esplicazione  per  il futuro di facolta' che derivano dal
 possesso di un titolo di laurea (sul punto  Corte  costituzionale  n.
 56/1989).  Ne'  questo  tribunale  tralascia  di  considerare  che la
 situazione  soggettiva  nella  quale  versa  la  Marchesini  non   e'
 propriamente   quella  del  diritto  (giacche'  all'epoca  della  sua
 immatricolazione gia' esisteva il corso di  laurea  in  odontoiatria,
 per quanto il titolo di laurea in medicina e chirurgia continuasse ad
 abilitare  -  e  fino  alla  data  di  emanazione della n. 409/1985 -
 all'esercizio  della  professione  odontoiatrica),  titolari  di  una
 situazione  di  diritto risultando - invece - quanti si giovano della
 applicazione dell'art. 1 della legge n. 471/1988  che  ha  comportato
 ampliamento di facolta' e non detrimento.
    Tuttavia,  pur considerando la pretesa formulata in giudizio dalla
 Marchesini come volta ad ottenere la  espansione  del  patrimonio  di
 situazioni  giuridiche  di  quella, ritiene il tribunle che non possa
 considerarsi manifestamente infondato il dubbio di  costituzionalita'
 circa il corretto esercizio da parte del legislatore del principio di
 ragionevolezza del legiferare, opera nello svolgimento della quale il
 legislatore  non  puo'  agire  in  difformita'  dal  criterio di equa
 valutazione degli interessi in gioco.
    Pare  infatti  al tribunle che non sia del tutto privo di dignita'
 il dubbio che sia irragionevole individuare una unitaria categoria di
 soggetti a cui riconoscere un  identico  beneficio  in  relazione  ad
 un'unica  posizione  di fatto (avere ottenuto l'immatricolazione alla
 facolta' di medicina e chirurgia in epoca in cui il positivo esito di
 questo  corso  di  studi   continuava   a   costituire   titolo   per
 l'abilitazione  all'esercizio  della attivita' di medico odontoiatra,
 per  quanto  in  coesistenza  dell'analogo  titolo  costituito  dalla
 facolta' di odontoiatria) e subordinare poi il concreto godimento del
 beneficio  all'esercizio  di una opzione entro un determinato termine
 di decadenza, allorche' la possibilita' di  esercizio  della  opzione
 dipenda da una circostanza del tutto estranea alla posizione di fatto
 cui  e' ricollegato il beneficio, nonche' pure connessa - in concreto
 - ad eventi del tutto indipendenti dalla volonta' del beneficiario.
    Sono molteplici e - ovviamente  -  non  tutte  ricollegabili  alla
 diligenza   e  solerzia  dello  studente  immatricolato  nel  periodo
 1980/1985  le  ragioni  che   possono   impedire   il   conseguimento
 dell'abilitazioneprofessionale nel termine indicato dal legislatore e
 non  pare equo ne' ragionevole fare dipendere una discriminazione nel
 trattamento di situazioni  sostanzialmente  analoghe  da  circostanze
 occasionali e fortuite.
   Tanto  considerato,  il tribunale dispone la immediata trasmissione
 degli  atti  del  presente  procedimento  alla  Corte  costituzionale
 perche'  deliberi  in  ordine  alla  costituzionalita',  in relazione
 all'art. 3 della Carta, della norma di cui all'art. 1 della legge  31
 ottobre  1988,  n.  471,  nella  parte in cui sottopone al termine di
 decadenza del 31 dicembre 1991 la facolta' dei laureati in medicina e
 chirurgia immatricolati negli anni accademici 1980/1985 di optare per
 l'iscrizione  nell'albo  degli  odontoiatri  ai  fini  dell'esercizio
 dell'attivita'  di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
 e la sospensione del presente procedimento sino alla pronuncia  della
 Corte costituzionale;
    Ordina  che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente
 ordinanza sia notificata alle parti ed al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  della Camera dei
 deputati e dal Senato.
      Verona, addi' 15 aprile 1994
                         Il presidente: ABATE

 94C1063