N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1994

                                N. 564
 Ordinanza emessa il 14  luglio  1994  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari   presso  la  pretura  di  Lanciano  atti  relativi  agli
 accertamenti  sulla  regolarita'  di  un  fabbricato  in   corso   di
 costruzione
 Regione Abruzzo - Edilizia - Reati (nella specie, parziale
    difformita'   rispetto   alla  concessione  edilizia)  -  Prevista
    estinzione in caso di corresponsione  di  sanzione  pecuniaria  ex
    art.  22,  ultimo  comma,  della  legge  n.  47/1985  -  Lamentata
    disciplina regionale in materia  penale  di  esclusiva  competenza
    statale  -  Travalicamento delle competenze regionali - Disparita'
    di trattamento, in materia penale, per gli abusi edilizi  commessi
    nella regione de qua.
 (Legge regione Abruzzo 13 luglio 1989, n. 52, art. 11, ultimo comma).
 (Cost., artt. 3, 25, 70 e 117).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n.  220/94  r.g. gipp
 relativo agli accertamenti sulla regolarita' del fabbricato in  corso
 di costruzione antistante piazzale S. Antonio di Lanciano;
    Vista  la  richiesta  di  archiviazione  riproposta  dal  pubblico
 ministero  in  data  28  giugno  1994,  all'esito   degli   ulteriori
 accertamenti richiesti da questo giudice;
                             O S S E R V A
    Delle  molteplici  difformita'  parziali  riscontrate  dai  vigili
 urbani di Lanciano in occasione del sopralluogo effettuato in data 13
 luglio 1993  nel  fabbricato  in  corso  di  costruzione  in  base  a
 concessione  edilizia  n.  193  del  15  marzo 1993, una non e' stata
 ricompresa nella concessione edilizia in  sanatoria  n.  576  del  18
 settembre  1993.  Tale provvedimento ha infatti espressamente escluso
 "la porzione del  seminterrato  emergente  dal  piano  stradale  e  a
 distanza  non  regolamentare  dal  confine  e  per  la quale e' stata
 richiesta valutazione u.t.e. ai fini dell'applicazione della sanzione
 pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47"
 (vedi concessione edilizia allegata in copia alla consulenza  tecnica
 disposta dal p.m.).
   A  norma  dell'art.  554,  secondo comma, del c.p.p. questo giudice
 dovrebbe  pertanto  restituire  con  ordinanza  gli  atti  al   p.m.,
 disponendo che, entro dieci giorni formuli l'imputazione in ordine al
 reato  di  cui  all'art.  20,  lett.  a), della legge n. 47/1985, nei
 confronti di Luciani Carmine nato a  Mozzagrogna  28  dicembre  1939,
 Torrese Roberto nato il 21 febbraio 1948 e Scampoli Antonio nato il 5
 giugno  1953,  perche'  nella  rispettiva  qualita' di proprietario e
 titolare della concessione il primo, di costruttore il secondo  e  di
 direttore   dei  lavori  il  terzo,  in  parziale  difformita'  dalla
 concessione edilizia n. 193/93, costruivano  edificio  il  cui  piano
 seminterrato,  previsto a quota inferiore a quella stradale di via S.
 Antonio, fuoriusciva da detto livello  di  cm  20  (Compreso)  30,  a
 distanza non regolamentare dal confine.
    A  norma  dell'art. 11, ultimo comma, legge regione Abruzzo del 13
 luglio 1989, n. 52, il quale dispone che "l'integrale  corresponsione
 della  sanzione pecuniaria irrogata produce gli effetti dell'art. 22,
 ultimo  comma,  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47",  dovrebbe
 ritenersi  il  reato  estinto,  posto  che,  a  seguito  della  stima
 dell'u.t.e. e della ordinanza di applicazione di sanzione pecuniaria,
 Luciani Carmine  ha  provveduto  al  versamento  della  somma  di  L.
 6.900.000  (v.  stima  dell'u.t.e.  del  25  gennaio  1994; ordinanza
 dell'assessore delegato del 1 marzo  1994;  ricevuta  di  versamento,
 allegate in copia alla consulenza tecnica).
    Ad  avviso di questo giudice la norma regionale sopra riportata e'
 costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 25, 70 e 117
 della Costituzione perche' disciplina la  materia  penale,  riservata
 alle   leggi  dello  stato  ed  esclusa  dalle  potesta'  legislative
 attribuite  alle  regioni  e  all'art.  3  della   Costituzione   per
 l'ingiustificatodiverso trattamento che riserva, in sede penale, agli
 abusi   commessi   nella   regione   Abruzzo   (v.   sentenza   Corte
 costituzionale n. 18 dell'11 gennaio 1991).
    La  prospettata  questione e' rilevante non potendo questo giudice
 decidere in ordine  alla  richiesta  di  archiviazione  del  pubblico
 ministero senza che alla stessa sia data soluzione.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25,  70  e
 117 della Costituzione, dell'art. 11, ultimo comma, della legge della
 regione Abruzzo del 13 luglio 1989, n. 52;
    Ordina  la sospensione del giudizio in corso e dispone l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  per  la  relativa
 decisione;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 comunicata al  Presidente  del  Consiglio  della  regione  Abruzzo  e
 notificata  al  presidente  della  giunta  della regione Abruzzo e al
 pubblico ministero.
      Lanciano, addi' 14 luglio 1994
            Il giudice per le indagini preliminari: CASUCCI

 94C1064