N. 568 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1994
N. 568 Ordinanza emessa il 18 luglio 1994 dal pretore di Camerino nel procedimento civile vertente tra Amici Sesto ed altri contro E.N.P.A.V. Previdenza e assistenza sociale - Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (E.N.P.A.V.) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. anche per i medici veterinari gia' avvalentesi di altre forme di previdenza obbligatoria - Violazione del principio di uguaglianza per disparita' di trattamento tra veterinari dipendenti (sui quali viene a gravare un doppio obbligo previdenziale) e veterinari liberi professionisti (tenuti a pagare solo i contributi all'E.N.P.A.V.) ed, inoltre, tra veterinari iscritti prima dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991 (gravati da doppia imposizione) e quelli iscritti dopo tale data (sottratti alla doppia imposizione) - Incidenza sulla garanzia previdenziale quale diritto del lavoratore la cui certezza giuridica viene messa in discussione dalla retroattivita' della norma impugnata - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 155/1969, 173/1986 e 155/1990. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.40 del 28-9-1994 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 51 del ruolo generale degli affari contenziosi civili in materia di lavoro dell'anno 1994 e promossa da Amici Sesto, residente in Serravalle di Chienti (Macerata), frazione Cesi n. 52, Antonini Marco, residente in Visso (Macerata), via Cesare Battisti n. 47/A, Bonifazi Luigi, residente in Castelraimondo (Macerata), via Seano n. 1, Gallitri Mario, residente in Castelraimondo (Macerata), via Enrico Fermi n. 25, Petrocchi Sante, residente in San Severino Marche (Macerata), via Virgilio da San Severino n. 36, Rosa Vincenzo, residente in Matelica (Macerata), via Circonvallazionen. 63, Taddei Venanzo, residente in Fiuminata (Macerata), piazza delle Vittorie n. 17, Vannucci Francesco, residente in Camerino (Macerata), via O. Farnese n. 29, Vitali Bernardino, residente in Camerino (Macerata), via Vallicelle; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Stracci, del Foro di Macerata e con lo stesso elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'avv. Francesco Copponi del Foro di Camerino in Camerino, via Varano n. 6, giusta delega a margine dell'atto di ricorso, attori, contro l'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari (E.N.P.A.V.), con sede in Roma, in via Giandomenico Romagnosi n. 18/A, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore convenuto-contumace CONCLUSIONI ATTORE Piaccia all'ill.mo signor pretore di Camerino, in funzione di giudice del lavoro, in via pregiudiziale: dichiarare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e conseguente art. 70 del d.l. n. 134 del 26 febbraio 1994, in relazione agli artt. 3, 38, 97 della Costituzione, e per l'effetto, rimettere, con apposita ordinanza, la questione avanti alla Corte costituzionale per lo svolgimento del giudizio di legittimita', con conseguente sospensione del giudizio di merito fino all'esito di quello instaurato di legittimita'; in via principale e nel merito: dichiarare, in ogni caso, non dovute le somme richieste dall'E.N.P.A.V. dopo l'emanazione del provvedimento di cancellazione dall'Ente. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso depositato in cancelleria in data 18 aprile 1994, Amici Sesto, Antonini Marco, Bonifazi Luigi, Gallitri Mario, Petrocchi Sante, Rosa Vincenzo, Taddei Venanzo, Vannucci Francesco e Vitali Bernardino, tutti esercenti la professione di medico veterinario, convenivano in giudizio l'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza ai veterinari (E.N.P.A.V.). Asserivano i ricorrenti che, gia' iscritti all'ente prefato in forza del dettato dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, avevano optato per la cancellazione dell'iscrizione summenzionata in virtu' di quanto statuito dal disposto dell'art. 24, secondo commma, della legge 12 aprile 1991, n. 136. Peraltro, alla stregua del dettato dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'E.N.P.A.V. provvedeva a richiedere il versamento dei contributi, dovuti in relazione agli anni 1991, 1992, 1993 e per parte del corrente anno, dovendosi considerare nullo ex lege il pregresso provvedimento di cancellazione dall'Ente. Ricorrevano i summenzionati professionisti, denunziando, in via preliminare, l'illegittimita' costituzionale del disposto dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e chiedendo, nel merito, la declaratoria di non debenza delle somme richieste dall'E.N.P.A.V. Opina questo giudice che si riveli fondata l'eccezione di legittimita' costituzionale della normativa sopra richiamata, sollevata dalla difesa dei ricorrenti. Si ponga mente, a tal proposito, alla considerazione che, alla stregua del disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1367, i medici veterinari, iscritti all'albo provinciale, i quali avessero meno di sessantacinque anni di eta' dovevano essere iscritti, con obbligo statuito direttamente dalla legge, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza dei veterinari. Il regime previdenziale della prefata categoria di professionisti mutava in ragione dell'emanazione della legge 12 aprile 1991, n. 136: tale ultimo provvedimento, all'art. 24, disciplina in maniera nuova l'iscrizione al summenzionato Ente, prevedendola come obbligatoria soltanto per i medici veterinari iscritti agli albi professionali, i quali esercitino la libera professione ovvero svolgano attivita' professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati. Viceversa, per i veterinari, i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, secondo comma, della medesima normativa, siano iscritti agli albi professionali ed esercitino esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e' prevista la mera facolta' di iscrizoine anche all'E.N.P.A.V. Aggiunge il terzo comma dell'art. 24, della legge 12 aprile 1991, n. 136: "L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 144". Il successivo art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, prevedeva in maniera espressa l'abrogazione del testo di cui al secondo comma dell'art. 2, della legge 18 agosto 1962, n. 1357. Orbene, con il ventiseiesimo comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il legislatore ha introdotto una norma, espressamente definita come di interpretazione autentica, con cui si provvede ad illuminare il significato del disposto del prefato art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, sancendo che: "La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (E.N.P.A.V.) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto". Dunque, nel 1993, con la legge cosiddetta finanziaria, il legislatore e' intervenuto introducendo una disciplina, che ha innovato nel settore in disamina con efficacia retroattiva, connessa alla qualificazione di interpretazione autentica della normativa de qua. Anche a voler considerare, in realta', innovativa e non meramente interpretativa la disciplina in esame, peraltro, non si potrebbe fare a meno di notare come l'effettualita' giuridica, di cui si dolgono i ricorrenti, ha espressa connotazione retroattiva, in quanto la declaratoria, ex lege, di nullita' dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V. nei confronti dei professionisti, i quali cio' avessero richiesto alla stregua del disposto del terzo comma dell'art. 24 della legge 12 aprile 1991, n. 136, opera con effetto ex tunc, siccome e' nella natura dell'invalidita' in disamina (nullita'). Dunque, mediante il ventiseiesimo comma dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il legislatore ha introdotto una normativa, che opera retroattivamente, andando ad incidere su situazioni giuridiche ormai definite, in via amministrativa, mediante la conclusione del procedimento di cancellazione dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari. Orbene, sembra a questo giudicante che cio' confligga con il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione: non sconosce, il giudicante, la possibilita', per il legislatore, di introdurre norme, che abbiano efficacia retroattiva, massime ove le stesse abbiano la finalita' reale di dirimere impellenti ed insuperabili situazioni di contrasto esegetico, relativo a pregresse normative. Il costituente, infatti, ha elevato alla dignita' ed al rango di principio fondamentale dell'ordinamento giuridico soltanto quello dell'irretroattivita' della legge penale, lasciando, siffattamente, alla discrezionalita' del legislatore ordinario la possibilita' di introdurre norme retroattive in altri settori dell'ordinamento stesso. Peraltro, se e' vero che, come riconosciuto, anche di recente, dalla giurisprudenza della Consulta (v. Corte costituzionale, sentenza 4 aprile 1990, n. 155, pres. ed est. Saja, in Foro It., 1990, I, c. 3072 e segg.), la legge interpretativa non viola, di per se' sola, i principi di cui agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, e', altresi' vero che carattere interpretativo deve essere riconosciuto soltanto " .. ad una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo e' espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l'altra successiva che ne esplicita il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi anche idonee ad essere modificate separatamente" (v. Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n. 155, loc. ult. cit., c. 3081). Inoltre, l'irretroattivita'delle leggi, benche' prevista dal Costituente soltanto in relazione alle norme penali, " ..costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e ( ..) rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini" (v., ancora, Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n. 155, loc. ult. cit., c. 3083). Orbene, sembra a questo giudicante che la normativa di cui all'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia qualificata come interpretativa in maniera tutt'affatto impropria, poiche', in realta', non va a dirimere un contrasto esegetico altrimenti insolubile, stante l'esplicita (si direbbe solare) chiarezza del testo di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136. Invero, la normativa de qua agitur introduce una disciplina nuova, ripristinando .. l'antica: si prevede, cioe', nuovamente l'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V. per tutti i professionisti gia' obbligatoriamente iscritti alla data di entrata invigore della legge 12 aprile 1991, n. 136. Tanto, peraltro, non era contenuto nella normativa di cui agli artt. 24 e 32 della legge n. 136/1991, che, viceversa, in maniera chiara (si e' detto solare) prevedevano l'introduzione di un regime previdenziale di "doppio binario", con iscrizione obbligatoria soltanto per i professionisti che svolgessero esclusivamente la libera professione ovvero attivita' di lavoro autonomo in regime di convenzione con enti, associazioni, soggetti pubblici o privati, con iscrizione, invece, facoltativa per i professionisti, i quali, come i ricorrenti, svolgessero soltanto attivita' di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, tale da comportare l'obbligatoria iscrizione ad altro Ente previdenziale. Ragionevole appariva tale disciplina: l'obbligatoria iscrizione ad altro ente previdenziale, secondo gli orientamenti piu' recenti della dottrina giuslavoristica, rendeva superflua (salva diversa valutazione dell'interessato, cui era rilasciata l'opzione) l'iscrizione all'E.N.P.A.V., poiche', se e' vero che il sistema previdenziale deve assicurare al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, e' altrettanto vero che non si puo' ragionevolmente imporre al cittadino un duplice obbligo di iscrizione ad enti previdenziali. Dunque, la disciplina introdotta ex novo dall'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1991, n. 136, appare erroneamente qualificata come interpretativa, sembrando piu' correttamente definibile come innovativa, e, siffattamente, irragionevole nell'introdurre, con efficacia retroattiva, un duplice obbligo di iscrizione a carico di una ben delimitata categoria di professionisti. Per tal via, dunque, e' dato ravvisare un vulnus al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione: le situazioni giuridiche soggettive dei ricorrenti, gia' definite in via amministrativa, non possono venire travolte da una legge posteriore, con effettualita' retroagente, senza vulnerare il legittimo affidamento del cittadino nel corretto e ragionevole operato della pubblica amministrazione e dello stesso legislatore, che' soltanto esigenze di preminente interesse pubblico avrebbero giustificato l'effetto in disamina e tali esigenze non possono essere ragionevolmente ravvisate nelle necessita' di risanamento (in via del tutto parziale) del disavanzo di bilancio. Ancora, il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione rimane, per altra via, vulnerato dalla disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537: si consideri, infatti, che i professionisti gia' iscritti obbligatoriamente all'E.N.P.A.V. prima della data di entrata in vigore della legge n. 136/1991, i quali esercitassero soltanto attivita' di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, in relazione alla quale fosse gia' preveduto un obbligo di iscrizione ad altro Ente previdenziale, si trovano in una situazione tutt'affatto uniforme a quella dei professionisti che svolgano le medesime attivita', ma abbiano provveduto all'iscrizione nell'appoisto albo provinciale soltanto in epoca successiva alla data di entrata in vigore della surrichiamata normativa. Orbene, proprio non e' dato ravvisare alcun criterio giustificatore di tale disparita' trattamentale, la quale appare in netto contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale dei cittadini dinanzi alla legge, irragionevole sembrando la summenzionata disparita'. Si consideri, da ultimo, che gli effetti conseguenti alla declaratoria di nullita' dei provvedimenti di cancellazione dall'E.N.P.A.V., adottati nel vigore della legge n. 136/1991, non possono non consistere nella richiesta, da parte dell'Ente, ai professionisti gia' cancellati dalle contribuzioni relative al periodo 1991-1993 (e per parte del corrente anno solare): peraltro, le prestazioni dei professionisti verrebbero effettuate senza la corrispettiva erogazione, da parte dell'ente, delle prestazioni relative agli anni in questione, per le quali i summenzionati professionisti abbiano gia' maturato diritti. Cio' comporta un'evidente violazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni, tale da far sconfinare la contribuzione a carico dei professionisti nella sfera di operativita' del vero e proprio tributo: si consideri, infatti, che, per consolidato orientamento della giurisprudenza del giudice di legittimita' delle leggi (v. Corte costituzionale, sentt. nn. 173/1986 e 155/1969), il legislatore ordinario non puo' violare il principio di proporzionalita' tra contributi e prestazioni, che costituisce cardine fondamentale del sistema pensionistico, fornendo la contribuzione al cittadino un vero e proprio diritto al conseguimento di corrispondenti prestazioni previdenziali: ogni deviazione da questo sistema, la quale appaia priva di adeguate giustificazioni, assume natura di redistribuzione del reddito e, quindi, fiscale. Per tal via si apprezza una lesione del disposto dell'art. 38 della Costituzione: si consideri, infatti, che l'E.N.P.A.V. non provvede soltanto all'erogazione di pensioni di vecchiaia ovvero di anzianita', alle quali avrebbero, comunque, diritto i professionisti ricorrenti e quanti altri si trovino nelle medesime condizioni, ma anche di indennita' una tantum e di provvidenze straordinarie (art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136), alle quali non avrebbero piu' diritto, ove corrisposte nel periodo 1991-1993, pur avendone maturati i requisiti, i professionisti suddetti, peraltro costretti a corrispondere la contribuzione richiesta anche per le prefate erogazioni. Cio' detto in relazione alla non manifesta infondatezza della dedotta questione, non ci si soffermera' piu' del dovuto per sottolineare la rilevanza della stessa nell'ambito del procedimento soggetto all'odierno vaglio di questo giudicante: si consideri soltanto, a tal proposito, che laddove la normativa in disamina dovesse essere ritenuta effettivamente confliggente con i disposti costituzionali segnalati, questo pretore dovrebbe accogliere il ricorso presentato dai professionisti meglio qualificati in epigrafe.
P. Q. M. Visti gli artt. 3, 38 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del disposto dell'art. 11, ventiseiesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei sensi precisati in motivazione; Dispone la sospensione del processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza ai ricorrenti, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione del medesimo provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonche' per le eventuali, ulteriori incombenze di rito. Cosi' deciso in Camerino, il 18 luglio 1994. Il pretore: SEMERARO 94C1068