N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 1994
N. 570 Ordinanza emessa il 4 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Guerra Pierino Regione Friuli-Venezia Giulia - Tutela del paesaggio - Attivita' estrattiva non espressamente autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1985 - Consentita prosecuzione anche in ambito vincolato purche' muniti di autorizzazione ex legge regionale (n. 35/1986) - Impossibilita' per l'autorita' giudiziaria di perseguire penalmente i responsabili e di applicare eventuali misure cautelari reali - Pregiudizio per la tutela paesaggistica - Violazione del principio di riserva della legge statale in materia penale. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 31, primo, secondo e terzo comma). (Cost., artt. 9 e 25).(GU n.40 del 28-9-1994 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti del procedimento penale n. 4842/94 r.g. g.i.p. nei confronti di Guerra Pierino per il reato di cui all'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, punito dall'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 per avere, nella sua qualita' di amministratore delegato della ditta Giuliane R.D.B. S.p.a., esercitato un'attivita' di coltivazione della cava sita nel comune di Tapogliano ed autorizzata con decreto dell'assessore all'industria della regione F.-V.G. n. 712/in/42 dd. 24 luglio 1986 in area sottoposta a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge n. 431/1985, integrativo dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 7 della legge n. 1497/1939, essendo la cava posta ad una distanza inferiore di mt. 150 dalle sponde o dall'argine del torrente Torre. Reato in consumazione dal 15 luglio 1992 in attuale permanenza; Rilevato che a conclusione delle indagini preliminari il p.m. ha prospettato una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della l.r. 15 luglio 1992, n. 19, entrata in vigore il 15 luglio 1992 in relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, chiedendo in alternativa l'archiviazione del procedimento; O S S E R V A Dalle indagini espletate e' emerso che nel territorio del comune di Tapogliano in area sottoposta a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, lett. c), della legge n. 431/1985, in quanto posta entro una fascia di centocinquanta metri dalla sponda del torrente Torre, viene esercitata l'attivita' estrattiva, autorizzata dall'assessore regionale all'industria con decreto del 24 luglio 1986. L'attivita' si svolge in difetto dell'autorizzazione paesistica di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939. La disciplina fondamentale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di attivita' estrattive e dettata dalla l.r. 18 agosto 1986, n. 35, la quale, senza distinguere tra attivita' esercitate in zone vincolate o meno, condizionava l'esercizio dell'attivita' al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assessore regionale all'industria. La legislazione regionale non prevedeva dunque alcun provvedimento autorizzatorio di carattere paesistico per l'attivita' estrattiva in zone vincolate, senza tuttavia che l'obbligo venisse meno, dovendosi ritenere applicabile la normativa statale. Soltanto con la l.r. 13 dicembre 1989, n. 36, recante "ulteriori disposizioni in materia ambientale" la legislazione regionale istituiva, con riferimento agli interventi che interessassero aree vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 non soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia (dunque anche quelli afferenti ad attivita' estrattive), la necessita' di un'autorizzazione espressa per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, rilasciata dal direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere della commissione consultiva per i beni ambientali, introducendo in tal modo un regime di doppia autorizzazione, estrattiva e paesistica. Le successive leggi regionali del 2 aprile 1991, n. 13 (art. 7) e del 14 luglio 1991, n. 52 (art. 131) hanno innovato la descritta disciplina, disponendo che qualora gli interventi estrattivi ricadessero in zone vincolate ai sensi della l.r. n. 36/1989, il provvedimento autorizzativo di compatibilita' ambientale del direttore regionale della pianificazione territoriale fosse sostituito da un parere obbligatorio e vincolante dello stesso organo, che doveva essere espresso in seno al procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' estrattiva di cui alla l.r. n. 35/1986 citata. E' intervenuta da ultima la l.r. 14 luglio 1992, n. 25, la quale, all'art. 31, titolato "Compatibilita' paesaggistica delle attivita' estrattive autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 431/1985", con il dichiarato intento di soddisfare le esigenze di un provvedimento esplicito di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, affermate nella sentenza della Corte costituzionale n. 437/1991, in relazione alle autorizzazioni all'esercizio di attivita' estrattive in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985, tutt'ora in essere e rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge n. 431/1985 cit. e fino all'entrata in vigore della l.r. 13 dicembre 1989, n. 36, ha introdotto un procedimento amministrativo di verifica di compatibilita' ambientale. In tale direzione l'art. 31 della l.r. n. 25/1992, attribuisce la competenza ad effettuare la suddetta verifica al direttore regionale della pianificazione territoriale, il quale in caso di esito negativo deve provvedere alla revoca, anche parziale, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva. La disposizione in esame sortisce l'effetto di autorizzare implicitamente dalla data della sua entrata in vigore e fino all'eventuale provvedimento esplicito, positivo o negativo, la prosecuzione dell'attivita' estrattiva in ambito vincolato anche per coloro che siano privi di autorizzazione paesistica, in contrasto con l'art. 1 della legge n. 431/1985. Questo risultato e' tanto piu' evidente dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 52/1991, non per caso richiamata dall'art. 31 della l.r. in esame, che inserisce l'autorizzazione paesistica, sub specie parere vincolante del direttore regionale della pianificazione territoriale, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione estrattiva di cui alla l.r. n. 35/1986, sicche' l'essere in possesso di tale ultimo provvedimento costituisce quanto basta per esercitare attivita' estrattive anche in zone vincolate. La giurisprudenza di legittimita' ha preso posizione in modo univoco sul fatto che i vincoli imposti dalla legge n. 431/1985 sono immediatamente operativi, e che pertanto deve considerarsi illecita ogni prosecuzione di attivita' immutativa di luoghi vincolati fino all'adozione dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa competente finalizzati alle valutazioni di compatibilita' ambientale, siano essi piani attuativi regionali o procedimenti di rilascio di singole autorizzazioni (Cass. ss.uu. 27 marzo 1992, Midolini; Cass. ss.uu. 25 marzo 1993, Totaro). Non puo' attribuirsi all'eventuale successivo provvedimento autorizzatorio rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 31 della l.r. cit. alcuna efficacia sanante in relazione al reato di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, anche nell'ipotesi in cui in sede di accertamento del reato il giudice ritenga la piena compatibilita' ambientale dell'attivita' estrattiva, posto che in materia di vincoli paesistici la giurisprudenza di legittimita' e' univocamente orientata in senso contrario (tra le piu' recenti Cass. 20 maggio 1993, Meani; Cass. 27 giugno 1992, Manoni; Cass. 11 giugno 1992, Ferraro), e che una corretta tutela ambientale impone che negli ambiti particolarmente protetti e sottoposti a vincoli la valutazione di compatibilita' di interventi incidenti sul territorio sia effettuata dall'autorita' amministrativa in via preventiva. In definitiva l'autorita' giudiziaria, dalla data di entrata in vigore dell'art. 31 della l.r. non puo' perseguire penalmente l'attivita' estrattiva non espressamente autorizzata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1985, anche sotto il profilo della possibilita' di adottare misure cautelari reali. Inoltre, la presenza di una previsione come quella in esame rende inesigibile dal privato, sotto il profilo della colpevolezza, una condotta volta ad ottenere un'esplicita autorizzazione paesistica, essendo egli gia' dotato di autorizzazione ad esercitare attivita' estrattiva ed essendo quindi legittimato dalla medesima previsione ad attendere il provvedimento dell'autorita' regionale ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 19/1992. Questo giudice ritiene pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della l.r. 14 luglio 1992, n. 19. In relazione all'art. 9 della Costituzione, in quanto, consentendo la prosecuzione di un'attivita' modificatrice dei luoghi sottoposti a vincolo paesistico in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985, pregiudica la tutela del paesaggio, il cui significato codesta Corte ha avuto modo di chiarire con diverse pronuncie (nn. 151/1986, 302/1988 e 437/1991), e di cui i vincoli previsti dalla legge n. 431/1985 fanno parte integrante. In relazione all'art. 25, secondo comma, della Costituzione per violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 79/1977 e 487/1/989). La questione e' rilevante nel presente procedimento dipendendo dalla sua soluzione l'accoglimento della richiesta di archiviazione, adottata dal p.m. in via subordinata rispetto all'incidente di costituzionalita', o la sua reizione con le conseguenze di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia in relazione agli artt. 9 e 25, secondo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Udine, addi' 4 luglio 1994 Il giudice per le indagini preliminari: PELLICANO 94C1070