N. 568 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1994

                                N. 568
 Ordinanza  emessa  il  18  luglio  1994  dal  pretore di Camerino nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Amici  Sesto  ed  altri   contro
 E.N.P.A.V.
 Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e
    assistenza   veterinari   (E.N.P.A.V.)  -  Previsione,  con  norma
    autoqualificata        interpretativa,        dell'obbligatorieta'
    dell'iscrizione  all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia'
    avvalentesi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione
    del principio di uguaglianza per  disparita'  di  trattamento  tra
    veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo
    previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare
    solo  i  contributi  all'E.N.P.A.V.)  ed,  inoltre, tra veterinari
    iscritti prima dell'entrata in  vigore  della  legge  n.  136/1991
    (gravati  da  doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data
    (sottratti alla doppia imposizione)  -  Incidenza  sulla  garanzia
    previdenziale   quale  diritto  del  lavoratore  la  cui  certezza
    giuridica  viene  messa  in discussione dalla retroattivita' della
    norma  impugnata  -  Riferimenti   alle   sentenze   della   Corte
    costituzionale nn. 155/1969, 173/1986 e 155/1990.
 (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  in materia
 previdenziale iscritta al n.  51  del  ruolo  generale  degli  affari
 contenziosi  civili in materia di lavoro dell'anno 1994 e promossa da
 Amici Sesto, residente in Serravalle di Chienti (Macerata),  frazione
 Cesi n. 52, Antonini Marco, residente in Visso (Macerata), via Cesare
 Battisti   n.  47/A,  Bonifazi  Luigi,  residente  in  Castelraimondo
 (Macerata),  via  Seano  n.   1,   Gallitri   Mario,   residente   in
 Castelraimondo  (Macerata),  via Enrico Fermi n. 25, Petrocchi Sante,
 residente in San Severino Marche  (Macerata),  via  Virgilio  da  San
 Severino  n. 36, Rosa Vincenzo, residente in Matelica (Macerata), via
 Circonvallazionen.  63,  Taddei  Venanzo,  residente   in   Fiuminata
 (Macerata),   piazza   delle  Vittorie  n.  17,  Vannucci  Francesco,
 residente in Camerino  (Macerata),  via  O.  Farnese  n.  29,  Vitali
 Bernardino,  residente  in Camerino (Macerata), via Vallicelle; tutti
 rappresentati e  difesi  dall'avv.  Giuliano  Stracci,  del  Foro  di
 Macerata  e  con lo stesso elettivamente domiciliati presso lo studio
 legale dell'avv. Francesco Copponi del Foro di Camerino in  Camerino,
 via  Varano  n.  6,  giusta  delega  a  margine dell'atto di ricorso,
 attori, contro l'Ente nazionale previdenza ed  assistenza  veterinari
 (E.N.P.A.V.),  con  sede  in  Roma,  in via Giandomenico Romagnosi n.
 18/A,  in  persona  del   suo   legale   rappresentante   pro-tempore
 convenuto-contumace
                          CONCLUSIONI ATTORE
    Piaccia  all'ill.mo  signor  pretore  di  Camerino, in funzione di
 giudice del lavoro,
    in via pregiudiziale:
      dichiarare la rilevanza e la non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo
 comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  conseguente  art.  70
 del d.l. n. 134 del 26 febbraio 1994, in relazione agli artt. 3, 38,
 97  della  Costituzione,  e  per  l'effetto,  rimettere, con apposita
 ordinanza, la questione  avanti  alla  Corte  costituzionale  per  lo
 svolgimento del giudizio di legittimita', con conseguente sospensione
 del  giudizio  di  merito  fino  all'esito  di  quello  instaurato di
 legittimita';
    in via principale e nel merito:
      dichiarare,  in  ogni  caso,  non  dovute  le  somme   richieste
 dall'E.N.P.A.V.  dopo l'emanazione del provvedimento di cancellazione
 dall'Ente.
    Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
    Con atto di ricorso depositato in cancelleria in  data  18  aprile
 1994,  Amici  Sesto,  Antonini Marco, Bonifazi Luigi, Gallitri Mario,
 Petrocchi Sante, Rosa Vincenzo, Taddei Venanzo, Vannucci Francesco  e
 Vitali   Bernardino,   tutti   esercenti  la  professione  di  medico
 veterinario,  convenivano  in  giudizio  l'Ente  nazionale   per   la
 previdenza  e  l'assistenza  ai veterinari (E.N.P.A.V.). Asserivano i
 ricorrenti che, gia' iscritti all'ente prefato in forza  del  dettato
 dell'art.  2,  secondo  comma,  della  legge 18 agosto 1962, n. 1357,
 avevano optato per la cancellazione dell'iscrizione summenzionata  in
 virtu'  di quanto statuito dal disposto dell'art. 24, secondo commma,
 della legge 12 aprile  1991,  n.  136.  Peraltro,  alla  stregua  del
 dettato  dell'art.  11,  ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre
 1993, n. 537, l'E.N.P.A.V. provvedeva a richiedere il versamento  dei
 contributi,  dovuti  in  relazione  agli  anni 1991, 1992, 1993 e per
 parte del corrente anno,  dovendosi  considerare  nullo  ex  lege  il
 pregresso  provvedimento  di  cancellazione  dall'Ente. Ricorrevano i
 summenzionati  professionisti,  denunziando,  in   via   preliminare,
 l'illegittimita'    costituzionale   del   disposto   dell'art.   11,
 ventiseiesimo  comma,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
 chiedendo,  nel  merito,  la  declaratoria di non debenza delle somme
 richieste dall'E.N.P.A.V.
    Opina  questo  giudice  che  si  riveli  fondata  l'eccezione   di
 legittimita'   costituzionale   della   normativa  sopra  richiamata,
 sollevata dalla difesa dei ricorrenti.
    Si ponga mente, a tal proposito,  alla  considerazione  che,  alla
 stregua  del  disposto  dell'art.  2,  secondo  comma, della legge 18
 agosto  1962,  n.  1367,  i  medici  veterinari,  iscritti   all'albo
 provinciale,  i  quali  avessero  meno di sessantacinque anni di eta'
 dovevano essere iscritti, con  obbligo  statuito  direttamente  dalla
 legge,  all'Ente  nazionale  per  la  previdenza  e  l'assistenza dei
 veterinari.  Il  regime  previdenziale  della  prefata  categoria  di
 professionisti  mutava  in  ragione  dell'emanazione  della  legge 12
 aprile  1991,  n.  136:  tale  ultimo  provvedimento,  all'art.   24,
 disciplina  in  maniera  nuova  l'iscrizione  al  summenzionato Ente,
 prevedendola come  obbligatoria  soltanto  per  i  medici  veterinari
 iscritti  agli  albi  professionali,  i  quali  esercitino  la libera
 professione ovvero svolgano attivita' professionale  come  lavoratori
 autonomi  convenzionati  con associazioni, enti o soggetti pubblici o
 privati. Viceversa, per  i  veterinari,  i  quali  si  trovino  nelle
 condizioni   di   cui  all'art.  2,  secondo  comma,  della  medesima
 normativa, siano  iscritti  agli  albi  professionali  ed  esercitino
 esclusivamente  attivita'  di lavoro dipendente o attivita' di lavoro
 autonomo, per le quali siano iscritti ad altre  forme  di  previdenza
 obbligatoria,  e'  prevista  la  mera  facolta'  di  iscrizoine anche
 all'E.N.P.A.V. Aggiunge il terzo comma dell'art. 24, della  legge  12
 aprile  1991,  n.  136:  "L'iscrizione  ed  il  passaggio dalla forma
 obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta  o  d'ufficio.
 La   facolta'  di  rinuncia  all'iscrizione  deve  essere  esercitata
 dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere  seguendo  le
 modalita'  dell'art.  24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n.
 144". Il successivo art. 32 della  legge  12  aprile  1991,  n.  136,
 prevedeva  in  maniera  espressa  l'abrogazione  del  testo di cui al
 secondo comma dell'art. 2, della  legge  18  agosto  1962,  n.  1357.
 Orbene,  con  il  ventiseiesimo  comma  dell'art.  11  della legge 24
 dicembre 1993, n.  537,  il  legislatore  ha  introdotto  una  norma,
 espressamente  definita come di interpretazione autentica, con cui si
 provvede ad illuminare il significato del disposto del  prefato  art.
 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, sancendo che: "La disposizione
 contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n.
 136,  deve  essere  interpretata  nel senso che l'iscrizione all'Ente
 nazionale di previdenza e assistenza per  i  veterinari  (E.N.P.A.V.)
 non  e'  piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono
 per la prima volta agli albi professionali successivamente alla  data
 di  entrata  in  vigore  della  predetta legge e che si trovano nelle
 condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima;  i
 provvedimenti  di  cancellazione  adottati dall'Ente nei confronti di
 veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in  forza
 della precedente normativa, sono nulli di diritto". Dunque, nel 1993,
 con  la  legge  cosiddetta finanziaria, il legislatore e' intervenuto
 introducendo una disciplina, che ha innovato nel settore in  disamina
 con   efficacia   retroattiva,   connessa   alla   qualificazione  di
 interpretazione autentica della  normativa  de  qua.  Anche  a  voler
 considerare, in realta', innovativa e non meramente interpretativa la
 disciplina  in esame, peraltro, non si potrebbe fare a meno di notare
 come l'effettualita' giuridica, di cui si dolgono  i  ricorrenti,  ha
 espressa  connotazione  retroattiva,  in  quanto  la declaratoria, ex
 lege,  di  nullita'  dei  provvedimenti  di  cancellazione   adottati
 dall'E.N.P.A.V.  nei  confronti  dei  professionisti,  i  quali  cio'
 avessero  richiesto  alla  stregua  del  disposto  del  terzo   comma
 dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, opera con effetto ex
 tunc,   siccome   e'   nella   natura  dell'invalidita'  in  disamina
 (nullita'). Dunque, mediante  il  ventiseiesimo  comma  dell'art.  11
 della  legge  24 dicembre 1993, n.  537, il legislatore ha introdotto
 una normativa, che opera retroattivamente,  andando  ad  incidere  su
 situazioni giuridiche ormai definite, in via amministrativa, mediante
 la  conclusione del procedimento di cancellazione dall'Ente nazionale
 di previdenza ed assistenza per i veterinari. Orbene, sembra a questo
 giudicante che cio' confligga con il principio di ragionevolezza,  di
 cui  all'art.  3  della Costituzione: non sconosce, il giudicante, la
 possibilita', per il legislatore, di introdurre  norme,  che  abbiano
 efficacia  retroattiva,  massime  ove  le stesse abbiano la finalita'
 reale di dirimere impellenti ed insuperabili situazioni di  contrasto
 esegetico,  relativo  a pregresse normative. Il costituente, infatti,
 ha elevato alla  dignita'  ed  al  rango  di  principio  fondamentale
 dell'ordinamento   giuridico  soltanto  quello  dell'irretroattivita'
 della legge penale, lasciando, siffattamente,  alla  discrezionalita'
 del   legislatore  ordinario  la  possibilita'  di  introdurre  norme
 retroattive in altri settori dell'ordinamento stesso. Peraltro, se e'
 vero che, come riconosciuto, anche di recente,  dalla  giurisprudenza
 della  Consulta  (v. Corte costituzionale, sentenza 4 aprile 1990, n.
 155, pres. ed est. Saja, in Foro It., 1990, I, c. 3072 e  segg.),  la
 legge  interpretativa  non  viola, di per se' sola, i principi di cui
 agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, e', altresi'  vero  che
 carattere  interpretativo  deve  essere riconosciuto soltanto " .. ad
 una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata,  ne
 chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante
 interpretazioni  possibili,  di  guisa che il contenuto precettivo e'
 espresso dalla coesistenza  delle  due  norme  (quella  precedente  e
 l'altra  successiva  che  ne  esplicita  il  significato),  le  quali
 rimangono entrambe in vigore e sono quindi  anche  idonee  ad  essere
 modificate separatamente" (v. Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n.
 155,  loc.  ult.  cit.,  c.  3081).  Inoltre, l'irretroattivita'delle
 leggi, benche' prevista dal Costituente soltanto  in  relazione  alle
 norme  penali,  "  ..costituisce  un  principio  generale  del nostro
 ordinamento (art. 11 preleggi) e ( ..)  rappresenta  pur  sempre  una
 regola  essenziale  del  sistema  a  cui,  salva  un'effettiva  causa
 giustificatrice, il legislatore deve  ragionevolmente  attenersi,  in
 quanto  la  certezza  dei  rapporti preteriti costituisce un indubbio
 cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei  cittadini"
 (v.,  ancora,  Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n. 155, loc. ult.
 cit., c. 3083). Orbene, sembra a questo giudicante che  la  normativa
 di  cui  all'art.  11,  ventiseiesimo  comma, della legge 24 dicembre
 1993,  n.  537,  sia  qualificata  come  interpretativa  in   maniera
 tutt'affatto  impropria,  poiche',  in  realta', non va a dirimere un
 contrasto esegetico altrimenti  insolubile,  stante  l'esplicita  (si
 direbbe  solare)  chiarezza  del  testo  di cui al combinato disposto
 degli artt. 24 e 32 della legge 12 aprile 1991, n.  136.  Invero,  la
 normativa de qua agitur introduce una disciplina nuova, ripristinando
 ..   l'antica:   si   prevede,  cioe',  nuovamente  l'obbligatorieta'
 dell'iscrizione  all'E.N.P.A.V.  per  tutti  i  professionisti   gia'
 obbligatoriamente  iscritti alla data di entrata invigore della legge
 12 aprile 1991, n. 136. Tanto,  peraltro,  non  era  contenuto  nella
 normativa  di  cui  agli  artt. 24 e 32 della legge n. 136/1991, che,
 viceversa,  in  maniera  chiara  (si  e'  detto  solare)  prevedevano
 l'introduzione  di  un  regime previdenziale di "doppio binario", con
 iscrizione obbligatoria soltanto per i professionisti che svolgessero
 esclusivamente la  libera  professione  ovvero  attivita'  di  lavoro
 autonomo  in  regime  di convenzione con enti, associazioni, soggetti
 pubblici  o  privati,  con  iscrizione,  invece,  facoltativa  per  i
 professionisti,  i  quali,  come  i  ricorrenti, svolgessero soltanto
 attivita' di lavoro dipendente ovvero di  lavoro  autonomo,  tale  da
 comportare  l'obbligatoria  iscrizione  ad  altro Ente previdenziale.
 Ragionevole appariva tale disciplina:  l'obbligatoria  iscrizione  ad
 altro ente previdenziale, secondo gli orientamenti piu' recenti della
 dottrina    giuslavoristica,   rendeva   superflua   (salva   diversa
 valutazione   dell'interessato,   cui   era   rilasciata   l'opzione)
 l'iscrizione  all'E.N.P.A.V.,  poiche',  se  e'  vero  che il sistema
 previdenziale deve  assicurare  al  cittadino  inabile  al  lavoro  e
 sprovvisto di mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e
 all'assistenza   sociale,   e'  altrettanto  vero  che  non  si  puo'
 ragionevolmente imporre al cittadino un duplice obbligo di iscrizione
 ad enti previdenziali.  Dunque,  la  disciplina  introdotta  ex  novo
 dall'art.  11,  ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1991, n.
 136, appare erroneamente qualificata come  interpretativa,  sembrando
 piu'  correttamente  definibile  come  innovativa,  e, siffattamente,
 irragionevole nell'introdurre, con efficacia retroattiva, un  duplice
 obbligo  di  iscrizione  a  carico di una ben delimitata categoria di
 professionisti. Per tal via, dunque, e' dato ravvisare un  vulnus  al
 principio  di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione: le
 situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, gia' definite in via
 amministrativa, non possono venire travolte da una legge  posteriore,
 con   effettualita'   retroagente,   senza   vulnerare  il  legittimo
 affidamento del cittadino nel corretto e  ragionevole  operato  della
 pubblica  amministrazione  e  dello stesso legislatore, che' soltanto
 esigenze di  preminente  interesse  pubblico  avrebbero  giustificato
 l'effetto   in   disamina   e   tali   esigenze  non  possono  essere
 ragionevolmente ravvisate nelle necessita' di risanamento (in via del
 tutto parziale) del disavanzo di bilancio.
    Ancora,  il  principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art. 3 della
 Costituzione rimane, per altra via, vulnerato dalla disciplina di cui
 alla legge 24 dicembre 1993, n. 537: si  consideri,  infatti,  che  i
 professionisti  gia'  iscritti obbligatoriamente all'E.N.P.A.V. prima
 della data di entrata in vigore della  legge  n.  136/1991,  i  quali
 esercitassero  soltanto  attivita'  di  lavoro  dipendente  ovvero di
 lavoro autonomo, in relazione alla  quale  fosse  gia'  preveduto  un
 obbligo  di iscrizione ad altro Ente previdenziale, si trovano in una
 situazione tutt'affatto uniforme  a  quella  dei  professionisti  che
 svolgano  le medesime attivita', ma abbiano provveduto all'iscrizione
 nell'appoisto albo provinciale soltanto in epoca successiva alla data
 di entrata in vigore della surrichiamata normativa.  Orbene,  proprio
 non   e'   dato  ravvisare  alcun  criterio  giustificatore  di  tale
 disparita' trattamentale, la quale appare in netto contrasto  con  il
 principio  di  eguaglianza  sostanziale  dei  cittadini  dinanzi alla
 legge, irragionevole sembrando la summenzionata disparita'.
    Si  consideri,  da  ultimo,  che  gli  effetti  conseguenti   alla
 declaratoria   di   nullita'   dei   provvedimenti  di  cancellazione
 dall'E.N.P.A.V., adottati nel vigore della  legge  n.  136/1991,  non
 possono  non  consistere  nella  richiesta,  da  parte  dell'Ente, ai
 professionisti  gia'  cancellati  dalle  contribuzioni  relative   al
 periodo  1991-1993  (e per parte del corrente anno solare): peraltro,
 le prestazioni dei  professionisti  verrebbero  effettuate  senza  la
 corrispettiva  erogazione,  da  parte  dell'ente,  delle  prestazioni
 relative agli  anni  in  questione,  per  le  quali  i  summenzionati
 professionisti   abbiano   gia'   maturato   diritti.  Cio'  comporta
 un'evidente violazione del nesso sinallagmatico tra  le  prestazioni,
 tale  da  far sconfinare la contribuzione a carico dei professionisti
 nella sfera di operativita' del vero e proprio tributo: si consideri,
 infatti, che, per consolidato orientamento della  giurisprudenza  del
 giudice  di legittimita' delle leggi (v. Corte costituzionale, sentt.
 nn. 173/1986 e 155/1969), il legislatore ordinario non  puo'  violare
 il  principio  di  proporzionalita' tra contributi e prestazioni, che
 costituisce cardine fondamentale del sistema pensionistico,  fornendo
 la   contribuzione   al  cittadino  un  vero  e  proprio  diritto  al
 conseguimento  di  corrispondenti  prestazioni  previdenziali:   ogni
 deviazione  da  questo  sistema,  la  quale  appaia priva di adeguate
 giustificazioni, assume natura  di  redistribuzione  del  reddito  e,
 quindi,  fiscale.  Per  tal  via si apprezza una lesione del disposto
 dell'art.  38  della  Costituzione:  si   consideri,   infatti,   che
 l'E.N.P.A.V.  non  provvede  soltanto  all'erogazione  di pensioni di
 vecchiaia ovvero  di  anzianita',  alle  quali  avrebbero,  comunque,
 diritto  i  professionisti ricorrenti e quanti altri si trovino nelle
 medesime  condizioni,  ma  anche  di  indennita'  una  tantum  e   di
 provvidenze  straordinarie  (art.  1,  secondo  comma, della legge 12
 aprile 1991, n. 136), alle quali  non  avrebbero  piu'  diritto,  ove
 corrisposte nel periodo 1991-1993, pur avendone maturati i requisiti,
 i  professionisti  suddetti,  peraltro  costretti  a corrispondere la
 contribuzione richiesta anche per le prefate erogazioni.
    Cio' detto in relazione  alla  non  manifesta  infondatezza  della
 dedotta  questione,  non  ci  si  soffermera'  piu'  del  dovuto  per
 sottolineare la rilevanza della stessa nell'ambito  del  procedimento
 soggetto  all'odierno  vaglio  di  questo  giudicante:  si  consideri
 soltanto, a tal proposito,  che  laddove  la  normativa  in  disamina
 dovesse  essere  ritenuta  effettivamente confliggente con i disposti
 costituzionali  segnalati,  questo  pretore  dovrebbe  accogliere  il
 ricorso presentato dai professionisti meglio qualificati in epigrafe.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 3, 38 della  Costituzione,  23  e  seguenti  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 11,  ventiseiesimo
 comma,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei sensi precisati in
 motivazione;
    Dispone la sospensione del  processo  ed  ordina  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  ai  ricorrenti,  all'Ente  nazionale  di   previdenza   ed
 assistenza per i veterinari, al Presidente del Consiglio dei Ministri
 e per la comunicazione del medesimo provvedimento ai Presidenti delle
 due  Camere  del  Parlamento  nonche'  per  le  eventuali,  ulteriori
 incombenze di rito.
      Cosi' deciso in Camerino, il 18 luglio 1994.
                         Il pretore: SEMERARO

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