N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1994

                                N. 570
 Ordinanza emessa il  4  luglio  1994  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  la  pretura  di  Udine nel procedimento penale a
 carico di Guerra Pierino
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela del paesaggio - Attivita'
    estrattiva non espressamente  autorizzata  ai  sensi  dell'art.  1
    della  legge n. 431/1985 - Consentita prosecuzione anche in ambito
    vincolato purche' muniti di autorizzazione ex legge regionale  (n.
    35/1986)   -   Impossibilita'   per   l'autorita'  giudiziaria  di
    perseguire penalmente i  responsabili  e  di  applicare  eventuali
    misure cautelari reali - Pregiudizio per la tutela paesaggistica -
    Violazione del principio di riserva della legge statale in materia
    penale.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 31,
    primo, secondo e terzo comma).
 (Cost., artt. 9 e 25).
(GU n.40 del 28-9-1994 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Esaminati  gli  atti del procedimento penale n. 4842/94 r.g. g.i.p.
 nei confronti di Guerra Pierino per il reato di cui all'art. 1-sexies
 della legge 8 agosto 1985, n. 431, punito  dall'art.  20,  lett.  c),
 della   legge   n.   47/1985   per   avere,  nella  sua  qualita'  di
 amministratore  delegato  della   ditta   Giuliane   R.D.B.   S.p.a.,
 esercitato un'attivita' di coltivazione della cava sita nel comune di
 Tapogliano  ed  autorizzata  con decreto dell'assessore all'industria
 della regione F.-V.G.  n.  712/in/42  dd.  24  luglio  1986  in  area
 sottoposta a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, lett. c), della
 legge  n.  431/1985, integrativo dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977,
 in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 7 della legge  n.
 1497/1939, essendo la cava posta ad una distanza inferiore di mt. 150
 dalle  sponde o dall'argine del torrente Torre. Reato in consumazione
 dal 15 luglio 1992 in attuale permanenza;
    Rilevato che a conclusione delle indagini preliminari il  p.m.  ha
 prospettato una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31
 della l.r. 15 luglio 1992, n. 19, entrata in vigore il 15 luglio 1992
 in   relazione   all'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 chiedendo in alternativa l'archiviazione del procedimento;
                             O S S E R V A
    Dalle indagini espletate e' emerso che nel territorio  del  comune
 di  Tapogliano  in  area  sottoposta  a  vincolo  paesistico ai sensi
 dell'art. 1, lett. c), della legge n. 431/1985, in quanto posta entro
 una fascia di centocinquanta metri dalla sponda del  torrente  Torre,
 viene  esercitata  l'attivita' estrattiva, autorizzata dall'assessore
 regionale all'industria con decreto del 24 luglio  1986.  L'attivita'
 si svolge in difetto dell'autorizzazione paesistica di cui all'art. 7
 della legge n. 1497/1939.
    La  disciplina fondamentale della regione Friuli-Venezia Giulia in
 materia di attivita' estrattive e dettata dalla l.r. 18 agosto  1986,
 n.  35,  la quale, senza distinguere tra attivita' esercitate in zone
 vincolate o meno, condizionava l'esercizio dell'attivita' al rilascio
 dell'autorizzazione da parte dell'assessore regionale  all'industria.
 La  legislazione  regionale  non prevedeva dunque alcun provvedimento
 autorizzatorio di carattere paesistico per l'attivita' estrattiva  in
 zone  vincolate, senza tuttavia che l'obbligo venisse meno, dovendosi
 ritenere applicabile la normativa statale.
    Soltanto con la l.r. 13 dicembre 1989, n. 36,  recante  "ulteriori
 disposizioni   in   materia  ambientale"  la  legislazione  regionale
 istituiva, con riferimento agli interventi  che  interessassero  aree
 vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 non soggetti a concessione
 o  ad  autorizzazione  edilizia  (dunque  anche  quelli  afferenti ad
 attivita' estrattive), la necessita'  di  un'autorizzazione  espressa
 per  gli  effetti  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.  1497/1939,
 rilasciata dal direttore regionale della pianificazione territoriale,
 previo parere della commissione consultiva  per  i  beni  ambientali,
 introducendo   in  tal  modo  un  regime  di  doppia  autorizzazione,
 estrattiva e paesistica.
    Le  successive leggi regionali del 2 aprile 1991, n. 13 (art. 7) e
 del 14 luglio 1991, n. 52 (art.  131)  hanno  innovato  la  descritta
 disciplina,   disponendo   che   qualora  gli  interventi  estrattivi
 ricadessero in zone vincolate ai sensi  della  l.r.  n.  36/1989,  il
 provvedimento   autorizzativo   di   compatibilita'   ambientale  del
 direttore   regionale   della   pianificazione   territoriale   fosse
 sostituito  da  un  parere  obbligatorio  e  vincolante  dello stesso
 organo,  che  doveva  essere  espresso  in   seno   al   procedimento
 amministrativo  per  il  rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
 dell'attivita' estrattiva di cui alla l.r. n. 35/1986 citata.
    E' intervenuta da ultima la l.r. 14 luglio 1992, n. 25, la  quale,
 all'art.  31,  titolato "Compatibilita' paesaggistica delle attivita'
 estrattive autorizzate successivamente all'entrata  in  vigore  della
 legge  n.  431/1985",  con  il  dichiarato  intento  di soddisfare le
 esigenze di un provvedimento esplicito  di  autorizzazione  ai  sensi
 dell'art.  7  della  legge  29  giugno 1939, n. 1497, affermate nella
 sentenza della Corte costituzionale n. 437/1991,  in  relazione  alle
 autorizzazioni   all'esercizio   di   attivita'  estrattive  in  zone
 vincolate ai sensi della legge n.  431/1985,  tutt'ora  in  essere  e
 rilasciate  dopo  l'entrata  in vigore della legge n. 431/1985 cit. e
 fino all'entrata in vigore della l.r. 13 dicembre  1989,  n.  36,  ha
 introdotto    un   procedimento   amministrativo   di   verifica   di
 compatibilita' ambientale. In tale direzione l'art. 31 della l.r.  n.
 25/1992, attribuisce la competenza ad effettuare la suddetta verifica
 al direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale in
 caso  di  esito negativo deve provvedere alla revoca, anche parziale,
 dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva.
    La  disposizione  in  esame  sortisce  l'effetto  di   autorizzare
 implicitamente  dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore  e  fino
 all'eventuale  provvedimento  esplicito,  positivo  o  negativo,   la
 prosecuzione  dell'attivita' estrattiva in ambito vincolato anche per
 coloro che siano privi di autorizzazione paesistica, in contrasto con
 l'art. 1 della legge n. 431/1985.  Questo  risultato  e'  tanto  piu'
 evidente dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 52/1991, non per caso
 richiamata   dall'art.   31   della  l.r.  in  esame,  che  inserisce
 l'autorizzazione  paesistica,  sub  specie  parere   vincolante   del
 direttore  regionale  della  pianificazione territoriale, nell'ambito
 del procedimento per il rilascio  dell'autorizzazione  estrattiva  di
 cui alla l.r. n. 35/1986, sicche' l'essere in possesso di tale ultimo
 provvedimento  costituisce  quanto  basta  per  esercitare  attivita'
 estrattive anche in zone vincolate.
    La giurisprudenza di  legittimita'  ha  preso  posizione  in  modo
 univoco  sul fatto che i vincoli imposti dalla legge n. 431/1985 sono
 immediatamente operativi, e che pertanto deve  considerarsi  illecita
 ogni  prosecuzione  di  attivita' immutativa di luoghi vincolati fino
 all'adozione   dei   provvedimenti   dell'autorita'    amministrativa
 competente finalizzati alle valutazioni di compatibilita' ambientale,
 siano  essi  piani  attuativi regionali o procedimenti di rilascio di
 singole autorizzazioni (Cass. ss.uu. 27 marzo 1992,  Midolini;  Cass.
 ss.uu. 25 marzo 1993, Totaro).
    Non   puo'   attribuirsi  all'eventuale  successivo  provvedimento
 autorizzatorio rilasciato ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  31
 della l.r. cit. alcuna efficacia sanante in relazione al reato di cui
 all'art.  1-sexies della legge n. 431/1985, anche nell'ipotesi in cui
 in sede di  accertamento  del  reato  il  giudice  ritenga  la  piena
 compatibilita'  ambientale  dell'attivita'  estrattiva,  posto che in
 materia di vincoli paesistici la giurisprudenza  di  legittimita'  e'
 univocamente  orientata in senso contrario (tra le piu' recenti Cass.
 20 maggio 1993, Meani; Cass. 27 giugno 1992, Manoni; Cass. 11  giugno
 1992, Ferraro), e che una corretta tutela ambientale impone che negli
 ambiti particolarmente protetti e sottoposti a vincoli la valutazione
 di   compatibilita'   di  interventi  incidenti  sul  territorio  sia
 effettuata dall'autorita' amministrativa in via preventiva.
    In definitiva l'autorita' giudiziaria, dalla data  di  entrata  in
 vigore  dell'art.  31  della  l.r.  non  puo'  perseguire  penalmente
 l'attivita'  estrattiva  non  espressamente  autorizzata   ai   sensi
 dell'art.  1  della  legge  n. 431/1985, anche sotto il profilo della
 possibilita' di adottare misure cautelari reali. Inoltre, la presenza
 di una previsione come quella in esame rende inesigibile dal privato,
 sotto il profilo della colpevolezza, una condotta volta  ad  ottenere
 un'esplicita  autorizzazione  paesistica, essendo egli gia' dotato di
 autorizzazione ad esercitare attivita' estrattiva ed  essendo  quindi
 legittimato  dalla  medesima previsione ad attendere il provvedimento
 dell'autorita' regionale ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 19/1992.
    Questo giudice ritiene pertanto non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 31 della l.r. 14
 luglio 1992, n. 19.
    In relazione all'art. 9 della Costituzione, in quanto, consentendo
 la prosecuzione di un'attivita' modificatrice dei luoghi sottoposti a
 vincolo paesistico in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art.  1
 della  legge  n. 431/1985, pregiudica la tutela del paesaggio, il cui
 significato codesta Corte ha  avuto  modo  di  chiarire  con  diverse
 pronuncie  (nn.  151/1986,  302/1988  e 437/1991), e di cui i vincoli
 previsti dalla legge n. 431/1985 fanno parte integrante.
    In relazione all'art. 25, secondo comma,  della  Costituzione  per
 violazione  del  principio  di  riserva  di  legge statale in materia
 penale costantemente affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale
 (sentenze nn. 79/1977 e 487/1/989).
    La  questione  e'  rilevante  nel presente procedimento dipendendo
 dalla sua soluzione l'accoglimento della richiesta di  archiviazione,
 adottata  dal  p.m.  in  via  subordinata  rispetto  all'incidente di
 costituzionalita', o la  sua  reizione  con  le  conseguenze  di  cui
 all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.
                                P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  31,  primo,  secondo  e  terzo
 comma,  della  legge regionale del Friuli-Venezia Giulia in relazione
 agli artt. 9 e 25, secondo comma, della Costituzione;
    Dispone la sospensione  del  presente  procedimento  penale  e  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
      Udine, addi' 4 luglio 1994
           Il giudice per le indagini preliminari: PELLICANO

 94C1070